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In vigore al: 21/08/2015

l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento detta norme volte a favorire il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici, privati aperti al pubblico, negli spazi e nei servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di assicurare la massima autonomia in sicurezza e di facilitare la vita di relazione di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, di natura temporanea o permanente.

Art. 2 (Campo di applicazione)

(1) Il presente regolamento si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni di interi blocchi funzionali, agli ampliamenti ed ai cambi di destinazione d’uso dei seguenti edifici, strutture e luoghi sia pubblici che privati:

  1. edifici di edilizia residenziale e di edilizia sociale;
  2. edifici e strutture pubbliche e di uso pubblico, nonché privati aperti al pubblico;
  3. esercizi di ospitalità, edifici e locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, ad attività commerciali e del settore terziario limitatamente alle parti aperte al pubblico;
  4. strutture sanitarie;
  5. strutture e aree attrezzate destinate ad eventi pubblici, su proprietà privata o pubblica, limitatamente alla zona interessata dall’evento;
  6. aree e percorsi pedonali nei centri abitati delimitati ai sensi del codice della strada, compresi i parcheggi;
  7. nuovi mezzi di trasporto pubblico di persone: aerei, su gomma, su rotaie e a fune;
  8. strutture e impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone;
  9. spazi interni e arredi di edifici pubblici o privati aperti al pubblico.

(2) Il presente regolamento non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria. Nel caso di interventi limitati devono essere apportati tutti gli accorgimenti che migliorano la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento e, in ogni caso, va garantito l’agevole accesso ed utilizzo, limitatamente allo specifico intervento progettato.

(3) Negli edifici residenziali, esclusi quelli di edilizia residenziale sociale, il presente regolamento si applica all’intero edificio solo in caso di ristrutturazione totale.

(4) I locali tecnici il cui accesso è consentito solo a personale specializzato non sono soggetti all’applicazione del presente regolamento.

5. Il regolamento non si applica alle strutture e ai locali destinati ad uso caserma o similari limitatamente alle parti ove sia espressamente escluso l’utilizzo da parte del pubblico.

Art. 3 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. “edilizia sociale”: gli edifici residenziali realizzati dall’IPES e dai comuni;
  2. “barriera architettonica”: qualsiasi ostacolo che limita o impedisce l’uso in sicurezza e in modo autonomo di spazi, edifici, strutture e attrezzature;
  3. "accessibilità”: la possibilità di fruire in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici ed attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e rischio;
  4. “accessibilità urbana”: la fruibilità, agevole e sicura per qualsiasi persona, della viabilità e mobilità urbana e degli spazi comuni cittadini;
  5. “accessibilità costruttiva”: la agevole e sicura fruibilità per qualsiasi persona degli spazi costruiti, sia pubblici che privati;
  6. “visitabilità”: la possibilità di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell’unità immobiliare, compresi i relativi percorsi di collegamento, ove l’accesso principale dell’edificio o, per le strutture di cui agli articoli 12 e 13, anche un accesso equivalente, deve essere accessibile alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
  7. “adattabilità”: la possibilità di modificare lo spazio costruito, rendendolo accessibile, mediante lavori che non modifichino né la struttura né gli impianti comuni dell’edificio.

Art. 4 (Cambio di destinazione d’uso)

(1) Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d’uso di un immobile o parte di esso, pubblico, privato, o privato aperto al pubblico, in assenza di lavori edili e che assuma un utilizzo a carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per la visitabilità.

(2) In sede di rilascio di concessione edilizia, abitabilità e agibilità, deve essere verificato il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 5 (Raccordi con la normativa antincendio e di sicurezza)

(1) In ogni edificio accessibile non soggetto a specifica normativa antincendio devono comunque essere previsti gli accorgimenti tecnici atti a consentire il contenimento dei rischi d’incendio nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. È fatta salva la normativa antincendio relativa alle specifiche attività.

(2) Per tutti gli edifici pubblici e d’uso pubblico, nei quali sono previste vie di fuga antincendio, ma che non dispongono di sistemi di vie d’uscita accessibili a persone disabili ai fini di una eventuale evacuazione d’emergenza, il progettista determina le soluzioni tecniche o gestionali, in accordo con il committente ed il rispettivo datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.

Art. 6 (Simbolo di accessibilità)

(1) Gli edifici, gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto, adeguati secondo le prescrizioni del presente regolamento, devono avere affisso, in posizione agevolmente visibile, il contrassegno di accessibilità secondo il modello di cui all’allegato A.

(2) Il contrassegno di accessibilità è rilasciato dalla Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 7 (Elaborati tecnici)

(1) Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ad accessibilità, visitabilità ed adattabilità.

(2) In caso di accessibilità gli elaborati devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto delle stesse. In caso di visitabilità gli elaborati devono evidenziare le aree accessibili. L’adattabilità di unità ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati contenenti le indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da integrare.

(3) Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una specifica relazione, contenente la descrizione:

  1. delle soluzioni progettuali e delle eventuali opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti;
  2. degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici;
  3. dei materiali previsti;
  4. del grado di accessibilità;
  5. delle soluzioni previste per garantire l’adeguamento dell’edificio;
  6. delle indicazioni progettuali di dettaglio, che non possono essere rappresentate graficamente.

(4) Qualora fossero proposte soluzioni alternative a quanto previsto dal presente regolamento, gli elaborati e la relazione devono essere integrati con l’illustrazione delle alternative e dell’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

(5) Ai progetti delle opere deve essere allegata una dichiarazione del professionista che ha progettato l’opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

(6) In caso di proposta di soluzioni alternative la dichiarazione deve essere accompagnata dagli elaborati e dalla relazione di cui al comma 4.

Art. 8 (Attestazione di conformità e deroghe)

(1). In sede di rilascio di permesso di costruire da parte dell’organo competente deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento.

(2) Per interventi di ristrutturazione sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica o urbanistica così come di tutela di beni di interesse artistico e storico, connessa ad elementi strutturali ed impiantistici.

