In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/08/2015

e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento contiene disposizioni in esecuzione della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, di seguito denominata ordinamento dell’artigianato.

Art. 2 (Forme di esercizio di un’impresa artigiana)

(1)  Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dell’ordinamento dell’artigianato, nei casi in cui la forma dell’esercizio di un'impresa artigiana prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o, nelle società composte da due soci almeno uno di essi che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, dell’ordinamento dell’artigianato e detiene più della metà del capitale sociale.

Art. 2/bis Iscrizione nel registro delle imprese, variazione e cancellazione

(1)  Contestualmente all’avvio dell’attività artigiana, l’impresa presenta alla Camera di Commercio, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese mediante la Comunicazione Unica di cui agli articoli 9 e 9/bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modifiche.

(2)  Per le attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e h), dell’ordinamento dell’artigianato, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) va dapprima presentata, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, al comune territorialmente competente.

(3)  All’atto della ricezione della richiesta, la Camera di commercio invia all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa la ricevuta di protocollo e la ricevuta della Comunicazione Unica.

(4)  Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la Camera di commercio comunica all’impresa l’avvenuta iscrizione. Entro il mese successivo la stessa comunicazione è inviata al sindaco/alla sindaca del comune territorialmente ai fini della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di idoneità dei locali. In caso di pratiche non corrette o incomplete oppure di indicazioni non veritiere, le contestazioni avverranno ai sensi delle norme vigenti in materia penale e di procedimento amministrativo.

(5)  L’impresa presenta, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di variazione dell’iscrizione o di cancellazione dal Registro delle imprese nei seguenti termini:

  1. contestualmente all’evento, nel caso in cui la variazione consista nell’aggiunta di un’attività soggetta a SCIA;
  2. entro 30 giorni dall’evento negli altri casi.

(6)  Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, la Camera di commercio effettua la variazione o la cancellazione e ne dà comunicazione all’impresa. Entro il mese successivo, l’avvenuta cancellazione o, in caso di modifiche relative all’attività o alla sede, l’avvenuta variazione è comunicata al sindaco/alla sindaca del comune territorialmente competente. 2) 

2)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

CAPO II
LOCALI E VENDITA

Art. 3 (Esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici)

(1)  Nei seguenti commi sono individuate, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dell’ordinamento dell’artigianato, quelle attività artigiane che, per le particolari caratteristiche e capacità professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio.

(2)  Le attività artigiane che possono essere svolte anche in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio sono attività artigiane a basso impatto ambientale, che non costituiscono un rischio per la salute e il cui esercizio non causa rumori, esalazioni di odore e non provoca alcun pericolo di incendio o di esplosione. Tali attività artigiane sono elencate nell’allegato A. Si tratta delle attività rientranti nell’elenco delle professioni di maestro artigiano oppure nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano.

(3)  Le imprese artigiane che esercitano la propria attività esclusivamente presso la clientela e di conseguenza non necessitano di alcuno stabilimento di produzione, possono stabilire la propria sede amministrativa anche in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio. Si tratta delle attività rientranti nell’elenco delle professioni di maestro artigiano oppure nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano.

(4)  Le attività artigiane che, pur non essendo comprese nell’allegato A, presentano un campo di lavoro affine e richiedono cognizioni e tecniche professionali simili alle attività ivi elencate, possono essere svolte anch’esse in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio, ovvero le imprese in questione possono stabilirvi la propria sede amministrativa. Per l’accertamento dei requisiti necessari, il comune competente può richiedere alla Ripartizione provinciale Artigianato un parere vincolante, che deve essere rilasciato entro 30 giorni.

(5)  L’esercizio di attività artigiane in appartamento presuppone che il titolare abbia anche la propria abitazione nello stesso appartamento. Contestualmente deve essere garantito che rimanga a disposizione una sufficiente superficie abitabile e che non ne risulti compromessa la qualità abitativa. Le attività artigiane esercitate in appartamenti non possono costituire titolo per l’assegnazione di un appartamento diverso o di uno nuovo.

TITOLO II
REGOLAMENTAZIONI SPECIALI PER L’ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÁ

CAPO I
DEFINIZIONI

Art. 4 (Operaio qualificato/operaia qualificata)

(1)  Sono operai qualificati o operaie qualificate coloro che svolgono a regola d’arte quelle attività che richiedono cognizioni e tecniche professionali specifiche.

(2)  L’esperienza lavorativa maturata dopo il conseguimento di uno specifico diploma di scuola professionale, di istituto superiore o di università statali o riconosciuti dallo Stato, oppure maturata come operaio qualificato o operaia qualificata, familiare collaboratore, socio collaboratore o socia collaboratrice o titolare di un’azienda del settore, è riconosciuta come attività lavorativa qualificata. 3)

3)
Nell'art. 4, inclusa la rubrica, le parole „operai specializzati o operaie specializzate“ sono sostituite dalle parole „operai qualificati o operaie qualificate“ e le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono sostituite dalle parole „operaio qualificato o operaia qualificata“, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 5 (Responsabile tecnico/responsabile tecnica)

(1)  Il responsabile tecnico o la responsabile tecnica, di seguito denominato o denominata responsabile tecnico svolge la propria attività per una singola impresa.

(2)  Per ogni singolo stabilimento di produzione, unità produttiva od officina, salone o laboratorio, è indispensabile la presenza di un responsabile tecnico. In casi eccezionali debitamente motivati la funzione di responsabile tecnico può essere assunta anche da un collaboratore o una collaboratrice oppure da un o una dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali.

CAPO II
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL’IMPIANTISTICA

Art. 6 (Ambito di applicazione)

(1)  Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti di cui all’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, le disposizioni si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.

(2)  Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero da una normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente capo.

(3)  Il presente capo contiene inoltre disposizioni in esecuzione del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. 4)

4)
L'art. 6, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 7 (Definizioni relative agli impianti)

(1)  Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso nonché l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;
  2. potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
  3. uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali e alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali;
  4. ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
  5. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Tra gli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
  6. impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
  7. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas: l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
  8. impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;
  9. CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
  10. UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 8 (Imprese abilitate)

(1)  Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di cui al presente capo, se sussistono i requisiti di cui all’articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato.

(2)  Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato.

(3)  Le imprese di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto ad un certificato di riconoscimento. Il certificato è rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio.

(4)  La qualificazione professionale all’esercizio delle attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, stufe a biomassa e caminetti, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è data, se si è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato; le suindicate attività possono essere svolte da coloro che esercitano le professioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a), e) e j) dell’ordinamento dell’artigianato, nonché le professioni nel cui profilo professionale sono comprese tali attività. 5)

(5)  La qualificazione professionale di cui al comma 4 ha una validità di cinque anni ed è rinnovata per altri cinque anni in caso di frequenza positiva di un corso di aggiornamento specifico la cui durata e i cui contenuti sono definiti dalla Giunta provinciale. 5)

5)
I commi 4 e 5 dell'art. 8 sono state aggiunte dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 9 (Criteri e attribuzione degli impianti)

(1)  L’attribuzione dei vari impianti di cui all’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato avviene avendo riguardo ai campi d’attività, nonché alle cognizioni e tecniche professionali delle singole professioni. Quale base si utilizzano i rispettivi profili professionali o quadri formativi.

(2)  L’attribuzione degli impianti alle professioni nel settore dell’installazione avviene sulla base dello schema di cui all’allegato B.

(3)  Ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, gli impianti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato possono essere controllati e puliti anche dallo o dalla spazzacamino e dal risanatore o dalla risanatrice di camini nell’ambito delle rispettive competenze. 6)

6)
L'art. 9, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 10 (Progettazione degli impianti)

(1)  Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, è redatto un progetto. Per quanto riguarda gli impianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c), dell’ordinamento dell’artigianato, il progetto è necessario solo per stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 35 chilowatt.

(2) Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi di cui al comma 3, il progetto è redatto da una/un professionista, di seguito “professionista”, iscritta/iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 12, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. 7)

(3) Il progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  1. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera a) dell’ordinamento dell’artigianato, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
  2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  3. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera a) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
  4. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;
  5. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera b) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  6. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera c) dell’ordinamento dell’artigianato, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  7. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera e) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi alla distribuzione e all’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti per gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso il relativo stoccaggio;
  8. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera g) dell’ordinamento dell’artigianato, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 8)

(4)  I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

(5)  I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della tras formazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

(6)  Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore o l’installatrice deve fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

(7)  Il progetto di cui al comma 3 è depositato, nei termini previsti all’articolo 16, comma 1, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto.

