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In vigore al: 21/08/2015

Delibera N. 1858 del 22.11.2010
Edilizia abitativa agevolata - articoli 103 e 148 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per l'assegnazione di miniappartamenti nella casa albergo per lavoratori e studenti per il gruppo linguistico ladino nel comune di Bolzano - revoca e sostituzione dei criteri approvati con deliberazione n. 1757 del 23 maggio 2005

Allegato

Criteri per l'assegnazione di mini appartamenti nella casaalbergo per lavoratori e studenti per il gruppo linguistico ladino nel comune di Bolzano

 

Art. 1

1. La casaalbergo per lavoratori e studenti per il gruppo linguistico ladino, realizzata nel comune di Bolzano in via Novacella ai sensi dell'articolo 148 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è considerata casaalbergo per lavoratori e studenti ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. La casaalbergo per lavoratori e studenti per il gruppo linguistico ladino nel comune di Bolzano viene in seguito denominata “Ciasa per i Ladins”. Essa comprende 32 miniappartamenti e i vani comuni.

2. La Ciasa per i Ladins è utilizzata per la sistemazione temporanea di lavoratori e studenti che appartengono al gruppo linguistico ladino.

3. L'appartenenza al gruppo linguistico ladino è comprovata dalla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

4. La durata della sistemazione non può superare cinque anni.

5. Dei 32 miniappartamenti disponibili sono riservati 16 ai lavoratori e 16 agli studenti.

6. Qualora non ci fossero sufficienti richiedenti di una categoria, i miniappartamenti non necessari possono essere assegnati ai richiedenti di un'altra categoria. Qualora non ci fossero complessivamente sufficienti richiedenti del gruppo linguistico ladino, le abitazioni non necessarie sono assegnate a richiedenti che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2601 del 19.07.2004 hanno presentato domanda per l'ammissione in una casaalbergo per lavoratori.

 

Art. 2

Definizione di “lavoratore”

1. Sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le persone maggiorenni che nel comune di Bolzano o in un comune limitrofo sono titolari di un regolare rapporto di lavoro o svolgono una regolare attività professionale di tipo autonomo, o sono iscritte nelle liste di collocamento da non più di otto mesi, purché al momento dell'iscrizione nelle liste di collocamento abbiano avuto per un anno un regolare rapporto di lavoro nel comune di Bolzano o in un comune limitrofo, o seguano un progetto di inserimento lavorativo.

 

Art. 3

Definizione di „studente“

1. Sono considerati studenti ai sensi dei presenti criteri persone che

a) hanno compiuto 18 anni;

b) che sono iscritte e studiano presso la Libera Università di Bolzano o presso la Scuola superiore provinciale “Claudiana”.

 

Art. 4

Ulteriori requisiti per l'assegnazione di miniappartamenti a lavoratori

1. Per ottenere l'assegnazione di un miniappartamento nella Ciasa per i Ladins a Bolzano, i lavoratori devono possedere oltre ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2 dei presenti criteri anche i seguenti ulteriori requisiti:

a) non possono essere proprietari o titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'abitazione distante meno di 30 chilometri da Bolzano. Lo stesso vale per il coniuge legalmente non separato e per i genitori;

b) non devono essere titolari di un reddito che superi la seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Non sono detraibili le quote esenti previste per i familiari a carico;

c) devono avere il loro posto di lavoro nel comune di Bolzano o in un comune limitrofo.

2.Per i richiedenti che per l'anno precedente alla presentazione della domanda non possono dimostrare redditi, la capacità economica è determinata applicando i seguenti parametri:

a) se al momento della presentazione della domanda il richiedente esercita attività di lavoro dipendente, è calcolato un reddito così come risulta dal contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria o, se più alto, in base alla busta paga;

b) se al momento della presentazione della domanda il richiedente esercita attività di lavoro autonomo, si calcola in ogni caso un reddito che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.