(3) Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse dall’organo competente al rilascio della concessione edilizia o della conformità urbanistica, previo parere della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali. Per le opere di interesse provinciale detto parere è rilasciato dal Comitato tecnico provinciale, integrato dal Direttore o dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali o da una persona da questi delegata.

(4) Il personale dirigenziale o responsabile del competente ufficio, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere o un certificato equivalente, deve accertare che esse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine il proprietario dell’immobile o l’intestatario della concessione edilizia sarà invitato a presentare una dichiarazione della direzione lavori, attestante il rispetto del presente regolamento.

(5) Nei casi indicati al all’articolo 16, comma 1, la verifica di rispondenza alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche viene effettuata dagli organi competenti in sede di autorizzazione e accreditamento. Eventuali deroghe sono concesse ai sensi del comma 3.

Capo II
Tipologie edilizie

Art. 9 (Edifici pubblici)

(1) Gli edifici pubblici devono essere accessibili a chiunque, nella loro totalità e in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L’accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni.

(2) Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44 ad uso esclusivo di persone disabili, con accesso esterno rispetto al locale destinato agli altri servizi igienici. Negli edifici importanti e con notevole afflusso di pubblico va valutata l’opportunità di realizzare servizi igienici distinti per uomini e donne. È consentita la realizzazione di un servizio igienico esclusivo per persone disabili se, per accedervi, l’utente deve percorrere una distanza non superiore ai 60 m orizzontali.

(3) Nelle scuole materne è sufficiente la presenza di un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44.

(4) Nelle scuole con meno di dieci classi è sufficiente la presenza di un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44.

Art. 10 (Edifici residenziali e di edilizia sociale)

(1) Tutte le parti comuni degli edifici di edilizia sociale devono essere accessibili.

(2) Negli edifici residenziali salvo che si tratti di edifici unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni, è obbligatoria l’installazione di un ascensore per ogni scala principale in tutti gli edifici con più di tre livelli fuori terra o comunque dove l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali porticati e piani mezzanini, in tal caso devono essere accessibili tutte le parti comuni. Si intende per piano interrato un piano non abitabile al di sotto del livello del terreno. In edifici plurifamiliari con meno di quattro unità abitative deve essere prevista l’adattabilità. Nei casi in cui non sia necessaria l’installazione di un ascensore, deve essere garantita la visitabilità delle parti comuni.

(3) Gli spazi esterni comuni degli edifici residenziali e sociali devono essere dotati di almeno un percorso atto a garantire la mobilità a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

(4) I condomini che sono in possesso del contrassegno da apporre sul veicolo, rilasciato dal comune alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione di posti macchina di pertinenza dell’edificio, tenuto conto delle specifiche esigenze della persona disabile.

(5) Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare il requisito della visitabilità ed essere adattabile in tutte le sue parti.

(6) Negli edifici di edilizia sociale almeno il cinque per cento degli alloggi deve essere accessibile, con il minimo di una unità immobiliare.

(7) Almeno uno dei servizi igienici degli alloggi accessibili dell’edilizia sociale deve presentare le caratteristiche di cui all’articolo 44.

Art. 11 (Edifici privati aperti al pubblico)

(1) Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, ad eccezione di quelli per i quali esiste una disciplina di settore specifica, devono garantire l’accessibilità anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

(2) Va predisposto un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44 se la superficie a disposizione del pubblico è superiore ai 200 m2.

(3) Devono essere garantiti idonei spazi di manovra all’interno del locale.

(4) In sede di nuova apertura e di cambio di destinazione d’uso, escluso il cambio di gestione, l’unità immobiliare deve essere resa accessibile.

Art. 12 (Strutture ricettive)

(1) Le strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e i convitti, devono avere tutte le parti e i servizi comuni accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale. Per parti e servizi comuni s’intendono:

  1. gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;
  2. i servizi igienici, ai sensi dell’articolo 44, di pertinenza degli spazi comuni;
  3. la sala ristorante o sala colazione, la ‘stube’ e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;
  4. il bar ad esclusivo uso degli ospiti;
  5. la sala lettura, TV, gioco e similari;
  6. i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari; ove presenti, docce e spogliatoi devono rispondere alle caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46.

(2) Deve essere accessibile almeno un percorso che porta agli spazi esterni di pertinenza delle strutture ricettive.

(3) Le strutture con capacità ricettiva superiore a dodici posti letto sono soggette alle disposizioni del presente regolamento nella misura del dieci per cento della capacità ricettiva con arrotondamento per eccesso.

(4) Le stanze i cui posti letto possono essere destinati anche a persone disabili devono prevedere servizi igienici e docce ai sensi degli articoli 44 e 45. Tali stanze devono essere collocate preferibilmente nei piani bassi dell’edificio, e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via d’esodo fruibile da parte di chiunque.

(5) Nel caso in cui le stanze non dispongano di servizi igienici e di docce, devono essere previsti, sullo stesso piano, un servizio igienico ed una doccia ai sensi degli articoli 44 e 45.

(6) Nel caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell’ampliamento devono essere accessibili a chiunque.

(7) Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive non raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico o privato, o prive di strada di accesso.

(8) Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive con disponibilità fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro appartamenti per ferie, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 10.

Art. 13 (Esercizi di somministrazione di pasti e bevande)

(1) Gli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, devono essere accessibili fino all’ingresso principale o ad uno equivalente tramite almeno un percorso accessibile.

(2) Gli esercizi devono essere dotati di almeno un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44 ad eccezione dei locali di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 m2.

(3) È soddisfatto il requisito di accessibilità se almeno una delle sale dell’esercizio risulta agevolmente accessibile a chiunque e dispone di un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44.

Art. 14 (Strutture per attività sociali)

(1) Deve essere garantita l’accessibilità delle strutture per attività sociali in tutte le loro parti.

2. Ogni gruppo di servizi igienici o di spogliatoi deve prevedere rispettivamente almeno un servizio igienico o uno spogliatoio ai sensi degli articoli 44 e 46.

(3) Almeno una doccia ogni gruppo di docce all’interno delle strutture per attività sociali deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 45.