7)
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.
8)
L'art. 10, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 11 (Realizzazione ed installazione degli impianti)

(1)  Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

(2)  Con riferimento alle attività produttive si applicano le norme generali vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, prevenzione incendi, ambiente, igiene e tutela della popolazione.

(3)  Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 12 (Dichiarazione di conformità)

(1)  Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 11. In tale dichiarazione, resa sulla base del modello da approvare dalla Giunta provinciale, rientrano la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all’articolo 10.

(2)  Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le eventuali varianti introdotte in corso d’opera.

(3)  In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 10 è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

(4)  La dichiarazione di conformità può essere rilasciata anche dal responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa di cui all'articolo 8, comma 2, secondo il modello da approvare dalla Giunta Provinciale.

(5)  Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salva l’applicazione delle sanzioni, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 10, comma 3, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 13 (Obblighi del committente o del proprietario)

(1)  Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 8.

(2)  Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

(3)  Il committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa secondo il modello da approvare dalla Giunta provinciale, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 12, comma 5. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 10, comma 3, o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.

(4)  Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

(5)  Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 12, comma 1, o della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 12, comma 5, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 14 (Certificato di agibilità)

(1)  Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 12 o della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 12, comma 5, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 15 (Manutenzione degli impianti)

(1)  Fatto salvo quanto disposto al comma 3, la manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 13, comma 1.

(2)  Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

(3) Per la manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato si applicano il decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, e le altre disposizioni specifiche. 9)

9)
L'art. 15, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 16 (Deposito del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo presso l’ufficio comunale competente per l’edilizia)

(1) Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove è installato l’impianto, la dichiarazione di conformità e il progetto redatto ai sensi dell’articolo 10, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. 10)

(2)  Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività edilizia o ad autorizzazione edilizia, il soggetto titolare della concessione edilizia o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività edilizia o la richiesta di rilascio dell’autorizzazione, deposita il progetto degli impianti da realizzare presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.

(3) L’ufficio competente per l’edilizia inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese. 11)

10)
L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.
11)
L'art. 16, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 17 (Contenuto del cartello informativo)

(1)  All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti, l’impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi e, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 2, il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.

CAPO III
INSTALLAZIONE, COLLAUDO, ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI 12)

12)
Il capo III del titolo II è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

CAPO IV
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL'IGIENE E DELL'ESTETICA
13)

Art. 25 (Utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico)

(1)  Quali apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico possono essere impiegati quei macchinari omologati ai sensi della vigente normativa in materia, il cui utilizzo non è riservato esclusivamente a personale medico e sanitario qualificato.

Art. 26 (Requisiti minimi per l’utilizzo della denominazione “scuola di cosmetica” o di denominazioni simili nel settore dell’igiene e dell’estetica)

(1)  La denominazione scuola di cosmetica può essere usata da un istituto di formazione e perfezionamento che offre corsi di durata minima biennale, con un minimo di 900 ore annue di lezione.

(2)  Tra le materie teoriche obbligatorie devono rientrare in ogni caso la scienza dell’alimentazione, la dermatologia e la tecnica professionale e tra quelle pratiche il pronto soccorso ed esercitazioni pratiche nell’ambito dell’estetica.

(3)  Le lezioni sono tenute da personale qualificato.

Art. 27 (Delimitazione delle competenze professionali dell’estetista)

(1)  Sono escluse dalla competenza professionale dell’estetista tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato. Il campo professionale dell’estetista comprende le seguenti attività: trattamento estetico del viso, massaggio estetico del viso, estetica decorativa, depilazioni ed epilazioni, manicure, trattamento estetico del corpo, massaggio estetico del corpo con conoscenza dei vari metodi di massaggio a seconda dell’inestetismo presente, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, correzione dei vari inestetismi o imperfezioni sul corpo sano, solarium e raggi UV, pedicure estetico.

Art. 28 (Delimitazione delle competenze professionali del cosmetista o della cosmetista)

(1)  Sono escluse dalla competenza professionale del cosmetista o della cosmetista tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato, come pure tutte le attività di massaggio. Il campo professionale del cosmetista o della cosmetista comprende le seguenti attività: trattamento estetico del viso, estetica decorativa, depilazioni ed epilazioni, manicure, trattamento estetico del corpo, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, correzione dei vari inestetismi o imperfezioni sul corpo sano, pedicure estetico.

Art. 29 (Delimitazione delle competenze professionali del trainer o della trainer del benessere)

(1)  Sono escluse dalla competenza professionale del trainer o della trainer del benessere tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato. Inoltre non ricadono nelle sue competenze nemmeno i trattamenti di natura esclusivamente estetica che presuppongono una formazione specifica quali depilazioni ed epilazioni, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, applicazioni di maschere, pedicure estetico nonché trattamento delle gambe. Il campo professionale del trainer o della trainer del benessere comprende le seguenti attività: impiego di tecniche di benessere e movimento, di metodi di rilassamento, esecuzione di massaggi rilassanti, estetici e per il benessere, non di natura terapeutica, utilizzo del reparto sauna e solarium, consulenza e sostegno dell’ospite per un sano modo di vivere. Suddette prestazioni sono riservate ai sensi dell’articolo 32, comma 11, dell’ordinamento dell’artigianato esclusivamente agli ospiti della struttura nella quale si svolge l’attività ed hanno carattere complementare.

Art. 30 (Attività di estetista e acconciatore o acconciatrice in alberghi ed altri esercizi ricettivi)

(1)  Nel caso in cui l’attività di estetista e di acconciatore o acconciatrice sia svolta in alberghi o altri esercizi ricettivi quale prestazione di servizi riservata agli ospiti della struttura, ad essere in possesso dei requisiti professionali può essere, anziché il titolare dell’impresa, anche una o un dipendente dell’impresa, che assume la funzione di responsabile tecnico.

(2)  Se le attività di cui al comma 1 sono svolte come attività propria e proposte anche a persone che non sono ospiti della struttura, ad essere in possesso dei requisiti professionali deve essere l’imprenditore artigiano stesso.

Art. 31 (Requisiti professionali del calzolaio ortopedico o della calzolaia ortopedica)

(1)  Requisito professionale per l’esercizio dell’attività del calzolaio ortopedico o della calzolaia ortopedica è il diploma in una materia tecnica corrispondente rilasciato da un un istituto statale o statalmente riconosciuto ai sensi delle norme vigenti in materia. In alternativa, il diploma di maestro artigiano, inteso come diploma di calzolaio ortopedico disciplinato ai sensi dell’articolo 73bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e della deliberazione della Giunta provinciale del 14 aprile 2008, n. 1247.

13)
Il titolo II del capo IV è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

CAPO V
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE ALIMENTARE

Art. 32 14)

14)
L'art. 32 è stato abrogato dall'art. 1, comma 6, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 33 (Denominazione di panificio, pane fresco e pane conservato) 15)

(1)  Possono avvalersi della denominazione di panificio solo quelle imprese nei cui locali si svolge prevalentemente l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. È consentita l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’impresa, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni igienico–sanitarie.

