Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 48, il presente decreto è abrogato „nelle parti in cui non attiene a profili di organizzazione e contabilità amministrative“.
(1) Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori emette entro 30 giorni uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dall'inizio dell'appalto sino a quel momento, predispone il certificato di pagamento e trasmette l'intera documentazione all'amministrazione unitamente alle eventuali dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori.
(2) Entro i successivi 15 giorni dal termine di cui al comma 1, l'amministrazione emette il certificato di pagamento, che verrà annotato nel registro di contabilità dal direttore dei lavori.
(3) Qualora sia richiesto dall'amministrazione committente, il direttore dei lavori invia copia dello stato di avanzamento, con relativa documentazione contabile e del certificato di pagamento firmato, immediatamente dopo l'emissione, al collaudatore per l'esame degli stessi. Il collaudatore emette il proprio parere entro trenta giorni, fatte salve le risultanze del collaudo finale. Il direttore dei lavori prende atto delle eventuali osservazioni del collaudatore e riporta le eventuali detrazioni nei documenti contabili relativi allo stato di avanzamento successivo.61)
L'art. 104 è stato sostituito dall'art. 34 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.