(4) Nei luoghi di pubblico spettacolo il sette per cento dei posti deve essere riservato a persone disabili; di questi il quattro per cento va destinato a spazio di ingombro e di manovra per sedie a ruote e il tre per cento a persone portatrici di altre disabilità. Tali posti devono:

  1. essere previsti in prossimità di eventuali vie di fuga o spazi calmi ed essere facilmente raggiungibili in modo autonomo;
  2. essere raggiungibili mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe e, in presenza di scale, mediante ascensore o altri meccanismi di risalita;
  3. presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia a ruote, prevedendo uno spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita.

(5) Devono essere accessibili, se previsti, almeno un palcoscenico, uno spogliatoio e un camerino.

Art. 15 (Impianti sportivi pubblici)

(1) Nelle strutture sportive e di balneazione devono essere previsti almeno un servizio igienico, una doccia e uno spogliatoio per ogni gruppo di servizi, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46.

(2) I percorsi nelle piscine con accessi obbligati alle vasche attraverso percorsi igienizzanti o vasche lavapiedi, devono essere dotati di raccordi, aventi una pendenza tale da permetterne l’attraversamento alla persona su sedia a ruote.

(3) Negli impianti di nuova costruzione o ristrutturati, le vasche devono essere provviste di accesso con gradini di larghezza minima pari a 0,90 m e corrimano su ambo i lati. Deve essere inoltre consentita l’accessibilità anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie, da realizzarsi con appositi sollevatori.

(4) Negli impianti sportivi deve essere garantita l’accessibilità ad almeno una biglietteria.

(5) Le tribune devono essere dotate di spazi liberi riservati alle persone su sedia a ruote, situati su un piano orizzontale, nella misura di uno ogni 200 posti ed in ogni caso non inferiori a tre. Tali spazi devono presentare dimensioni minime idonee anche a persone su sedia a ruote e prevedere uno spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita. Nel caso in cui tali posti siano disposti in adiacenza a spazi sul vuoto, devono essere garantiti i requisiti di sicurezza e di visibilità.

Art. 16 (Strutture sanitarie e studi dei professionisti sanitari)

(1) Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, devono rispondere alle norme del presente regolamento anche le strutture sanitarie ed i professionisti sanitari di cui agli articoli 39, comma 1 e 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, anche in assenza di ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso, in caso di:

  1. comunicazione, autorizzazione e accreditamento di nuove attività;
  2. comunicazione, autorizzazione e accreditamento di trasformazioni, trasferimenti, ampliamenti di attività in edifici esistenti.

(2) Il presente regolamento si applica anche agli studi medici di medicina generale e di pediatria di libera scelta, in caso di nuova apertura, trasferimento ed ampliamento dell’attività.

(3) Deve essere garantita l’accessibilità degli studi dei liberi professionisti sanitari, prevedendo almeno un servizio igienico per il pubblico, rispondente ai requisiti di cui all’articolo 44.

(4) Le strutture sanitarie devono permettere la completa accessibilità ad ogni utente sia esso paziente, visitatore o altro. L’accessibilità deve essere garantita per percorrenze comuni, salvo motivate impossibilità.

(5) Deve essere garantito l’utilizzo delle unità amministrative di prima accoglienza e gli sportelli aperti al pubblico devono essere idonei, almeno uno a blocco, all’utilizzo autonomo anche da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie. Alle persone con ridotte capacità sensoriali deve essere garantito l’accesso autonomo fino ad un punto di informazione.

(6) Le strutture sanitarie devono possedere le seguenti caratteristiche per piano, indipendentemente dal numero di reparti o servizi esistenti sul piano stesso:

  1. servizi igienici per visitatori con le caratteristiche di cui all’articolo 44, come previsti nei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie;
  2. servizi igienici e docce per pazienti, con le caratteristiche di cui agli articoli 44 e 45, per un minimo del dieci per cento di quanto previsto nei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie;
  3. tutti gli ascensori ad uso pubblico devono rispondere ai requisiti di cui all’articolo 39;
  4. le vie di fuga devono essere strutturate in modo tale da essere utilizzabili in maniera autonoma da parte della persona disabile; pertanto il luogo sicuro statico deve essere raggiungibile senza discontinuità di quota. Sono consentite le rampe di cui all’articolo 20.

Art. 17 (Luoghi di lavoro soggetti a collocamento obbligatorio)

(1) Le imprese tenute ad assumere persone disabili devono adottare gli accorgimenti necessari al fine di creare i presupposti che consentano al o alla dipendente disabile di svolgere autonomamente e in sicurezza la propria attività lavorativa.

(2) Nei luoghi di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio devono essere accessibili i settori produttivi, limitatamente alle parti dell’azienda per le quali è possibile l’inserimento di una persona disabile, le amministrazioni, le mense, i luoghi ricreativi, almeno un servizio igienico per ogni gruppo di servizi esistente secondo le prescrizioni di cui agli articoli 44 e 9, comma 2, e gli spogliatoi secondo le prescrizioni di cui all’articolo 46.

Art. 18 (Autorimesse e posti auto di edifici pubblici, edifici privati aperti al pubblico ed edifici di edilizia sociale)

(1) Negli edifici di edilizia sociale la percentuale di posti auto riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili non deve essere inferiore al cinque per cento del numero complessivo e, in ogni caso, non inferiore ad uno.

(2) Negli edifici pubblici ed edifici privati aperti al pubblico deve essere previsto un minimo di un posto auto più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40, da riservarsi gratuitamente alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Per le autorimesse fino a 20 posti auto può essere previsto un solo posto da riservarsi alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili.

(3) La porta di chiusura dell'autorimessa riservata alla sosta di un veicolo adibito al trasporto di una persona disabile deve essere di dimensioni tali da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote in presenza dell'ingombro del veicolo. Deve essere di tipo basculante utilizzando i modelli che più sono confacenti al particolare tipo d’utenza ed il cui comando possa essere elettrificato con dispositivi di manovra posizionati ad un’altezza compresa fra 0,90 e 1,20 m.