(2)  La denominazione ‘pane fresco’ è consentita esclusivamente per pane prodotto dall’impresa in un processo di produzione continuo, privo d’interruzioni finalizzate alla conservazione prolungata. Dopo il processo di cottura il pane non deve aver subito un prolungamento della durabilità naturale tramite congelamento o surgelamento. Il pane fresco deve essere privo di conservanti. Per ottimizzare la qualità dei prodotti da forno è consentito l’utilizzo di tecniche di refrigerazione finalizzate unicamente a rallentare o a interrompere il processo di lievitazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. rallentamento del processo di lievitazione: per rallentare la lievitazione e la maturazione, gli impasti sono conservati non confezionati per breve tempo, per un massimo di 48 ore, ad una temperatura fino a -10 gradi Celsius e quindi sottoposti al processo di cottura.
  2. interruzione del processo di lievitazione: per interrompere il processo di lievitazione gli impasti sono conservati non confezionati a temperature da -10 a -20 gradi Celsius. Prima o dopo il periodo di fermalievitazione, gli impasti subiscono un processo rallentato di lievitazione e sono quindi sottoposti al processo di cottura. Il periodo di fermalievitazione è limitato a sette giorni.
  3. l’intero processo di refrigerazione deve avvenire prima del processo di cottura parziale o totale. 16)

(3)  Il pane conservato è quella tipologia di pane che in base alle disposizioni vigenti non rientra nel pane fresco. Sulla confezione deve essere riportata la dicitura “pane conservato” e devono essere indicati lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo del prodotto. Il pane precotto, il pane parzialmente cotto e gli impasti che sono stati congelati per motivi di conservazione e di stoccaggio o per il trasporto e la vendita a terzi, dopo il processo di cottura devono essere etichettati come “pane conservato“. 16)

(4)  Il pane può essere definito pane da forno in pietra o da forno a legna se si rispettano le seguenti caratteristiche:

  1. il pane da forno in pietra viene infornato e cotto a diretto contatto con la pietra, senza teglia, stampo o cassetta. La cottura avviene direttamente sulla piastra, che deve essere di pietra naturale, artificiale o altro materiale pietroso idoneo. Esso può pertanto essere denominato pane da forno in pietra solo se cotto in un forno in pietra completamente rivestito di materiale pietroso.
  2. il pane da forno a legna viene infornato e cotto a diretto contatto con la piastra, senza teglia, stampo o cassetta, in un forno in cui l’ambiente di cottura sia di pietra o materiale pietroso. La legna arde direttamente nella fornace dove viene effettuata la cottura. Il forno viene alimentato esclusivamente con legna naturale.17)
15)
Il testo tedesco della rubrica dell'art. 33 è stato sostituito, dall'art. 1, comma 7, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
16)
I commi 2 e 3 dell'art. 33 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 8, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
17)
L'art. 33, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 34 (Requisiti qualitativi del gelato artigianale)

(1)  Il gelato artigianale è una preparazione alimentare portata allo stato solido e pastoso mediante mescolamento e contemporaneo congelamento della miscela degli ingredienti utilizzati per la sua fabbricazione. Mediante la mantecazione a freddo viene incorporata naturalmente aria, che conferisce morbidezza e cremosità al prodotto. In tale stato il gelato è destinato alla vendita ed al consumo.

(2)  Il gelato artigianale si caratterizza per l’impiego prevalente di materie prime fresche e genuine nella preparazione delle miscele. Le materie prime utilizzate nella preparazione delle miscele sono costituite prevalentemente da latte e dai suoi derivati, da uova, frutta e zuccheri.

(3)  Qualsiasi prodotto mantenga la struttura e la consistenza propria del gelato ad una temperatura superiore agli 0 gradi Celsius non può essere considerato gelato artigianale. 18)

18)
L'art. 34 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 10, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 35 (Ingredienti caratterizzanti)

(1)  Nella preparazione del gelato artigianale sono ammessi gli ingredienti caratterizzanti di cui all’allegato C.

(2)  Sono ammessi inoltre i seguenti ingredienti:

  1. Semilavorati: nella preparazione di miscele a base di acqua o latte è vietato l’uso di prodotti atti a sostituire uno o più ingredienti caratterizzanti di cui all’allegato C; 19)
  2. additivi: è ammesso l’utilizzo degli additivi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, ad esclusione dei coloranti e degli aromi artificiali. Nei semilavorati non possono essere presenti coloranti ed aromi artificiali, e tanto meno edulcoranti di sintesi, altrimenti detti artificiali. Sono ammessi, oltre agli aromi naturali, anche quelli naturalidentici; 20)
  3. altri prodotti: nella preparazione del gelato artigianale, per ottenere il prodotto finito nei diversi gusti e presentazioni è permesso l’utilizzo dei prodotti alimentari finiti impiegabili per il consumo umano diretto quali, ad esempio, biscotti, anche in frammenti, torrone e altri prodotti quali frutta candita, cacao e derivati, sale, secondo la creatività dell’artigiano gelatiere o dell’artigiana gelatiera.
19)
La lettera a) dell'art. 35, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 11, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
20)
Nella lettera b) dell'art. 35, comma 2, la parola „aromatizzanti“ è stata sostituita dalla parola „aromi“, dall'art. 1, comma 12, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 36 (Metodi specifici di produzione e lavorazione)

(1)  Nella preparazione del gelato artigianale il gelatiere o la gelatiera prepara la miscela con materie prime di prima qualità, scelte direttamente, e successivamente composte seconda la sua creatività. È fondamentale che l’artigiano o l’artigiana esegua tutto il processo di lavorazione della preparazione delle miscele alla mantecazione, nel quale la manualità deve risultare prevalente rispetto all’intervento tecnologico. Il gelato artigianale deve essere mantecato secondo un procedimento discontinuo, con interventi anche manuali nel processo produttivo. Non è ammessa l’insufflazione forzata di aria. 21)

(2)  Per la formulazione della ricetta sono da osservare le seguenti prescrizioni:

  1. Il gelato artigianale a base di frutta è un prodotto caratterizzato da un elevato contenuto in frutta (ad eccezione della frutta secca), zuccheri ed eventualmente acqua. Per ottenere un prodotto finito di qualità ottimale è necessario prevedere in ricetta l’impiego di almeno il 10 per cento in peso di agrumi o il 30 per cento in peso di altra frutta;
  2. Il gelato artigianale a base di latte è caratterizzato da un considerevole impiego di latte e derivati, ed eventualmente, nella preparazione della miscela, di uova di gallina. In ricetta deve essere utilizzato latte e suoi derivati in misura non inferiore al 70 per cento in peso, con combinazione delle materie prime secondo l’estro creativo del gelatiere o della gelatiera. Nel caso di gelato di crema all’uovo, la percentuale minima di tuorlo d’uovo prevista in ricetta ed utilizzata deve essere almeno del 6 per cento in peso. Nel caso di gelato di crema alla panna, la percentuale minima di panna prevista in ricetta ed utilizzata deve essere almeno del 8 per cento in peso. 22)
  3. il gelato artigianale aromatico è caratterizzato dal solo apporto aromatico di erbe o radici o bacche, che vengono estratte dalla miscela prima della mantecazione. In ricetta la quantità degli ingredienti caratterizzanti varia secondo il gusto, la creatività e la discrezione del gelatiere o della gelatiera. 23)

(3)  Nella preparazione della miscela base è consentito l’utilizzo esclusivo dei grassi del latte e delle uova. Nelle fasi successive e nella mantecazione è vietata l’aggiunta di qualsiasi sostanza grassa vegetale, ad eccezione di quelle contenute negli ingredienti caratterizzanti o negli altri prodotti definiti all’articolo 35, comma 2, lettera c). 24)

21)
L'art. 36, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
22)
La lettera b) dell'art. 36, comma 2, è stata così modificata dall'art. 1, comma 14, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
23)
La lettera c) dell'art. 36, comma 2, è stato aggiunta dall'art. 1, comma 15, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
24)
L'art. 36, comma 3, è stato così modificato dall'art. 1, comma 16, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 37 (Fasi essenziali della produzione del gelato artigianale)

(1)  La produzione del gelato artigianale avviene seguendo le fasi essenziali rappresentate nel diagramma di cui all’allegato D.

Art. 38 (Caratteristiche del prodotto finito)

(1)  Il gelato artigianale pronto al consumo deve presentare un tenore minimo in solidi totali ovvero estratto secco del 32 per cento per il gelato al latte e le creme e del 28 per cento per il gelato a base di frutta.

Art. 39 (Commercializzazione, confezionamento ed etichettatura del prodotto finito)

(1)  Il prodotto finito “gelato artigianale” viene in genere immesso al consumo direttamente dal gelatiere o dalla gelatiera presso il proprio punto vendita. Può inoltre essere commercializzato dal gelatiere o dalla gelatiera per la vendita attraverso la distribuzione. In tal caso sui contenitori deve essere apposta un’apposita etichetta riportante, oltre alle diciture previste dalla normativa vigente, il nome del prodotto con indicazione del relativo gusto.

Art. 40 (Descrizione del processo di produzione del gelato artigianale e requisiti cogenti)

(1)  Il processo di produzione del gelato artigianale avviene secondo le modalità previste nell’allegato E. Sono da osservare i requisiti cogenti per le singole fasi.