 

Art. 5

Ulteriori requisiti per l'assegnazione di miniappartamenti a studenti

1. Per ottenere l'assegnazione di un miniappartamento nella Ciasa per i Ladins a Bolzano, gli studenti devono possedere oltre ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3 dei presenti criteri anche i seguenti ulteriori requisiti:

a) non possono superare più di due anni la durata legale degli studi;

b) non possono essere proprietari o titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'abitazione distante meno di 30 chilometri da Bolzano. Lo stesso vale per il coniuge legalmente non separato e per i genitori.

c) non devono essere titolari di un reddito che superi la seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Non sono detraibili le quote esenti previste per i familiari a carico.

 

Art. 6

Termine per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione di un miniappartamento nella Ciasa per i Ladins, corredate con la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 dei presenti criteri possono essere presentate all'IPES nel corso di tutto l'anno.

2. Nella domanda dovrà anche essere indicato - a pena di irricevibilità - l'indirizzo per le notificazioni da eseguirsi al richiedente. Qualora dovesse cambiare l'indirizzo per le notificazioni, il richiedente dovrà informare l'IPES entro 30 giorni.

 

Art. 7

Inserimento nella graduatoria cronologica

1. L'IPES gestisce le graduatoria progressive e cronologiche dei richiedenti.

2. L'esame delle domande di ammissione alla Ciasa per i Ladins avviene entro 30 giorni dalla loro presentazione all'IPES.

3. I richiedenti in possesso dei requisiti minimi sono inseriti in una graduatoria cronologica in base alla data della presentazione della domanda.

4. La graduatoria cronologica dei richiedenti e tutte le domande respinte sono sottoposte al Presidente dell'IPES almeno ogni quattro mesi ai fini dell' emanazione del decreto definitivo.

5. Contro i decreti del Presidente dell'IPES con i quali è disposto l'inserimento dei richiedenti nella graduatoria o la loro esclusione, è ammesso ricorso entro 30 giorni al Comitato per l'Edilizia Residenziale di cui all'art. 9 della Legge Provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod.

6. Le graduatorie definitivi degli aventi diritto sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio dell'IPES.

 

Art. 8

Assegnazione e consegna del miniappartamento

1. In base all'elenco cronologico approvato, il Presidente dell'IPES o un funzionario dell'IPES da esso delegato dispone l'assegnazione dei miniappartamenti disponibili ai richiedenti.

2. Il richiedente avente diritto all'assegnazione può chiedere che il miniappartamento gli venga assegnato insieme ad un altro richiedente compreso nella graduatoria approvata.

3. L'IPES comunicherà ai richiedenti - nelle forme che ritiene idonee - le necessarie modalità, nonché il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, entro il quale dovrà essere occupato il miniappartamento.

4. Prima della consegna del miniappartamento, l'assegnatario sottoscrive il regolamento interno approvato dall'IPES, e consegna la ricevuta di versamento della cauzione, pari al canone per tre mesi. I dati personali dell'assegnatario vengono comunicati all'organo di polizia competente.

5. Prima della consegna del miniappartamento, ogni richiedente - a pena di esclusione dall'elenco degli aventi diritto - ha l'obbligo di consegnare una fotografia, con la quale sia possibile accertare la sua identità sia al momento della consegna sia durante la sua permanenza nella Ciasa per i Ladins.

 

Art. 9

Canone di locazione

1. Il canone di locazione dovuto per il miniappartamento corrisponde al canone provinciale. In aggiunta sono dovute le spese accessorie in base all'articolo 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e per i servizi di portineria.

2. La quota parte del canone provinciale indicente sui singoli miniappartamenti è determinata ripartendo il canone provinciale dell'intera Ciasa per i Ladins in proporzione alla superficie abitabile dei singoli miniappartamenti.

3. Poiché i miniappartamenti sono ammobiliati, il canone così commisurato in base al comma 2 è aumentato del 30 per cento.