(4) Le autorimesse di nuova costruzione o soggette a ristrutturazione devono essere accessibili e dotate di dispositivo di illuminazione automatico comandato mediante sensori, fotocellule o similari.

(5) I posti auto di cui al presente articolo, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile, in caso di emergenza, raggiungere in breve tempo un luogo sicuro statico, uno spazio calmo come il vano scala o una via di esodo accessibile.

(6) Le rampe pedonali devono essere dotate di corrimano.

(7) Le autorimesse pubbliche o aperte al pubblico, idonee anche alla sosta di autobus, devono essere dotate di posti riservati alla sosta di automezzi adibiti al trasporto di persone disabili.

Capo III
Prescrizioni tecniche sull’accessibilità urbana

Art. 19 (Aree e percorsi pedonali)

(1) Le aree ed i percorsi pedonali interessati dalle presenti prescrizioni tecniche sono quelli riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare, che comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi di cui all’articolo 22, indipendentemente dalla tipologia degli edifici che su di essi si affacciano.

(2) Elementi di urbanizzazione quali pavimentazioni, reti di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e telematica, non possono originare ostacoli che impediscono la libertà di movimento delle persone.

(3) Durante il periodo di esecuzione di lavori su aree e percorsi pedonali, l’amministrazione competente si adopera affinché l’accessibilità sia ripristinata nel più breve tempo.

Art. 20 (Rampe)

(1) Il collegamento tra quote differenti può essere attuato con rampe. In caso di edifici di nuova edificazione la pendenza delle rampe non deve superare il cinque per cento e, in casi di dimostrata impossibilità tecnica, l’otto per cento. In caso di adeguamento sono ammesse pendenze non superiori all’otto per cento.

(2) Non è considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 2,00 m ottenuto esclusivamente mediante rampe poste in successione.

(3) La larghezza minima della rampa deve essere di:

  1. 0,90 m in edifici privati o spazi di pertinenza di edifici residenziali e sociali;
  2. 1,50 m per rampe esterne in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  3. 0,90 m nel caso di percorso inferiore a 3 m di lunghezza o nel caso in cui la rampa sia sussidiaria ad una scala.

(4) La rampa, indipendentemente dalla larghezza minima, deve presentare un ripiano di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 m, al netto dell’ingombro d’apertura di eventuali porte, ogni 10 m di sviluppo, alla partenza così come all’arrivo.

(5) Qualora a lato della rampa o del ripiano sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza su entrambi i lati del percorso.

(6) Si deve inoltre prevedere un corrimano del diametro da 40 a 45 mm posto ad una altezza di 0,95 m, misurata dall’asse del corrimano al piano di calpestio. Il corrimano va prolungato per 0,30 m nelle zone di accesso alla rampa, lungo il lato libero della rampa e raccordato con il muro o a pavimento. Devono essere comunque rispettate le altezze di sicurezza per parapetti o ringhiere verso il vuoto.

(7) Le rampe di collegamento dei percorsi pedonali agli accessi degli edifici devono essere possibilmente coperte per un minimo di 1,50 m.

Art. 21 (Pavimentazioni)

(1) La pavimentazione delle aree, delle rampe e dei percorsi pedonali deve essere di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, tale in ogni caso da non generare impedimenti o fastidio al movimento.

(2) Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

(3) Per contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi, delle aree e delle rampe, vanno adottati materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per persone non vedenti o con ridotte capacità visive.

(4) I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro. I grigliati ad elementi paralleli devono in ogni caso essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Art. 22 (Parcheggi)

(1) Nelle aree adibite a parcheggio, di pertinenza di edifici o strutture o in aderenza di aree pedonali, deve essere riservato almeno un parcheggio, opportunamente segnalato, in aderenza alle aree pedonali, nelle vicinanze dell’accesso all’edificio o struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.

(2) Nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al pubblico deve essere previsto un posto auto riservato a persone disabili ogni 20 posti e ulteriore frazione di 20.

(3) Nei luoghi di sosta consentiti lungo le principali strade urbane, gli spazi riservati a persone disabili sono del numero minimo di due ogni 50.

(4) Nelle strutture ricettive con capienza superiore a 25 posti letto, se provviste di aree di parcheggio, deve essere garantito un minimo di due posti auto più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40 riservati alla sosta di veicoli per persone disabili. Deve inoltre essere previsto un collegamento privo di ostacoli dall’area di parcheggio all’accesso principale o equivalente della struttura.

(5) Negli impianti sportivi deve essere garantito un minimo di un posto auto riservato per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili più un ulteriore posto ogni 40 posti o frazione di 40, previsti nelle immediate vicinanze dell’accesso principale. Il percorso che conduce dal parcheggio all’impianto sportivo deve essere accessibile.

(6) Per le strutture sanitarie vale quanto segue:

  1. relativamente ai posti auto riservati per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili, oltre a quanto previsto dal presente articolo, la struttura sanitaria deve essere dotata di un ulteriore posto auto in prossimità di ogni accesso del pubblico;
  2. i posti auto per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili sono riservati in posizione idonea;
  3. le strutture sanitarie che dispongono di strutture di medicina d’urgenza devono prevedere, in prossimità degli accessi del pubblico, un minimo di un posto auto oltre ad un ulteriore posto ogni cinque posti presenti, da riservarsi alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.

(7) Nel caso in cui i luoghi di lavoro soggetti a collocamento obbligatorio siano provvisti di parcheggi, deve essere messo a disposizione del dipendente disabile un posto auto nelle immediate vicinanze dell’accesso all’edificio.

Art. 23 (Arredo urbano)

(1) L’arredo urbano soggetto alle prescrizioni tecniche è l’insieme di tutti gli oggetti esistenti sulla via e sullo spazio libero pubblico esclusa la segnaletica stradale verticale.

(2) Gli elementi d’arredo e le strutture, anche commerciali, con funzione d’arredo urbano, da ubicare su spazi pubblici, devono essere situati in modo tale da essere accessibili e da poter essere utilizzati da tutti i cittadini senza essere causa d’infortunio e d’intralcio al transito.