CAPO VI
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPAZZACAMINO

Art. 41 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente capo disciplina, in attuazione dell'articolo 41 comma 6 dell’ordinamento dell’artigianato, la divisione dei comprensori, gli impianti di combustione e le scadenze per la pulitura, il tariffario, l'assegnazione della concessione, nonché le altre disposizioni di dettaglio relative al servizio di spazzacamino. 25)

(2)  Ai fini del presente capo, per utente dell'impianto di combustione si intende il proprietario dell'edificio, l'inquilino o l'amministratore.

25)
L'art. 41, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 42 (Obblighi dello spazzacamino o della spazzacamino)

(1)  Tutti gli impianti di combustione in funzione devono essere controllati e puliti.

(2)  Lo spazzacamino o la spazzacamino controlla e pulisce gli impianti di combustione prima della loro messa in funzione e li pulisce successivamente ad intervalli regolari, nel rispetto delle scadenze per la pulitura.

(3) Gli apparecchi integrati a gas del tipo C possono essere controllati e puliti solo da imprese in possesso dei requisiti previsti dal titolo II, capo II, dell’ordinamento dell’artigianato. 26)

(4)  Lo spazzacamino o la spazzacamino è responsabile nei confronti dell'utente dell'impianto di combustione per eventuali danni arrecati a causa di negligenza ed imprudenza durante il lavoro di controllo e di pulizia. L'utente dell'impianto di combustione è responsabile dello smaltimento della fuliggine.

(5)  Lo spazzacamino o la spazzacamino:

  1. segnala per iscritto al comune, ai vigili del fuoco territorialmente competenti, nonché all'utente dell'impianto di combustione ogni fonte di pericolo;
  2. segnala per iscritto piccoli difetti solo all'utente dell'impianto di combustione;
  3. segnala al comune le generalità di coloro che si oppongono al controllo e alla pulitura degli impianti di combustione o non sono in possesso del libretto di controllo di cui all'articolo 43, comma 4.

(6)  Qualora durante il controllo e la pulitura degli impianti di combustione dovesse constatare l'utilizzo di combustibili illeciti, lo spazzacamino o la spazzacamino deve comunicare il fatto al comune. Inoltre il sindaco o la sindaca può incaricare lo o la spazzacamino di effettuare un'ispezione insieme ai funzionari o alle funzionarie comunali della pubblica sicurezza.

(7)  In caso di chiusura dell'impresa per un periodo superiore ai tre giorni, lo spazzacamino o la spazzacamino deve incaricare un altro o un’altra spazzacamino, preferibilmente della zona vicina, di sostituirlo o sostituirla temporaneamente nel comprensorio di competenza. Al comune deve esserne data tempestiva comunicazione.

(8)  Ferma restando l’applicazione delle disposizioni del presente capo, nell’ambito della prevenzione incendi il controllo e la manutenzione degli impianti termici con una potenza al focolare superiore a 35 kW avvengono ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche. L’utenza degli impianti sotto a tale potenza potrà scegliere liberamente se provvedere al controllo o meno, fatta eccezione per la manutenzione prevista dalla ditta produttrice. 27)

(9)  Il controllo e la manutenzione degli impianti di cui al comma 8 sono eseguiti secondo il rispettivo campo di competenza di cui all’allegato B dallo o dalla spazzacamino, dal o dalla bruciatorista, dall’installatore o dall’installatrice di impianti termosanitari oppure da tecnici e tecniche abilitati ai sensi della normativa vigente. 27)

26)
L'art. 42, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.
27)
I commi 8 e 9 dell'art. 42, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 17, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 43 (Obblighi dell’utente dell’impianto di combustione)

(1)  Lo o la spazzacamino dà un preavviso di almeno cinque giorni per l’effettuazione del controllo e della pulizia. L'utente dell'impianto di combustione deve provvedere affinché l’intervento di spazzatura del camino possa avere luogo nel giorno prestabilito. Se non è possibile effettuare la spazzatura, è necessario informare lo o la spazzacamino con un preavviso di almeno tre giorni rispetto al termine proposto; è compito dell’utente dell’impianto di combustione concordare un nuovo appuntamento per l’effettuazione delle operazioni suindicate. 28)

(2)  L'utente dell'impianto di combustione deve garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’utente provvede alla chiusura ermetica dell'impianto di combustione durante i lavori di spazzatura, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali.

(3)  La data per il controllo e la pulizia degli impianti di combustione in edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche o di servizio deve essere concordata con l'utente dell'impianto di combustione nell'ambito delle scadenze per la pulitura dei camini.

(4)  Ogni utente di impianto di combustione tiene un libretto di controllo, distribuito dal comune. Ogni lavoro di controllo e di pulizia viene annotato nel libretto dallo o dalla spazzacamino oppure dalla persona responsabile della spazzatura in proprio. Su richiesta, il libretto deve essere esibito all'organo di controllo.

28)
L'art. 43, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 18, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 44 (Comprensori)

(1)  Per poter svolgere i lavori di controllo e pulitura il comune divide il proprio territorio in comprensori, sentite le organizzazioni dell'artigianato più rappresentative della provincia.

(2)  Per ogni comprensorio si procede alla nomina di uno o una spazzacamino.

(3)  I comprensori sono da dimensionare in modo che:

  1. sia garantita la sicurezza antincendio;
  2. lo o la spazzacamino possa svolgere regolarmente i propri compiti;
  3. siano equivalenti e comprendano un territorio, per quanto possibile, continuamente edificato;
  4. di norma non venga superato il numero di 10.000 abitanti.

(4)  Il comune può modificare la dimensione dei comprensori, se lo ritiene necessario, sentite le organizzazioni dell'artigianato più rappresentative della provincia.

(5)  In caso di modifica di un comprensorio lo spazzacamino o la spazzacamino non ha diritto ad un indennizzo.

Art. 45 (Scadenze per la pulitura dei camini)

(1)  Gli impianti di combustione di edifici pubblici e privati, di edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, agricole o di servizio, nonché delle caserme, sono controllati e puliti come di seguito specificato:

  1. impianto a combustione solida: tre volte l'anno;
  2. impianto a combustione liquida: due volte l'anno;
  3. impianto a combustione gassosa: una volta l'anno.

(2)  Nel caso di un impianto con comprovata combustione ottimale, con formazione di molta fuliggine, o di un impianto con combustione tarata male, lo spazzacamino o la spazzacamino può fissare altre scadenze. Rimane comunque l'obbligo della scadenza almeno annuale riguardante il controllo e la spazzatura.

(3)  Nelle imprese in cui è impiegata almeno una persona abilitata alla conduzione di generatori di vapore, il controllo e la spazzatura del focolare, da eseguirsi secondo le scadenze per la pulitura, possono essere effettuati dal conduttore stesso o dalla conduttrice stessa. Il controllo e la spazzatura del camino e delle prese d'aria per la combustione rimane di esclusiva competenza dello o della spazzacamino addetto o addetta alla zona, con cui va concordato un termine per il suo intervento, rispettando le scadenze.

(4) Per il controllo delle emissioni dei fumi si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 14 marzo 2011, n. 413. 29)

29)
L'art. 45, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 46 (Tariffe per la spazzatura dei camini)

(1)  Per l’attività di spazzatura dei camini trovano applicazione le tariffe di cui all'allegato F.

(2)  Nel caso in cui sia lo o la spazzacamino a dover provvedere a garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, perché l'utente dell'impianto di combustione non osserva l’obbligo di cui all’articolo 43, comma 2, alla tariffa per la spazzatura dei camini possono essere aggiunte le spese per la temporanea messa in sicurezza dell’accesso; in tal caso si effettua l’operazione di messa in sicurezza più economica in base al vigente elenco prezzi informativi della Provincia. 30)

30)
L'art. 46, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 19, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 47 (Collaudo del camino)

(1)  Per tutti i nuovi camini, per quelli sottoposti a modifiche o per quelli da risanare, il committente dei lavori deve presentare allo o alla spazzacamino un corrispondente e adeguato progetto per l'esame gratuito.

(2)  In fase di costruzione del camino lo spazzacamino o la spazzacamino effettuerà almeno un sopralluogo al rustico.

(3)  Tutti i nuovi camini e prese d'aria per la combustione, quelli sottoposti a modifiche, quelli risanati e quelli non ancora utilizzati vanno controllati circa la loro idoneità dallo o dalla spazzacamino prima di essere messi in funzione. Il verbale di collaudo va consegnato al proprietario dell'impianto e al comune competente. Lo stesso vale per i camini collegati a generatori di calore per i quali viene utilizzato un combustibile differente e che presentano un cambio di potenzialità al focolare superiore o inferiore al 20 per cento o modificano la funzionalità dell'impianto.