 

Art. 10

Decadenza dall'assegnazione del miniappartamento

1. La mancata occupazione del miniappartamento entro il termine fissato dall'articolo 8, comma 3, dei presenti criteri rispettivamente l'inadempimento degli obblighi connessi all'assegnazione prima della consegna del miniappartamento determina la decadenza dall'assegnazione del miniappartamento approvata con decreto del Presidente dell'IPES.

2. Coloro che decadono dalla ammissione ai miniappartamenti nella casa albergo per lavoratori e studenti per il gruppo linguistico ladino nel comune di Bolzano per rinuncia non motivata, possono ripresentare domanda trascorsi 3 anni dalla data del decreto di decadenza.

 

Art. 11

Diritto alla permanenza nel miniappartamento

1. Senza pregiudizio della durata massima di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 4, dei presenti criteri, la permanenza può perdurare solamente finché permangono i requisiti generali per l'assegnazione del miniappartamento e purché non si verifichino le fattispecie che determinano la revoca dell'assegnazione indicate all'articolo 12 dei presenti criteri.

2. Il miniappartamento assegnato è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi. Non è ammesso dare ospitalità a persone esterne alla Ciasa per i Ladins, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con il lavoratore o il studente.

3. Persone esterne alla Ciasa per i Ladins possono essere ammesse nei vani, previa autorizzazione della direzione della Ciasa per i Ladins, al fine di poter partecipare a manifestazioni sociali e culturali.

 

Art. 12

Revoca dell'assegnazione e obbligo di rilascio

1. Le seguenti fattispecie determinano la revoca dell'assegnazione del miniappartamento:

a) La condanna di primo grado in sede penale per i delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

b) l'abuso di droghe o l'abuso di sostanze alcoliche, che si riveli molesto per gli altri assegnatari, qualora, in entrambi i casi, ciò sia stato contestato tre volte per iscritto dalla direzione della Ciasa per i Ladins;

c) la detenzione o lo spaccio di droghe, comprovati da comunicazione scritta dell'autorità giudiziaria;

d) la reiterata violazione del regolamento interno, nonostante diffida ripetuta per tre volte;

e) la morosità accertata nel pagamento all'IPES di due mensilità del canone di locazione;

f) il superamento della durata degli studi di cui all'articolo 3;

g) la cessazione del rapporto di lavoro nel comune di Bolzano o in un comune limitrofo;

h) il decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 3 dei presenti criteri. Il Presidente dell'IPES, con proprio decreto, in caso di disponibilità di miniappartamenti, può autorizzare la permanenza nella casa albergo per lavoratori e studenti per il gruppo linguistico ladino nel comune di Bolzano oltre al termine di cui all'art. 1, comma 4., a coloro che possiedono i requisiti previsti per l'accesso alla casa albergo per lavoratori e studenti del gruppo linguistico ladino, e che non abbiano subito o non abbiano in corso provvedimenti di rilascio del posto letto previsti da questo articolo 12 fino ad un massimo ripetibile di 3 anni;

i) la cessione del miniappartamento a terzi;

j) la ripetuta aggressione ad altri assegnatari dopo due intimazioni scritte a desistere da tale condotta;

l) l'uso del miniappartamento per scopi immorali penalmente rilevanti;

m) l'ospitalità di persone esterne alla Ciasa per i Ladins, benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con l'assegnatario.

2. In caso di comprovata presenza di un motivo di revoca ai sensi del comma 1, il Presidente dell'IPES o il funzionario da lui delegato revoca l'assegnazione del miniappartamento e ordina all'assegnatario di lasciare libero il miniappartamento entro il termine previsto dall'IPES nel regolamento interno. La revoca comporta l'esclusione dell'assegnatario dall'assegnazione di miniappartamenti e di un posto letto in una casaalbergo per lavoratori per la durata di cinque anni. In caso di mancato rilascio volontario del miniappartamento, si procede al rilascio forzoso, così come previsto dal regolamento interno della Ciasa per i Ladins.

 
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ActionAction Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
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