(3) Alberi, cespugli e altre piante non devono essere causa d’infortunio e d’intralcio al transito.

Capo IV
Prescrizioni tecniche sui trasporti pubblici urbani di linea

Art. 24 (Percorso di avvicinamento)

(1) Il percorso di avvicinamento dei veicoli può far capo ad un marciapiede, quando la fermata è prevista in sua prossimità o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada. Esso deve permettere all’autista di fermare il bus parallelamente ed in adiacenza al marciapiede. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra marciapiede, attraversamento stradale e salvagente deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.

(2) Tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico devono essere dotate di un idoneo spazio d’attesa, segnalato ai sensi dell’articolo 53, atto a permettere la sosta delle persone, protetto dalla circolazione veicolare ed illuminato.

(3) Il marciapiede o il salvagente in prossimità delle aree di salita e di discesa dal mezzo devono avere un’altezza minima di 18 cm.

Art. 25 (Accesso al veicolo)

(1) Per tutti i veicoli immatricolati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento valgono le seguenti prescrizioni:

  1. l'accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche o sensoriali deve essere garantito dalla larghezza delle porte e da una idonea altezza del pianale del veicolo;
  2. eventuali pedane elevatrici o rampe devono avere dimensioni e pendenze tali da garantire l'autonomia della persona.

(2) Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta d’uscita.

Art. 26 (Stazionamento in vettura)

(1) All'interno dei veicoli almeno tre posti in prossimità della porta d’uscita devono essere riservati a persone con ridotte o impedite capacità fisiche o sensoriali. Di tali posti almeno uno deve essere dotato di sistema di ancoraggio o aggancio della sedia a ruote e assicurazione della persona, situato su uno spazio sufficientemente ampio per permetterne lo stazionamento senza intralciare il passaggio.

Art. 27 (Informazioni agli utenti)

(1) Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura, ai sensi dell’articolo 53.

(2) I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista e, in particolare, devono essere dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

(3) L'apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute da un segnale acustico per consentire alle persone non vedenti o ipovedenti o a chi si trova in difficoltà, di raggiungere in tempo utile le portiere stesse.

(4) Alle fermate dei servizi urbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità anche per persone su sedia a ruote, gli orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti vendita dei biglietti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 53.

Capo V
Prescrizioni tecniche sui trasporti extraurbani

Art. 28 (Ferrovie)

(1) Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico ferroviario di competenza provinciale devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno due posti per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con difficoltà di deambulazione in prossimità delle porte d’uscita segnalate, con il minimo di una vettura per convoglio, attrezzata per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

(2) Per rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su sedia a ruote, due dei quattro posti riservati alle persone con difficoltà di deambulazione, devono essere adeguatamente attrezzati con gli opportuni ancoraggi o agganci della sedia e assicurazione della persona.

(3) Nelle vetture attrezzate per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale l’ingresso ed un servizio igienico devono essere accessibili ai sensi dell’articolo 44.

(4) Le stazioni devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione, al fine di garantire l'accesso alle stesse ed ai treni da parte delle persone con difficoltà di deambulazione. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per il trasferimento da un marciapiede ad un altro, la persona su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso, purché accompagnata da personale di stazione autorizzato.

(5) Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

(6) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 54.

Art. 29 (Autolinee)

(1) Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico, in prossimità delle porte d’uscita segnalate, devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno un posto per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con difficoltà di deambulazione.

(2) Al fine di rendere possibile l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su sedia a ruote, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà di deambulazione deve essere adeguatamente attrezzato con sistema di ancoraggio o aggancio della sedia a ruote e assicurazione della persona.

(3) Nei nuovi autobus deve essere garantita l’accessibilità alla vettura e ai posti riservati.

(4) Nelle autostazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

(5) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 54.

Art. 30 (Trasporti speciali: funivie, funicolari e ferrovie a cremagliera)

(1) Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovie a cremagliera, funivie e funicolari, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per facilitare l'uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

(2) Nelle stazioni dei trasporti speciali tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

(3) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 54.

Art. 31 (Aerostazioni)

(1) Gli aeroporti devono essere dotati di corretti sistemi per consentire a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo e viceversa o, in alternativa, devono disporre di un adeguato servizio di assistenza.

(2) Nelle aerostazioni tutti i servizi per i viaggiatori devono essere accessibili.

(3) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 54.

Art. 32 (Informazioni agli utenti)

(1) Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura, ai sensi dell’articolo 53.

(2) I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l'utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista e, in particolare, devono essere dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

(3) L'apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute da un segnale acustico per consentire alle persone non vedenti o ipovedenti o a chi si trova in difficoltà, di raggiungere in tempo utile le portiere stesse.

(4) Alle fermate e nelle stazioni dei servizi extraurbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità anche per persone su sedia a ruote, gli orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti vendita dei biglietti nel rispetto delle disposizioni, di cui all’articolo 53.

Capo VI
Prescrizioni tecniche sull’accessibilità costruttiva

Art. 33 (Spazi esterni degli edifici)

(1) Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui all’articolo 2, il requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso di accesso all'edificio fruibile in modo autonomo anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

(2) Al fine di assicurare il collegamento dell’accesso principale dell'edificio, o, per le strutture di cui agli articoli 12 e 13, anche di un accesso equivalente, con i percorsi veicolari, con le aree di parcheggio, con le attrezzature e con i servizi posti all’esterno ed agevolare l'avvicinamento, almeno un percorso pedonale accessibile deve presentare un andamento preferibilmente in piano e quanto più semplice possibile riguardo alle principali direttrici di accesso.

(3) Vanno evitati gli andamenti irregolari, le strozzature che riducono la larghezza utile a meno di 0,90 m, gli arredi o i pali che potrebbero costituire pericolo, se non opportunamente ubicati, e le griglie poste lungo il percorso a copertura di intercapedini o altro con elementi non conformi alle caratteristiche previste dall’articolo 21, comma 4.

(4) Per tutta la larghezza del percorso e fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio a persone in movimento.