(4)  È necessario informare lo spazzacamino o la spazzacamino se i generatori di calore e conseguentemente i camini o parti di essi vengono dismessi per un periodo superiore all'anno. Prima del loro riutilizzo essi devono essere controllati dallo o dalla spazzacamino, che informerà l'utente dell'impianto di combustione dell'esito del controllo.

Art. 48 (Bruciatura del camino e forme alternative di pulizia)

(1)  I camini che non possono più essere puliti secondo la normale procedura, vanno, all'occorrenza, bruciati dallo o dalla spazzacamino, che concorda la data della bruciatura con l'utente dell'impianto di combustione ed i vigili del fuoco territorialmente competenti. Durante l'operazione di bruciatura è necessario che ad assistere lo o la spazzacamino ci sia almeno un o una vigile del fuoco.

(2)  In alternativa alla bruciatura possono essere adottati sistemi come la fresatura o la martellatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.

(3)  Non possono essere bruciati i camini che risultino danneggiati e non rispondenti alle norme del regolamento edilizio comunale.

(4)  L'operazione di bruciatura non può essere effettuata nel tardo pomeriggio, durante la notte, con vento forte o in periodi di siccità.

(5)  Il giorno e l'ora di effettuazione della bruciatura, della fresatura o della martellatura vanno registrati nel libretto di cui all'articolo 43, comma 4.

Art. 49 (Spazzatura in proprio)

(1)  La spazzatura di focolari e stufe con una potenzialità massima al focolare di 18 chilowatt può essere effettuata, ogni seconda scadenza, anche dall’utente stesso o dal suo rappresentante. È necessario informare lo spazzacamino o la spazzacamino di riferimento della spazzatura in proprio prima del termine fissato per la pulizia; tale spazzatura deve essere annotata nel libretto di controllo.

Art. 50 (Incendio del camino)

(1)  In caso di incendio del camino i vigili del fuoco informano lo spazzacamino o la spazzacamino che è obbligato o obbligata ad intervenire. L'incendio viene annotato dai vigili del fuoco nel libretto di controllo.

(2)  A controllo ultimato, lo spazzacamino o la spazzacamino compila il rapporto di ispezione e lo inoltra entro 15 giorni dalla segnalazione ai vigili del fuoco territorialmente competenti.

(3)  In caso di inoltro del rapporto di ispezione di cui al comma 2 oltre i termini previsti, i vigili del fuoco ne danno comunicazione scritta al comune competente e alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile.

Art. 51 (Composizione di controversie)

(1)  In caso di controversie tra lo spazzacamino o la spazzacamino e gli utenti degli impianti di combustione il comune territorialmente competente tenta una conciliazione.

Art. 52 31)

31)
L'art. 52 è stato abrogato dall'art. 10, comma 2, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 53 (Concessione)

(1)  La concessione dell’attività di spazzacamino viene assegnata a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Per poter partecipare alla gara è necessaria l'iscrizione dell'attività di spazzacamino nel Registro delle imprese della Camera di commercio.

(2)  Per l'assegnazione della concessione vanno tenuti presenti i seguenti criteri principali, nel seguente ordine di importanza:

  1. grado di qualificazione professionale, nell’ordine di importanza decrescente di cui all’articolo 29 comma 1 dell’ordinamento dell’artigianato; 32)
  2. livello di esperienza professionale;
  3. esperienza professionale maturata nel comune di competenza;
  4. grado di formazione;
  5. conoscenza del territorio.

(3)  La concessione è valida per sette anni, salvo:

  1. revoca;
  2. dimissioni;
  3. pensionamento con un preavviso di 90 giorni;
  4. decesso.

(4)  La concessione viene revocata se lo o la spazzacamino l'ha ottenuta presentando documentazione falsa o in altro modo ingannevole o se da determinati fatti si può dedurre che non possieda i necessari requisiti personali e professionali per l'esercizio della professione; viene altresì revocata se dopo essere incorso o incorsa negli ultimi cinque anni per due volte in una sanzione amministrativa per violazione dei propri doveri professionali, lo o la spazzacamino incorre nuovamente nella medesima sanzione. La concessione può essere revocata anche nel caso di modifica dei comprensori.

(5)  Lo spazzacamino o la spazzacamino può dimettersi dall'incarico mediante disdetta con un preavviso di almeno 90 giorni.

32)
La lettera a), dell'art. 53, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 54 (La scelta dello spazzacamino o della spazzacamino)

(1)  L'utente dell'impianto di combustione ha la possibilità di scegliere, al posto dello o della spazzacamino in possesso della concessione, un'altra impresa di spazzacamino abilitata.

(2)  La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata deve essere comunicata dall'utente dell'impianto di combustione sia all'impresa uscente che all'impresa nuova, nonché all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale comunica la scelta al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente. 33)

(3)  Il comune deve comunicare ogni altro cambiamento dello spazzacamino al relativo concessionario e al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente.

33)
L'art. 54, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 21, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2001, n. 12;
  2. decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2006, n. 4;
  3. decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 62.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (articolo 3, comma 2)

UFFICI E APPARTAMENTI

 

LOCALI ADIBITI A NEGOZIO E ALTRI LOCALI IDONEI

Metallo

 

elettronico/elettronica impiantista

 

meccanico/meccanica per macchine d’ufficio

 

elettronico/elettronica

 

incisore/incisora

 

installatore/installatrice di ascensori

 

tecnico/tecnica della comunicazione

 

tecnico/tecnica per elettrodomestici

Legno

policromatore/policromatrice

policromatore/policromatrice

 

scultore/scultrice in legno

 

intagliatore/intagliatrice

doratore/doratrice

doratore/doratrice

 

scultore/scultrice d’ornamento

Abbigliamento, Tessili e Cuoio

ricamatore/ricamatrice in cuoio

ricamatore/ricamatrice in cuoio

cappellaio/cappellaia e modista

cappellaio/cappellaia e modista

 

pellicciaio/pellicciaia

 

pellettiere/pellettiera

sarto/sarta

sarto/sarta

 

calzolaio/calzolaia

ricamatore/ricamatrice (solo se per l’esercizio dell’attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)

ricamatore/ricamatrice

magliaio/magliaia (solo se per l’esercizio dell’attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)

magliaio/magliaia

 

tappezziere/tappezziera –

arredatre/arredatrice tessile

 

pulitore/pulitrice di tessuti

cucitore/cucitrice in bianco (solo se per l’esercizio dell’attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)

cucitore/cucitrice in bianco

Alimentari

 

pasticciere/pasticciera

 

gelatiere/gelatiera

 

panettiere/panettiera *

Igiene ed estetica

parrucchiere/parrucchiera

parrucchiere/parrucchiera

estetista

estetista

 

tecnico ortopedico/tecnica ortopedica

 

calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica

Vetro, Carte, Ceramica ed altre attività

 

legatore/legatrice di libri

 

decoratore/decoratrice con fiori

fotografo/fotografa34)

fotografo/fotografa 1)

 

pittore/pittrice su vetro

 

orafo/orafa e argentiere/argentiera

grafico/grafica

grafico/grafica

grafico/grafica multimediale

grafico/grafica multimediale

 

ceramista

 

stampatore serigrafico/stampatrice serigrafica

 

allestitore/allestitrice

orologiaio/orologiaia

orologiaio/orologiaia

 

 

* limitatamente agli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio del relativo Comune e ad un massimo di 4 m² di superficie del forno.

1) ad eccezione di riprese cinematografiche e riprese audiovisive

 

34)
L'elenco A, all'attività di „fotografo/fotografa“, è stata così integrato dall'art. 1, comma 22, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Allegato B (articolo 9, comma 2)35)

 

35)
L'allegato B è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 23, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8, e poi dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Allegato C (articolo 35, comma 1)

 

Formulazione

Ingrediente

Fresco

Surgelato o criogelato

Pastorizzato e/o in pasta/purea

Polvere o secco

Latte, panna e altri derivati del latte

X

 

 

 

Uova di gallina

X

X

X

 

Frutta

X

X

X

 

Latte concentrato intero e parzialmente scremato

 

 

X

 

Latte in polvere magro (solo allo scopo di bilanciamento)

 

 

 

X

Frutta a guscio

 

 

 

X

Agli ingredienti di cui sopra si aggiungono inoltre altri ingredienti caratterizzanti, quali saccarosio, destrosio, fruttosio, zucchero invertito, miele, sciroppo d’acero, sciroppo di glucosio con diverse destrosio – equivalenze, maltodestrine.

