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Sentenze della Corte costituzionale
2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
Stato giuridico del personale dirigentescolastico - limiti massimi di età pensionabile - Provincia di Trento
Attendere, processo in corso!
Sentenza (30 novembre) 4 dicembre 2009, n. 323; Pres. Amirante, Red. Gallo
Ritenuto
che, con tre ordinanze aventi analogo contenuto in punto di diritto (iscritte, rispettivamente, al n. 417, al n. 418 ed al n. 419 del registro ordinanze del 2008), il Tribunale di Trento, nel corso di altrettanti giudizi civili vertenti, ciascuno, tra un dirigente scolastico e la Provincia autonoma di Trento, ha sollevato – in riferimento agli articoli 9, primo comma, numero 2), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art. 2, comma 4, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), nella parte in cui – con riferimento ai «dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative» – stabilisce che «la Provincia […] individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto»;
che, quanto al primo dei giudizi
a quibus
(r.o. n. 417 del 2008), il rimettente premette, in punto di fatto, che: a) «con determinazione adottata in data 7 agosto 2006, sub n. 102, dal dirigente generale del dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento» era stata accolta parzialmente («fino al 31 agosto 2008» e «fatta salva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro qualora dovesse modificarsi il quadro normativo e regolamentare in materia di collocamento a riposo d'ufficio per i dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento») la domanda di trattenimento in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età presentata da un dirigente scolastico dipendente provinciale; b) con determinazione adottata in data 8 agosto 2006 n. 106 dal dirigente generale del dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento, era stato conferito al dirigente l'incarico dirigenziale relativo «all'Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori a decorrere dal 1° settembre 2006 e fino al 31 agosto 2008»; c) successivamente l'amministrazione, con lettera del 27 marzo 2007, aveva comunicato al dirigente che, avendo questi raggiunto un'anzianità contributiva di 41 anni e 8 mesi, avrebbe dovuto presentare, se interessato alla prosecuzione del rapporto, domanda di trattenimento in servizio entro il 31 maggio 2007; d) la domanda di trattenimento in servizio presentata dal dirigente scolastico con lettera del 16 maggio 2007 era stata rigettata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1461 del 6 luglio 2007, adottata in forza dell'art. 102, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 53 del 19 gennaio 2007, disciplinanti i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quarant'anni di servizio; e) il dirigente aveva proposto ricorso, chiedendo che il Tribunale accertasse il suo diritto a «concludere fino alla naturale scadenza l'incarico dirigenziale assegnatogli in data 8 agosto 2006 e comunque ad essere trattenuto nel ruolo dei dirigenti quanto meno fino al compimento del 65° anno di età», con conseguente condanna della Provincia autonoma di Trento alla reintegrazione nell'incarico dirigenziale o in altra mansione equivalente; f) secondo il ricorrente, la Giunta provinciale non aveva il potere di far cessare il rapporto di lavoro prima della scadenza dell'incarico a suo tempo conferito (e, cioè, prima del 31 agosto 2008), anche perché l'art. 40 del contratto collettivo provinciale dei dirigenti scolastici delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, stipulato in data 31 ottobre 2006, faceva «salva la durata degli incarichi attribuiti prima della stipula definitiva di questo contratto» (tra i quali sarebbe rientrato anche quello dello stesso ricorrente, conferito in data 8 agosto 2006); g) il ricorrente deduceva, inoltre, la nullità – per violazione del principio di non discriminazione riferita all'età – di «qualunque disposizione normativa, amministrativa o contrattuale che prevedesse la cessazione del rapporto sulla sola base del raggiungimento dell'età pensionabile»; h) si era costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo il rigetto del ricorso, sul rilievo che l'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 405 del 1988 le attribuiva competenza legislativa primaria ed esclusiva in materia di stato giuridico del personale dirigente scolastico, competenza che era stata delegata, con l'art. 102, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, alla Giunta provinciale, la quale l'aveva esercitata con la deliberazione n. 53 del 2007;