(5) Devono essere previsti allargamenti del percorso delle dimensioni minime 1,50 x 1,50 m, da realizzarsi in piano, ogni 10 m di sviluppo, al fine di consentire l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote.

(6) La differenza di quota senza ricorso a rampe non deve superare i 2,5 cm e deve essere arrotondata o smussata.

(7) Eventuali differenze di quota devono essere superate mediante rampe con pendenze e caratteristiche di cui all’articolo 20.

(8) La pendenza trasversale non deve superare l’uno per cento.

(9) La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, atta ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua e tale comunque da non generare impedimento o fastidio al movimento.

Art. 34 (Accessi)

(1) Per agevolare l'accesso agli edifici è necessario prevedere spazi, varchi o porte esterne poste sullo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

(2) Gli accessi devono avere una luce netta minima di 0,90 m.

(3) L'apertura e la chiusura delle porte di accesso agli edifici deve avvenire agendo con una forza non superiore a 60 N (6 kg) ed il dispositivo chiudiporta deve essere del tipo a chiusura ritardata.

(4) Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a persone su sedia a ruote.

(5) Devono essere evitate le porte girevoli, le porte a ritorno automatico non ritardato e gli accessi vetrati non forniti di accorgimenti per la sicurezza.

(6) Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, estendersi per uno spazio minimo di 1,50 x 1,50 m ed essere protette dagli agenti atmosferici.

(7) La quota di accesso all'edificio e la quota di partenza dei collegamenti verticali devono essere allo stesso livello o raccordate tramite rampa, ove possibile, abbinata a scala.

Art. 35 (Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi)

(1) Lo spostamento all'interno degli edifici, dai percorsi orizzontali a quelli verticali d’uso comune, deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani d’ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dai quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, con percorsi orizzontali o raccordati tramite rampe.

(2) Piattaforme, corridoi e passaggi devono avere le seguenti dotazioni minime:

  1. a tutti gli incroci dei canali di comunicazione dell’edificio, verticali e orizzontali, devono essere previste apposite piattaforme di distribuzione. Il lato minore delle piattaforme deve consentire spazi di manovra e di rotazione di una sedia a ruote e in ogni caso non deve essere inferiore a 1,50 m, oltre lo spazio d’ingombro rappresentato dalla larghezza delle porte;
  2. il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato incidentalmente, uscendo dagli ascensori;
  3. corridoi e passaggi devono avere andamento continuo e regolare, e vanno ben evidenziate le variazioni di direzione;
  4. eventuali variazioni di livello devono essere superate mediante rampe.

(3) La larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m negli edifici d’uso pubblico o dove si aprono porte o in corrispondenza di un angolo retto del corridoio stesso. In tutti gli altri casi, la larghezza minima è di 1,10 m.

(4) Vanno evitati pilastri, colonne, mobili sporgenti o addossati alle pareti, che possono limitare gli spazi o rappresentare fonte di pericolo.

(5) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili, valgono le disposizioni di cui all’articolo 54.

Art. 36 (Scale)

(1) Le scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico devono presentare andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo, con pendenza costante per tutta la lunghezza.

(2) La larghezza delle scale di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1,20 m.

(3) I gradini delle scale di cui al comma 1 devono avere una pedata minima di 30 cm ed un’alzata massima di 17 cm. La pedata deve essere antisdrucciolevole e a pianta preferibilmente rettangolare.

(4) Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico, fino ad un massimo di tre alzate, i gradini devono essere tutti segnalati con una differenziazione di colore e di materiale, per una profondità di almeno 5 cm, misurata dallo spigolo tra pedata ed alzata e per tutta la larghezza del gradino. Per le scale, con più di tre alzate la segnalazione deve essere prevista sul primo e sull’ultimo gradino di ogni singola rampa.

(5) Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico va realizzata una segnalazione a pavimento percepibile da parte di non vedenti o ipovedenti, situata ad almeno 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino per indicare l’inizio e la fine della rampa.

(6) Le scale interne delle strutture residenziali, di pertinenza esclusiva delle singole unità immobiliari, devono avere una larghezza minima di 0,90 m.

(7) Le rampe di scale che superano i 6 m di larghezza devono essere dotate anche di corrimano centrale.

Art. 37 (Ringhiere, balaustre e parapetti)

(1) Nel caso di scale di pertinenza di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, il corrimano va posto su ambo i lati della scala. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di parapetti e corrimano si fa riferimento alla norma UNI 10809, e successive modifiche.

(2) Le scale di cui al comma 1 e all’articolo 36, comma 1, devono essere dotate di corrimano posto ad un’altezza tra 0,95 e 1,05 m. Il corrimano deve essere senza soluzione di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva. Il parapetto delle scale deve raggiungere, compreso il corrimano, un’altezza di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Il corrimano deve essere prolungato per 30 cm in corrispondenza di eventuali interruzioni oltre il primo e l’ultimo gradino e raccordato con il muro.

(3) In caso di finestre con parapetto vetrato, per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto non superi i 60 cm di altezza dal calpestio. Per quanto riguarda corrimano, ringhiere, balaustre e parapetti si rimanda alle vigenti norme tecniche in materia di sicurezza, e, in particolare, si fa riferimento alla norma UNI 10809, e successive modifiche.

Art. 38 (Rampe interne)

(1) L'integrazione dei collegamenti verticali interni deve essere attuata con rampe o ripiani. Le rampe interne agli edifici devono rispettare le caratteristiche di cui all’articolo 20.

Art. 39 (Ascensori)

(1) In tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve essere garantita l’accessibilità ai vari livelli mediante almeno un ascensore avente le seguenti caratteristiche:

  1. cabina di dimensioni interne minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
  2. porta con luce netta minima di 0,90 m posta sul lato corto;
  3. piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,50 x 1,50 m, ai sensi dell’articolo 35, comma 2.

(2) Negli edifici residenziali di nuova edificazione l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
  2. porta con luce netta minima di 0,90 m posta sul lato corto;
  3. piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,50 x 1,50 m, ai sensi dell’articolo articolo 35, comma 2.