Allegato D (articolo 37)

 

1

Selezione e miscelazione ingredienti

 

 

2

Preparazione miscela base

 

 

3

Pastorizzazione

(gelati al latte)

 

 

4

Maturazione

(eventuale)

 

 

5

Mantecazione discontinua miscela

 

 

6

Indurimento – conservazione gelato

(eventuale)

 

 

7

Prodotto finito pronto al consumo

Allegato E (articolo 40)

 

 

Fasi

Requisiti

Valore di
criticità (*)

 

N.

Descrizione

 

 

 

1

Preparazione miscela base

Uso ingredienti (materie prime ed altri
ingredienti)

C

 

 

Eventuale impiego di grassi esclusivamente del latte o dell'uovo

C

 

 

2

Pastorizzazione
(gelato al latte)

Trattamento di pastorizzazione per il gelato al latte

C

 

 

3

Maturazione
(eventuale)

Identificazione e rintracciabilità miscele in maturazione

I

 

 

4

Mantecazione

Mantecazione discontinua e senza
insufflazione di aria

C

 

 

5

Indurimento -
conservazione (eventuale)

Identificazione e rintracciabilità prodotto in
indurimento - conservazione

I

 

 

6

Prodotto finito

Tenore minimo solidi totali (estratto secco):

- 32 % per gelato al latte
- 28 % gelato alla frutta

I

 

 

 

 

 

 

(*)

C

=

cogente (requisito obbligatorio)

I

=

importante (criterio guida, non vincolante ai fini del controllo di conformità)” 36)

 

36)
L'allegato E è stato così sostituito dall'art. 1, comma 24, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Allegato F (articolo 46)

A) Tariffe per la spazzatura dei camini

a) Edifici privati e rurali

1. Camini

1.1. Camini per focolari e stufe

fino a 20 cm Ø = fino a 314 cm²

oltre 20 fino a 39 cm Ø = oltre 314 fino a 1194 cm²

oltre 39 cm Ø = oltre 1194 cm²

Classe di residenza A
9,86 €
13,24 €
17,43 €

Classe di residenza B
11,82 €
15,95 €
20,94 €

1.2. Camini per riscaldamento e per gli impianti per la produzione di acqua calda

fino a 20 cm Ø = fino a 314 cm²

oltre 20 fino a 39 cm Ø = oltre 314 fino a 1194 cm²

oltre 39 cm Ø = oltre 1194 cm²

Classe di residenza A
1,49 €
2,22 €
3,04 €

Classe di residenza B
1,82 €
2,70 €
3,65 €

2. Congiunzioni

fino a 20 cm Ø = fino a 314 cm²

oltre 20 fino a 39 cm Ø = oltre 314 fino a 1194 cm²

oltre 39 cm Ø = oltre 1194 cm²

Classe di residenza A
1,49 €
1,96 €
3,04 €

Classe di residenza B
1,82 €
2,37 €
3,65 €

3. Focolari

fino a 70 cm larghezza

oltre 70 fino a 100 cm larghezza

oltre 100 cm larghezza

Classe di residenza A
8,31 €
11,75 €
14,39 €

Classe di residenza B
10,00 €
14,12 €
17,29 €

4. Stufe

Stufe di ogni genere

Classe di residenza A
8,31 €

Classe di residenza B
10,00 €

5. Riscaldamenti e focolari adibiti alla produzione di acqua calda alimentati da combustibili liquidi e gassosi

fino a 35 kW

fino a 350 kW per ogni ulteriore kW

351 kW

oltre 351 kW per ogni ulteriore kW

Classe di residenza A
18,92 €
0,08 €
45,26 €
0,07 €

Classe di residenza B
22,77 €
0,10 €
54,32 €
0,08 €

6. Riscaldamenti e focolari adibiti alla produzione di acqua calda alimentati da combustibili solidi

fino a 35 kW

fino a 350 kW per ogni ulteriore kW

351 kW

oltre 351 kW per ogni ulteriore kW

Classe di residenza A
22,70 €
0,10 €
54,31 €
0,08 €

Classe di residenza B
27,33 €
0,12 €
65,19 €
0,10 €

7. Controllo dei fumi di scarico

Combustibile gassoso o liquido
35,43 €

Combustibile solido
44,41 €

9. Tariffa oraria

Maestro artigiano - lavorante artigiano
31,75 €

Apprendista
15,14 €

b) Edifici pubblici, edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche o di servizio nonché caserme

1. Camini

fino a 20 cm Ø = fino a 314 cm²

oltre 20 fino a 39 cm Ø = oltre 314 fino a 1194 cm²

oltre 39 cm Ø = oltre 1194 cm²

Classe di residenza A
1,49 €
2,22 €
3,04 €

Classe di residenza B
1,82 €
2,70 €
3,65 €

 

2. Congiunzioni

fino a 20 cm Ø = fino a 314 cm²

oltre 20 fino a 39 cm Ø = oltre 314 fino a 1194 cm²

oltre 39 cm Ø = oltre 1194 cm²

Classe di residenza A
1,49 €
1,96 €
3,04 €

Classe di residenza B
1,82 €
2,37 €
3,65 €

 

3. Focolari

fino a 149 cm larghezza

oltre 149 fino a 220 cm larghezza

oltre 220 cm larghezza

Classe di residenza A
15,95 €
22,77 €
28,04 €

Classe di residenza B
19,12 €
27,29 €
33,64 €

 

4. Stufe

stufe di ogni genere

forni per pizze

Classe di residenza A
11,34 €
13,65 €

Classe di residenza B
15,20 €
18,24 €

 

5. Riscaldamenti e focolari adibiti alla produzione di acqua calda alimentati da combustibili liquidi e gassosi

fino a 35 kW

fino a 350 kW per ogni ulteriore kW

351 kW

oltre 351 kW per ogni ulteriore kW

Classe di residenza A
18,92 €
0,08 €
45,26 €
0,07 €

Classe di residenza B
22,77 €
0,10 €
54,32 €
0,08 €

6. Riscaldamenti e focolari adibiti alla produzione di acqua calda alimentati da combustibili solidi

fino a 35 kW

fino a 350 kW per ogni ulteriore kW

351 kW

oltre 351 kW per ogni ulteriore kW

Classe di residenza A
22,70 €
0,10 €
54,31 €
0,08 €

Classe di residenza B
27,33 €
0,12 €
65,19 €
0,10 €

7. Controllo dei fumi di scarico

Combustibile gassoso o liquido
35,43 €

Combustibile solido
44,41 €

8. Tariffa oraria

Maestro artigiano - lavorante artigiano
31,75 €

Apprendista
15,14 €

B) Applicazione delle tariffe

  1. Le tariffe per la pulitura e la revisione si riferiscono alle seguenti classi di residenza:
    1. la classe di residenza A concerne tutti gli edifici in zone edificate continue in tutti i comuni dell'Alto Adige;
    2. la classe di residenza B concerne tutti gli edifici che distano oltre un chilometro da zone edificate continue.
  2. Una zona si intende edificata continua quando vi insistono più di 15 edifici, a condizione che la distanza tra gli stessi non superi i 100 metri.
  3. Per tutti i servizi svolti al di fuori dei turni di spazzatura e nei giorni domenicali e festivi, nonché in orario serale e notturno, dalle ore 20.00 serali alle ore 6.00 del mattino, si applica una maggiorazione del 100 per cento.
  4. In caso di rifiuto del lavoro di spazzatura o di revisione, regolarmente annunciato dallo o dalla spazzacamino, si applica una maggiorazione del 30 per cento in occasione del nuovo intervento fissato.
  5. Se, previo accordo con l’utente, l'intervento di pulitura e revisione riguarda solo parti dell’impianto di combustione, si applica una maggiorazione del 30 per cento.
  6. Per le prestazioni non espressamente indicate nelle tariffe si applica la tariffa oraria.
  7. Le tariffe sono tariffe massime e possono essere ridotte a discrezione. Sono considerate al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
  8. Ogni tre anni il tariffario è aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel Comune di Bolzano, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