che, quanto al secondo dei giudizi
a quibus
(r.o. n. 418 del 2008), il rimettente premette, in punto di fatto, che: a) con determinazione adottata in data 8 agosto 2006, n. 106, dal dirigente generale del dipartimento istruzione della Provincia autonoma di Trento era stato conferito ad una dirigente l'incarico dirigenziale relativo ad un liceo scientifico «a decorrere dal 1° settembre 2006 e fino al 31 agosto 2008»; b) successivamente l'amministrazione, con lettera del 27 marzo 2007, aveva comunicato alla dirigente che, avendo questa raggiunto un'anzianità contributiva di 40 anni e 8 mesi, avrebbe dovuto presentare, se interessata alla prosecuzione del rapporto, domanda di trattenimento in servizio entro il 31 maggio 2007; c) la domanda di trattenimento in servizio presentata dalla dirigente scolastica con lettera del 25 maggio 2007 era stata rigettata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1461 del 6 luglio 2007, adottata in forza dell'art. 102, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 53 del 19 gennaio 2007, disciplinanti i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quarant'anni di servizio; d) la dirigente aveva proposto ricorso al Tribunale e la Provincia autonoma di Trento si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
che, quanto al terzo dei giudizi
a quibus
(r.o. n. 419 del 2008), il rimettente premette, in punto di fatto, che: a) con deliberazione adottata dalla Giunta provinciale in data 12 novembre 2004,
sub
n. 2617, un dirigente scolastico era stato collocato fuori ruolo, in quanto inviato a svolgere le funzioni presso l'Ufficio Scuole funzionante nella Circoscrizione consolare di San Paolo (Brasile); b) con domanda del 28 agosto 2007 il ricorrente, essendo nato il 19 agosto 1943, aveva chiesto il mantenimento in servizio fuori ruolo fino al compimento del sessantasettesimo anno, ai sensi dell'art. 509, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; c) con deliberazione n. 2466 del 16 novembre 2007 la Giunta provinciale aveva accolto la richiesta di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente «limitatamente al 28 febbraio 2009, termine dell'anno scolastico australe 2008/2009 e fine del periodo di messa a disposizione del Ministero degli affari esteri avente la durata di quattro anni dal 1° marzo 2005 e fino al 28 febbraio 2009», disponendo il collocamento a riposo del dirigente con decorrenza dal 1° marzo 2009; d) il dirigente aveva proposto ricorso, chiedendo che il Tribunale accertasse il suo diritto a «permanere in servizio fuori ruolo per un periodo di un biennio oltre il limite di età (65 anni) previsto per il suo collocamento a riposo», con conseguente condanna della Provincia autonoma di Trento a trattenerlo in servizio fuori ruolo; e) per il ricorrente, era da ritenere illegittima la deliberazione della Giunta provinciale n. 53 del 19 gennaio 2007 – in base alla quale la Giunta provinciale aveva emanato la deliberazione n. 2466 del 16 novembre 2007 – per contrasto con l'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 405 del 1988, con l'art. 509, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994, con l'art. 28, comma 1, del contratto collettivo nazionale 11 aprile 2006 e con l'art. 73 del contratto collettivo provinciale; f) si era costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo il rigetto del ricorso;
che il rimettente svolge nei tre giudizi
a quibus
considerazioni identiche quanto alla non manifesta infondatezza ed alla rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rammenta, innanzitutto, che l'art. 9, primo comma, numero 2), dello statuto speciale attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà legislativa concorrente in materia di «istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica professionale e artistica)», da esercitarsi «nei limiti indicati dall'art. 5», ossia «nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato» e che l'art. 2, comma 4, del d.P.R. di attuazione statutaria n. 405 del 1988 prescrive che «gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'art. 4 dello statuto, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da contratti collettivi provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalità di cui al comma 3, garantendo il rispetto del trattamento economico fondamentale previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative»;
