Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Verificata la completezza dei documenti, il direttore dei lavori invita l'appaltatore a prendere cognizione della contabilità finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 20 giorni.
(2) L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere richieste per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 134, eventualmente aggiornandone l'importo.
(3) Se l'appaltatore non firma la contabilità finale nel termine di cui al comma 1, o se lo sottoscrive senza confermare le richieste già formulate nel registro di contabilità, la contabilità finale si intende come definitivamente accettata.