(3) In caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
  2. porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
  3. piattaforma minima di distribuzione antistante la porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.

(4) In tutti i casi previsti ai commi 1, 2 e 3 l'ascensore deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:

  1. essere dotato di porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico;
  2. le porte di ascensori automatici devono rimanere aperte per almeno otto secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a quattro secondi;
  3. essere dotato di dispositivo di arresto ai piani con sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata;
  4. le indicazioni ai piani e all'interno dell'ascensore devono essere percettibili con suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne;
  5. nell’interno della cabina, oltre al campanello d’allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d'allarme e citofono devono essere posti ad un’altezza compresa fra 0,90 e 1,20 m.

(5) In ogni caso gli ascensori devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla norma UNI EN 81-70.

Art. 40 (Servoscala)

(1) Negli interventi di adeguamento, ove non sia possibile l’installazione di ascensori, sono consentiti, in via alternativa, i servoscala nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.

(2) Per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

(3) Le apparecchiature devono garantire l’accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l’agevole manovrabilità dei comandi nonché la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento e antiurto nonché di apparati atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando.

(4) Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

(5) Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a ruote, ove possibile, devono essere di 0,80 x 1,00 m nel caso di scale a più rampe, e di 0,80 x 1,20 m per scale a rampa unica rettilinea.

(6) Nei luoghi aperti al pubblico e nelle parti comuni di un edificio, i servoscala, delle dimensioni minime di cui al comma 5, devono consentire il superamento del dislivello anche a persone su sedia a ruote: in tal caso, se la libera visuale tra la persona sulla piattaforma e la persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura è inferiore a 2 m, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e che l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

(7) In alternativa alla marcia in sede propria è consentita la marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento.

(8) Lo spazio antistante il servoscala adibito al trasporto di persone su sedia a ruote, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,50 m per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote.

(9) Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al piano di calpestio mediante una pendenza non superiore all’otto per cento.

(10) Se il servoscala è installato all'esterno il percorso deve essere protetto dagli agenti atmosferici.

(11) I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
  2. sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
  3. pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;
  4. piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;
  5. piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

(12) In ogni caso i servoscala devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e successive modifiche, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (direttiva macchine).

Art. 41 (Piattaforme elevatrici)

(1) Se non è possibile l’installazione di ascensori o è necessario il superamento di differenze di quota anche superiori ai 4 m, sono consentiti, in via alternativa, impianti servo assistiti per il trasporto verticale di persone, quali piattaforme elevatrici.

(2) Lo spazio antistante le piattaforme elevatrici, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,50 m, per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote.

(3) Le apparecchiature devono garantire l’accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l’agevole manovrabilità dei comandi nonché la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento e antiurto nonché di apparati atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando.

(4) Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o la piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

(5) Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli non superiori a 4 m, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

(6) Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi devono essere muniti di cancelletto.

(7) La protezione del vano-corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere un’altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

(8) La portata utile minima è di kg 250.

(9) Il vano-corsa deve avere dimensioni minime pari a 0,80 x 1,20 m.

(10) Se le piattaforme sono installate all'esterno, gli impianti devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

(11) In ogni caso le piattaforme elevatrici devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.

Art. 42 (Scale mobili)

(1) Le scale mobili sono considerate non accessibili ai sensi del presente regolamento e pertanto sono consentite solo se è presente un altro meccanismo di risalita, quale un ascensore, una piattaforma elevatrice o un servoscala.

(2) Le scale mobili devono essere realizzate secondo la normativa vigente e dotate di mancorrenti sincronizzati ad altezza tra 0,95 e 1,05 m.

(3) Devono essere previsti tutti gli accorgimenti atti ad agevolarne l’utilizzo anche a persone non vedenti o ipovedenti.

(4) In ogni caso le scale mobili devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.

Art. 43 (Tapis-roulant)

(1) I tapis-roulant sono considerati accessibili solo ad alcune categorie di persone disabili e sono consentiti, solo alla presenza di un percorso alternativo accessibile.

(2) I tapis-roulant devono avere una larghezza minima di 0,90 m e caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.

Art. 44 (Servizi igienici)

(1) I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche:

  1. uno spazio di rotazione di 1,50 m e uno spazio di transito di fronte a tutti gli apparecchi sanitari di almeno 0,80 m di larghezza;
  2. le porte di accesso devono essere sempre apribili verso l'esterno, entro uno spazio libero non inferiore a 1,50 x 1,00 m; è consigliabile l’uso di porte scorrevoli;
  3. lo spazio minimo per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza WC e al bidet, se presente, deve essere di 1,00 m misurato dall'asse della tazza WC;
  4. l'asse della tazza WC deve essere prevista ad una distanza dalla parete laterale di almeno 40 cm; il bordo anteriore della tazza WC deve essere a 0,75-0,80 m dalla parete posteriore ed il suo piano superiore a 44-46 cm dal pavimento;
  5. essere predisposti per l’installazione di chiusura unificata europea.

(2) Il servizio igienico nei locali aperti al pubblico deve essere dotato di corrimano lungo tutto il perimetro del locale, posto ad un’altezza di 0,80 m dal pavimento. Un altro maniglione del tipo ribaltabile va posto sul lato della tazza WC.

(3) La vasca da bagno e la doccia devono avere un'area libera per l’accesso laterale di 1,40 m lungo la vasca con profondità minima di 0,90 m. L'altezza del bordo superiore della vasca non deve essere superiore a 50 cm.

(4) Il lavabo deve essere del tipo a mensola con il piano superiore ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento. Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere poste sotto traccia o accostate il più possibile al muro in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo e consentire un approccio ravvicinato. La rubinetteria deve avere il comando a leva con regolazione termica dell'acqua.

(5) Lo specchio, nei locali aperti al pubblico, deve essere fissato alla parete, sopra il lavabo, con il bordo inferiore non superiore a 0,95 m dal pavimento ed essere di tipo inclinabile.