che il giudice
a quo
evidenzia, poi, che, in base all'art. 2, comma l, lettera
c
), della legge n. 421 del 1992, nessuna delle materie elencate in tale norma attiene ai limiti massimi di età pensionabile ai fini del trattenimento in servizio: limiti che, dunque, non avrebbero potuto essere disciplinati con legge provinciale, ma esclusivamente con contratto collettivo provinciale;
che, pertanto, la locuzione, contenuta nel comma 4 dell'art. 2 del d.P.R. n. 405 del 1988 di attuazione dello statuto speciale - secondo cui «gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge secondo i principi recati dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei limiti di cui all'art. 4 dello statuto […] da contratti collettivi provinciali» - comporta l'attribuzione di una riserva in favore della contrattazione collettiva provinciale, poiché, se cosí non fosse, la norma avrebbe contenuto principalmente descrittivo, limitandosi a replicare quanto già disposto dall'art. 2, comma l, lettera
a
), della legge n. 421 del 1992, secondo il quale i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono «regolati mediante contratti individuali e collettivi»;
che, poste tali premesse, il giudice
a quo
ritiene che la denunciata disposizione non sia conforme a Costituzione, in riferimento agli evocati parametri, perché «disciplina un aspetto del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici, quello dei limiti massimi di età pensionabile ai fini del trattenimento in servizio, che, non afferendo alle materie riservate dall'art. 2, legge n. 421/1992 alla legge, può essere disciplinato, in forza della norma di attuazione dello Statuto di autonomia ex art. 2, comma 4 d.P.R. n. 405/1988, unicamente da un contratto collettivo provinciale nei limiti previsti dall'art. 4, dello Statuto medesimo»;
che, in ordine al profilo della rilevanza, lo stesso rimettente afferma che i giudizi stessi non possono essere definiti indipendentemente dalla risoluzione di detta questione, perché, applicando la norma censurata, le domande dei ricorrenti dovrebbero essere rigettate;
che il giudice
a quo
afferma, in proposito, che le deliberazioni con cui la Giunta provinciale aveva rigettato le domande di trattenimento in servizio dei dirigenti erano state adottate in conformità alle previsioni contenute nella deliberazione n. 53 del 19 gennaio 2007, con cui la stessa Giunta aveva esercitato i poteri ad essa attribuiti dalla norma censurata per l'individuazione dei casi e delle condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo 40 anni di servizio;
che, in forza di tali argomentazioni, il rimettente ritiene rilevante ciascuna questione sollevata, «in quanto, se fondata, potrebbe portare all'accoglimento della domanda (…) o quantomeno, inficerebbe gli elementi» su cui la Giunta provinciale «ha fondato il rigetto dell'istanza del ricorrente volta al trattenimento in servizio fino alla scadenza dell'incarico in precedenza conferitogli»;
che in tutti e tre i giudizi costituzionali si è costituita la Provincia autonoma di Trento, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza del dubbio di costituzionalità sollevato;
che, in particolare, la Provincia autonoma eccepisce preliminarmente il difetto di rilevanza delle questioni, contestando l'assunto del rimettente secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità della norma determinerebbe l'accoglimento delle domande dei ricorrenti, facendo venire meno il potere discrezionale di valutazione dell'amministrazione;
che infatti, secondo la Provincia, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata determinerebbe unicamente l'applicazione del contratto collettivo provinciale vigente, il quale non contempla affatto l'istituto del trattenimento in servizio quale diritto soggettivo e prerogativa esclusiva del dipendente;
che, quanto al merito, detta Provincia - premesso di avere competenza legislativa esclusiva sullo stato giuridico e sul trattamento di servizio del personale provinciale (quale il personale dirigente del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e delle relative scuole provinciali) - afferma che la riserva di contrattazione collettiva, desunta dal giudice rimettente dalla norma di attuazione di cui all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 405 del 1988, non potrebbe «spingersi fino a “spogliare” l'Amministrazione provinciale della propria competenza in materia», anche perché la contrattazione collettiva non disciplina neanche a livello nazionale il trattenimento in servizio.