 

C) Le tariffe in dettaglio

  1. Le tariffe di cui alla lettera a), punto 1.1, sono applicate indipendentemente dalla lunghezza del camino e si differenziano unicamente in ragione della sezione interna.
  2. Le tariffe di cui alla lettera a), punto 1.2, e le tariffe di cui alla lettera b), punto 1, sono calcolate in ragione della relativa sezione interna, in base ad un prezzo per metro. La lunghezza del camino è misurata dallo sbocco del camino fino al piede dello stesso, indipendentemente dall'altezza della congiunzione con il focolare. Fino a 50 centimetri di lunghezza si arrotonda per difetto, a partire da 51 centimetri si arrotonda per eccesso al metro successivo.
  3. Le tariffe di cui alle lettere a) e b), punto 2, sono calcolate in base alla lunghezza e alla sezione degli elementi. Fino a 50 centimetri si arrotonda per difetto, a partire da 51 centimetri si arrotonda per eccesso al metro successivo.
  4. Le tariffe di cui alle lettere a) e b), punto 3, sono calcolate in base alla larghezza del focolare, misurata da bordo esterno a bordo esterno.
  5. Le tariffe di cui alle lettere a) e b), punto 4, valgono per ogni singola stufa, indipendentemente dalla grandezza, fatta eccezione per le stufe in muratura, nelle quali le capsule di pulizia sono murate.
  6. La tariffa di cui alle lettere a) e b), punto 7, si riferisce al controllo dei fumi di scarico.
  7. Per ogni successiva frazione di mezz'ora iniziata si applica la tariffa oraria di cui alle lettere a) e b), punto 8. 37)
37)
L'allegato F è stato così sostituito dall'art. 1, comma 25, del D.P.p. 25 marzo 2013, n. 8.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
ActionActionb) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57 
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionArt. 1-24.   
ActionActionArt. 25 (Passaggio alle dipendenze del Servizio sanitario provinciale o di altri enti pubblici)
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionActionr) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionA Provvidenze per l' artigianato
ActionActionB Ordinamento dell' artigianato
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 —
ActionActiond) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 27
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2013, n. 8
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 71
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActionArt. 1-3.   
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11   
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActionAllegati A-D
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActionArt. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
ActionActionArt. 3 (Rappresentatività sindacale per l'area del personale direttivo)
ActionActionArt. 4 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
ActionActionArt. 5 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 6 (Contrattazione decentrata)
ActionActionArt. 7 (Norma transitoria)
ActionActionAllegato 1
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002 
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
ActionAction Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 238
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 428
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 798
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionActionAllegato 1:
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
ActionAction Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 764 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1945 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 1982 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 2051 del 13.12.2010
ActionAction Delibera N. 2094 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2134 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 817 del 10.05.2010
ActionAction Delibera N. 2141 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2163 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2164 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2215 del 30.12.2010
ActionAction Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
ActionAction Delibera N. 773 del 10.05.2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
ActionAction Delibera N. 311 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 342 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 637 del 07.03.2005
ActionAction Delibera N. 842 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 848 del 21.03.2005
ActionAction Delibera N. 1270 del 18.04.2005
ActionAction Delibera N. 1303 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 412 del 14.02.2005
ActionAction Delibera N. 1317 del 26.04.2005
ActionAction Delibera N. 1533 del 09.05.2005
ActionAction Delibera N. 1626 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1705 del 17.05.2005
ActionAction Delibera N. 1749 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 1884 del 30.05.2005
ActionAction Delibera N. 1999 del 06.06.2005
ActionAction Delibera N. 2039 del 13.06.2005
ActionAction Delibera N. 2225 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2260 del 20.06.2005
ActionAction Delibera N. 2297 del 27.06.2005
ActionAction Delibera N. 2691 del 25.07.2005
ActionAction Delibera N. 2750 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 2912 del 10.08.2005
ActionAction Delibera N. 3300 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3351 del 12.09.2005
ActionAction Delibera N. 3553 del 26.09.2005
ActionAction Delibera N. 3618 del 03.10.2005
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
ActionAction Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
ActionAction Delibera N. 3793 del 10.10.2005
ActionAction Delibera N. 3988 del 24.10.2005
ActionAction Delibera N. 4038 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4039 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 1798 del 23.05.2005
ActionAction Delibera N. 2388 del 04.07.2005
ActionAction Delibera N. 4707 del 05.12.2005
ActionAction Delibera N. 4052 del 31.10.2005
ActionAction Delibera N. 4753 del 12.12.2005
ActionAction Delibera N. 4897 del 19.12.2005
ActionAction Delibera N. 5035 del 30.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 6 gennaio 2009, n. 6
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 26 gennaio 2009, n. 20
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 29. Januar 2009, Nr. 29
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 9 febbraio 2009, n. 41
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 12. Februar 2009, Nr. 45
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 17 febbraio 2009, n. 57
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 27 febbraio 2009, n. 71
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 8 marzo 2009, n. 121
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 133
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 136
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 22 aprile 2009, n. 152
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Mai 2009, Nr. 178
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 7 maggio 2009, n. 179
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 30 maggio 2009, n. 212
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 3 giugno 2009, n. 215
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 24 giugno 2009, n. 227
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 8 luglio 2009, n. 256
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 270
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 24 luglio 2009, n. 280
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 4. September 2009, Nr. 283
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 296
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 297
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 17 settembre 2009, n. 322
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 20. Oktober 2009, Nr. 347
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 22 ottobre 2009, n. 349
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 11 novembre 2009, n. 363
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 17 novembre 2009, n. 370
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 17. November 2009, Nr. 373
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 23 novembre 2009, n. 386
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 14 dicembre 2009, n. 400
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 401
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 403
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1989
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction04/05/2009 - Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionAction09/11/2009 - Delibera N. 2717 del 09.11.2009
ActionAction30/03/2009 - Delibera N. 922 del 30.03.2009
ActionAction06/04/2009 - Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction23/11/2009 - Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction27/04/2009 - Delibera N. 1150 del 27.04.2009
ActionAction08/06/2009 - Delibera N. 1572 del 08.06.2009
ActionAction14/09/2009 - Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction19/01/2009 - Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction30/12/2009 - Delibera Nr. 3155 vom 30.12.2009
ActionAction07/09/2009 - Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction06/04/2009 - Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction08/06/2009 - Delibera N. 1588 del 08.06.2009
ActionAction04/05/2009 - Delibera N. 1273 del 04.05.2009
ActionAction15/06/2009 - Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
ActionAction15/06/2009 - Delibera N. 1605 del 15.06.2009
ActionAction21/12/2009 - Delibera N. 3088 del 21.12.2009
ActionAction07/01/2009 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2
ActionAction06/01/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 6 gennaio 2009, n. 6
ActionAction26/01/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 26 gennaio 2009, n. 20
ActionAction27/01/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24
ActionAction29/01/2009 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 29. Januar 2009, Nr. 29
ActionAction09/02/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 9 febbraio 2009, n. 41
ActionAction12/02/2009 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 12. Februar 2009, Nr. 45
ActionAction20/02/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62
ActionAction27/02/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 27 febbraio 2009, n. 71
ActionAction10/03/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82
ActionAction30/03/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115
ActionAction08/03/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 8 marzo 2009, n. 121
ActionAction15/04/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 133
ActionAction13/02/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49
ActionAction17/02/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 17 febbraio 2009, n. 57
ActionAction15/04/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 136
ActionAction21/04/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146
ActionAction22/04/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 22 aprile 2009, n. 152
ActionAction07/05/2009 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Mai 2009, Nr. 178
ActionAction07/05/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 7 maggio 2009, n. 179
ActionAction30/05/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 30 maggio 2009, n. 212
ActionAction09/03/2009 - Delibera N. 695 del 09.03.2009
ActionAction23/03/2009 - Delibera N. 889 del 23.03.2009
ActionAction22/06/2009 - Delibera N. 1655 del 22.06.2009
ActionAction12/10/2009 - Delibera N. 2483 del 12.10.2009
ActionAction14/04/2009 - Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction14/09/2009 - Delibera N. 2294 del 14.09.2009
ActionAction12/01/2009 - Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction19/01/2009 - Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction26/01/2009 - Delibera N. 189 del 26.01.2009
ActionAction02/02/2009 - Delibera N. 278 del 02.02.2009
ActionAction09/02/2009 - Delibera N. 331 del 09.02.2009
ActionAction09/02/2009 - Delibera N. 333 del 09.02.2009
ActionAction16/02/2009 - Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction09/03/2009 - Delibera N. 625 del 09.03.2009
ActionAction16/03/2009 - Delibera N. 755 del 16.03.2009
ActionAction23/03/2009 - Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction27/04/2009 - Delibera N. 1195 del 27.04.2009
ActionAction27/04/2009 - Delibera N. 1196 del 27.04.2009
ActionAction04/05/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
ActionAction04/05/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
ActionAction04/05/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
ActionAction04/05/2009 - Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction25/05/2009 - Delibera N. 1438 del 25.05.2009
ActionAction25/05/2009 - Delibera N. 1440 del 25.05.2009
ActionAction08/06/2009 - Delibera N. 1508 del 08.06.2009
ActionAction08/06/2009 - Delibera N. 1510 del 08.06.2009
ActionAction24/06/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
ActionAction06/07/2009 - Delibera N. 1816 del 06.07.2009
ActionAction08/07/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
ActionAction08/07/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
ActionAction13/07/2009 - Delibera N. 1829 del 13.07.2009
ActionAction13/07/2009 - Delibera N. 1853 del 13.07.2009
ActionAction14/07/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
ActionAction23/07/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
ActionAction27/07/2009 - Delibera N. 1958 del 27.07.2009
ActionAction13/08/2009 - Delibera N. 1977 del 13.08.2009
ActionAction13/08/2009 - Delibera N. 2049 del 13.08.2009