Considerato
che il Tribunale di Trento dubita - in riferimento agli articoli 9, primo comma, numero 2), e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art. 2, comma 4, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) - della legittimità costituzionale dell'art. 102, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), nella parte in cui, con riferimento ai «dirigenti iscritti nell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative», stabilisce che «la Provincia […] individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il sessantacinquesimo anno di età o dopo quaranta anni di servizio, subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto»;
che tali questioni sono state sollevate con tre distinte ordinanze, aventi analogo contenuto, nel corso di altrettanti giudizi civili intentati da dirigenti scolastici nei confronti della Provincia autonoma di Trento, al fine di ottenere il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età o il quarantesimo anno di servizio;
che i giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle suddette ordinanze vanno riuniti, perché hanno ad oggetto identiche questioni;
che dette questioni muovono tutte, infatti, dal medesimo assunto secondo cui la norma censurata si pone in contrasto con gli evocati parametri, perché disciplina un aspetto del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici, quale quello delle condizioni per il trattenimento in servizio, che può essere regolato unicamente da un contratto collettivo provinciale, non rientrando tale aspetto tra le materie riservate alla legge provinciale dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, richiamato dalla normativa di attuazione dello statuto di autonomia (art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 405 del 1988);
che le questioni sono manifestamente inammissibili, perché le ordinanze di rimessione sono prive di un'adeguata motivazione sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza;
che, quanto alla rilevanza, il giudice
a quo
si limita ad affermare assertivamente che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata «potrebbe portare all'accoglimento della domanda»;
che, in particolare, il rimettente non chiarisce quale sarebbe - una volta dichiarata la suddetta illegittimità costituzionale - la disciplina in base alla quale la domanda proposta dal ricorrente in ciascuno dei giudizi principali «potrebbe» essere accolta;
che, in proposito, il giudice
a quo
afferma solo che, per effetto della caducazione della disposizione denunciata, deve essere applicata la disciplina derivante dalla contrattazione collettiva, senza tuttavia chiarire le ragioni per le quali, applicando tale fonte regolativa del rapporto di lavoro, le domande dei ricorrenti troverebbero accoglimento e senza nemmeno specificare, al riguardo, quale sia il contratto collettivo provinciale in concreto applicabile;
che, dunque, il rimettente si limita a prospettare in termini meramente ipotetici e generici l'accoglimento delle domande nei giudizi principali;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente si limita ad affermare che, in materia di condizioni per il trattenimento in servizio di dirigenti scolastici, l'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 405 del 1988, evocato quale parametro interposto, deve essere necessariamente interpretato nel senso che istituisce una riserva assoluta di competenza a favore del contratto collettivo provinciale di lavoro, non derogabile da parte del legislatore statale o regionale o provinciale;
che, al riguardo, il giudice
a quo
omette di indicare le ragioni per le quali esclude che detto parametro possa invece essere inteso, come pure appare evidente in base al suo tenore letterale, nel senso che esso chiarisce la natura meramente relativa della riserva di legge operante in detta materia, solo consentendo - e non imponendo - una disciplina contrattuale collettiva;
che tali evidenti carenze nella motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni comportano la manifesta inammissibilità di queste ultime, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice
a quo
non può sottrarsi «all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza» (
ex plurimis
,
ordinanza n. 19 del 2008
) e sulle ragioni delle censure (
ex plurimis
, ordinanze
n. 72 del 2007
e
n. 307 del 2007
).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
istruzione e formazione del Trentino), sollevate, in riferimento agli artt. 9, primo comma, numero 2, e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 2, comma 4, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), dal Tribunale di Trento con le ordinanze in epigrafe.
Indice
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
A Energia elettrica
a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1973, n. 16
c) LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1977, n. 16
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
d) LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
e) Legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14
f) LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2003, n. 1 —
g) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
h) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 13
B Metanizzazione
C Risparmio energetico
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) Contratto di comparto
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
o) Testo unico del 23 aprile 2003
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
Disposizioni generali
Trattamento retributivo
Disposizioni particolari per il personale dirigente non medico del comparto del personale per il Servizio sanitario provinciale
Art. 14 (Assetto giuridico e retributivo)
Art. 15
Art. 16 (Salario di produttività)
Disposizioni varie
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
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Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
Delibera 11 marzo 2014, n. 238
Delibera 11 marzo 2014, n. 268
Delibera 11 marzo 2014, n. 286
Delibera 18 marzo 2014, n. 292
Delibera 18 marzo 2014, n. 293
Delibera 18 marzo 2014, n. 317
Delibera 18 marzo 2014, n. 318
Delibera 25 marzo 2014, n. 357
Delibera 1 aprile 2014, n. 361
Delibera 15 aprile 2014, n. 438
Delibera 15 aprile 2014, n. 450
Delibera 29 aprile 2014, n. 484
Delibera 29 aprile 2014, n. 492
Delibera 13 maggio 2014, n. 540
Delibera 13 maggio 2014, n. 541
Delibera 13 maggio 2014, n. 542
Delibera 20 maggio 2014, n. 577
Delibera 27 maggio 2014, n. 590
Delibera 3 giugno 2014, n. 660
Delibera 3 giugno 2014, n. 663
Delibera 3 giugno 2014, n. 658
Delibera 10 giugno 2014, n. 687
Delibera 10 giugno 2014, n. 688
Delibera 10 giugno 2014, n. 691
Delibera 1 luglio 2014, n. 771
Delibera 1 luglio 2014, n. 817
Delibera 8 luglio 2014, n. 861
Delibera 22 luglio 2014, n. 889
Delibera 22 luglio 2014, n. 895
Delibera 22 luglio 2014, n. 920
Delibera 29 luglio 2014, n. 938
Delibera 5 agosto 2014, n. 964
Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
Allegato A
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
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2012
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2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
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Sentenze T.A.R.
2009
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2
TAR di Bolzano - Sentenza 6 gennaio 2009, n. 6
TAR di Bolzano - Sentenza 26 gennaio 2009, n. 20
TAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 29. Januar 2009, Nr. 29
TAR di Bolzano - Sentenza 9 febbraio 2009, n. 41
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 12. Februar 2009, Nr. 45
TAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49
TAR di Bolzano - Sentenza 17 febbraio 2009, n. 57
TAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62
TAR di Bolzano - Sentenza 27 febbraio 2009, n. 71
TAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82
TAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115
TAR di Bolzano - Sentenza 8 marzo 2009, n. 121
TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 133
TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 136
TAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146
TAR di Bolzano - Sentenza 22 aprile 2009, n. 152
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Mai 2009, Nr. 178
TAR di Bolzano - Sentenza 7 maggio 2009, n. 179
TAR di Bolzano - Sentenza 30 maggio 2009, n. 212
TAR di Bolzano - Sentenza 3 giugno 2009, n. 215
TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226
TAR di Bolzano - Sentenza 24 giugno 2009, n. 227
TAR di Bolzano - Sentenza 8 luglio 2009, n. 256
TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 270
TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271
TAR di Bolzano - Sentenza 24 luglio 2009, n. 280
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 4. September 2009, Nr. 283
TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 296
TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 297
TAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303
TAR di Bolzano - Sentenza 17 settembre 2009, n. 322
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 20. Oktober 2009, Nr. 347
TAR di Bolzano - Sentenza 22 ottobre 2009, n. 349
TAR di Bolzano - Sentenza 11 novembre 2009, n. 363
TAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366
TAR di Bolzano - Sentenza 17 novembre 2009, n. 370
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 17. November 2009, Nr. 373
TAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384
TAR di Bolzano - Sentenza 23 novembre 2009, n. 386
TAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390
TAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395
TAR di Bolzano - Sentenza 14 dicembre 2009, n. 400
TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 401
TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 403
TAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410
2008
2007
2006
2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
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