ActionAction07/09/2009 - Delibera N. 2209 del 07.09.2009
ActionAction21/09/2009 - Delibera N. 2321 del 21.09.2009
ActionAction21/09/2009 - Delibera N. 2325 del 21.09.2009
ActionAction28/09/2009 - Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction04/11/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
ActionAction30/11/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
ActionAction30/11/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
ActionAction14/12/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
ActionAction16/12/2009 - Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
ActionAction02/12/2009 - Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
ActionAction03/06/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 3 giugno 2009, n. 215
ActionAction23/06/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226
ActionAction24/06/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 24 giugno 2009, n. 227
ActionAction08/07/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 8 luglio 2009, n. 256
ActionAction16/07/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 270
ActionAction16/07/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271
ActionAction24/07/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 24 luglio 2009, n. 280
ActionAction04/09/2009 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 4. September 2009, Nr. 283
ActionAction26/08/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 296
ActionAction26/08/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 297
ActionAction02/09/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303
ActionAction17/09/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 17 settembre 2009, n. 322
ActionAction20/10/2009 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 20. Oktober 2009, Nr. 347
ActionAction22/10/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 22 ottobre 2009, n. 349
ActionAction11/11/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 11 novembre 2009, n. 363
ActionAction12/11/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366
ActionAction17/11/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 17 novembre 2009, n. 370
ActionAction17/11/2009 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 17. November 2009, Nr. 373
ActionAction20/11/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384
ActionAction23/11/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 23 novembre 2009, n. 386
ActionAction25/11/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390
ActionAction09/12/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395
ActionAction14/12/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 14 dicembre 2009, n. 400
ActionAction15/12/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 401
ActionAction15/12/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 403
ActionAction18/12/2009 - TAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410
ActionAction04/05/2009 - Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
ActionAction27/04/2009 - Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
ActionAction17/02/2009 - Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionAction16/11/2009 - Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction26/01/2009 - Deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2009 , n. 165
ActionAction02/02/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 2 febbraio 2009 , n. 4
ActionAction23/02/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
ActionAction05/03/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2009 , n. 12
ActionAction24/03/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 24 marzo 2009 , n. 15
ActionAction01/04/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 1 aprile 2009 , n. 17
ActionAction08/04/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2009 , n. 19
ActionAction14/04/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2009 , n. 20
ActionAction05/05/2009 - Accordo5 maggio 2009
ActionAction08/05/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2009 , n. 25
ActionAction19/05/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 28
ActionAction19/05/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 29
ActionAction08/06/2009 - Delibera N. 1544 del 08.06.2009
ActionAction25/06/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2009 , n. 31
ActionAction26/06/2009 - Legge provinciale 26 giugno 2009 , n. 3
ActionAction08/07/2009 - Contratto collettivo8 luglio 2009
ActionAction21/07/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 34
ActionAction25/08/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2009 , n. 37
ActionAction07/09/2009 - Legge provinciale 7 settembre 2009 , n. 4
ActionAction10/09/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionAction14/10/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 14 ottobre 2009 , n. 46
ActionAction16/10/2009 - Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 6
ActionAction16/10/2009 - Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionAction19/10/2009 - Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction02/11/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 49
ActionAction02/11/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 51
ActionAction04/11/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 4 novembre 2009 , n. 52
ActionAction09/11/2009 - Delibera N. 2740 del 09.11.2009
ActionAction13/11/2009 - Legge provinciale 13 november 2009 , n. 8
ActionAction13/11/2009 - Legge provinciale 13 novembre 2009 , n. 9
ActionAction13/11/2009 - Legge provinciale 13 novembre 2009 , n. 10
ActionAction16/11/2009 - Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction16/11/2009 - Delibera N. 2780 del 16.11.2009
ActionAction17/11/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 17 novembre 2009 , n. 55
ActionAction24/11/2009 - Accordo24 novembre 2009
ActionAction27/11/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2009 , n. 57
ActionAction02/12/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 2 dicembre 2009 , n. 58
ActionAction14/12/2009 - Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction14/12/2009 - Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction14/12/2009 - Delibera N. 2978 del 14.12.2009
ActionAction21/12/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 21 dicembre 2009 , n. 60
ActionAction22/12/2009 - Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionAction30/12/2009 - Delibera N. 3167 del 30.12.2009
ActionAction30/12/2009 - Delibera N. 3197 del 30.12.2009
ActionAction09/04/2009 - Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionAction28/09/2009 - Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction03/02/2009 - Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionAction11/11/2009 - Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionAction09/04/2009 - Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionAction09/11/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
ActionAction02/09/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2009 , n. 40
ActionAction29/04/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 29 aprile 2009 , n. 24
ActionAction21/07/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
ActionAction23/12/2009 - Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction04/02/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 4 febbraio 2009 , n. 6
ActionAction19/05/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 27
ActionAction26/10/2009 - Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionAction28/09/2009 - Legge provinciale28 settembre 2009 , n. 5
ActionAction24/11/2009 - Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionAction22/12/2009 - Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionAction24/11/2009 - Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
ActionAction05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
ActionAction24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
ActionAction27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
ActionAction11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
ActionAction15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
ActionAction16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
ActionAction24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
ActionAction25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
ActionAction12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
ActionAction31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
ActionAction09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
ActionAction12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
ActionAction20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
ActionAction29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
ActionAction07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
ActionAction11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
ActionAction13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
ActionAction28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
ActionAction23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
ActionAction06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
ActionAction08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
ActionAction20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
ActionAction23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
ActionAction19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
ActionAction09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
ActionAction10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
ActionAction10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
ActionAction10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
ActionAction23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
ActionAction31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
ActionAction06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
ActionAction21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionAction22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
ActionAction21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
ActionAction24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
ActionAction28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
ActionAction26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
ActionAction07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
ActionAction07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
ActionAction14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
ActionAction16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
ActionAction16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
ActionAction27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
ActionAction29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
ActionAction10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
ActionAction12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
ActionAction12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
ActionAction17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
ActionAction17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
ActionAction06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
ActionAction17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
ActionAction20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
ActionAction28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
ActionAction28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionAction24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
ActionAction01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
ActionAction07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
ActionAction03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
ActionAction07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
ActionAction11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
ActionAction12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
ActionAction16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionAction20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
ActionAction25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
ActionAction26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
ActionAction04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
ActionAction06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
ActionAction28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
ActionAction08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
ActionAction10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
ActionAction24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
ActionAction25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
ActionAction25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
ActionAction03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
ActionAction06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
ActionAction10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionAction13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
ActionAction13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
ActionAction28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
ActionAction30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionAction31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
ActionAction31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionAction31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61 
ActionAction26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionAction09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionAction19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17 
ActionAction25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionAction26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946