(6) Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, lungo fino a terra, posto in prossimità della tazza WC, con la suoneria ubicata in modo da consentire l’immediata percezione della richiesta d’assistenza. Nel caso di servizi igienici aperti al pubblico, in cui sia presente una vasca da bagno, questa deve essere dotata di un altro campanello elettrico d’allarme.

(7) Gli accessori devono essere sistemati ad un’altezza tra 0,70 e 0,90 m in modo da renderne l’uso agevole ed immediato.

(8) Nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere valutata l’opportunità di realizzare un servizio igienico più ampio con la possibilità di alloggiarvi un lettino fisso o eventualmente ribaltabile.

Art. 45 (Docce)

(1) Almeno una doccia ogni gruppo di docce deve essere utilizzabile da parte di persone disabili.

(2) La doccia deve presentare dimensioni minime di 0,90 x 0,90 m ed essere dotata di sedile ribaltabile collocato a 44 - 46 cm dal piano di calpestio.

(3) La doccia deve essere di tipo a pavimento. Eventuali cordoli per il contenimento dell’acqua non devono superare i 2,5 cm.

(4) All’interno del locale destinato a docce e nel vano doccia, lungo due pareti va collocato un corrimano posto ad un’altezza di 0,80 m dal calpestio.

(5) Nel caso di presenza di box doccia, deve essere garantita l’accessibilità alla doccia prevedendo un passaggio di almeno 0,90 m di larghezza.

Art. 46 (Spogliatoi)

(1) Lo spogliatoio utilizzabile da parte di persone disabili deve disporre di uno spazio di rotazione di 1,50 m ed essere dotato di una panca di lunghezza non inferiore a 1,20 m, posta almeno lungo un lato del locale. La porta deve essere apribile verso l’esterno; è comunque consigliabile l’uso di porte scorrevoli.

(2) Appendiabiti, mensole e altri elementi collocati all’interno dello spogliatoio devono essere posti ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m.

(3) All’interno del locale destinato agli spogliatoi, lungo due pareti contigue va collocato un corrimano posto ad un’altezza di 0,80 m dal calpestio.

Art. 47 (Pavimentazioni)

(1) Le pavimentazioni degli spazi d’uso comune devono essere antisdrucciolevoli e realizzate con idonei materiali che ne garantiscono anche la perfetta planarità e continuità.

(2) Le pavimentazioni non devono presentare variazioni di livello.

(3) Negli edifici pubblici deve essere garantita una chiara individuazione dei percorsi, mediante un’opportuna scelta di materiali con differenti caratteristiche cromatiche, acustiche e di scabrosità superficiale, per permettere la percezione dei percorsi stessi anche a persone con problemi sensoriali. Nelle strutture ricettive tale chiara individuazione dei percorsi deve essere garantita fino alla reception; negli edifici scolastici fino alla segreteria e negli edifici pubblici provvisti di un Infopoint, fino a quest’ultimo. Se ciò non è possibile, il percorso deve essere garantito fino ad un punto di chiamata di facile accesso.

Art. 48 (Porte)

(1) Le porte devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti:

  1. la soglia della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari;
  2. le porte d’ingresso degli edifici e delle unità abitative devono avere una luce netta non inferiore a 0,90 m;
  3. le porte interne di accesso ai vari locali, comprese quelle di accesso ai servizi igienici, devono avere una luce netta non inferiore a 0,80 m;
  4. nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,80 m, realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica;
  5. nel caso di porte successive, deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, che può variare in funzione della larghezza della superficie libera lateralmente al lato di apertura della porta. Lo spazio libero intermedio tra due porte successive può variare da 0,60 a 1,20 m oltre lo spazio interessato dalle ante di apertura, se la larghezza laterale al lato di apertura della porta varia da 0,20 a 0,60 m;
  6. le porte e gli stipiti devono essere realizzati in materiali resistenti all'urto e all'usura, specialmente le parti comprese entro un'altezza di 30 cm dal pavimento;
  7. le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti grafici atti ad assicurare l'immediata percezione dell’ostacolo;
  8. eventuali sistemi automatici di apertura e chiusura, devono essere temporizzati in modo da permettere un passaggio agevole anche a persone su sedia a ruote;
  9. le maniglie devono consentire una facile manovra e non richiedere l’uso di entrambe le mani per l’apertura della porta; sono da preferire quelle del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate; la maniglia deve essere posta ad un'altezza di 0,85-0,95 m;
  10. per i locali destinati a spogliatoi, docce e servizi igienici, devono essere utilizzate porte preferibilmente di tipo scorrevole o con apertura verso l’esterno.

Art. 49 (Finestre e portefinestre)

(1) Le finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. A tal fine esse devono rispondere ai seguenti requisiti:

  1. i sistemi di apertura e chiusura delle finestre devono essere facilmente manovrabili e percepibili e l’anta non deve essere d’impedimento al passaggio;
  2. se si prevedono comandi elettrici per l’apertura e la chiusura delle finestre, questi devono essere posti ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m; l’altezza consigliata è pari a 1,20 m;
  3. le portefinestre fra il balcone o la terrazza e l’ambiente interno devono presentare una larghezza netta di passaggio non inferiore a 0,80 m e vanno realizzate a battente unico o a due battenti a manovra unica.

(2) Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, la normativa di cui al presente articolo è obbligatoria solo nelle stanze destinate a persone disabili.

Art. 50 (Balconi e terrazze)

(1) La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello superiore a 2,5 cm.

(2) Il parapetto deve avere un’altezza minima di 1,00 m, non essere attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro e, ove possibile, deve consentire la visuale anche alla persona seduta.

(3) Per permettere il cambiamento di direzione a persone su sedia a ruote, balconi e terrazze devono avere, almeno in una zona, una profondità minima di 1,40 m.

(4) Per balconi e terrazze sono da preferire pavimentazioni di tipo antisdrucciolevole.

(5) Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, la normativa di cui al presente articolo è obbligatoria solo nelle stanze destinate a persone disabili.

Art. 51 (Dispositivi elettrici)

(1) Per gli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione valgono le seguenti prescrizioni:

  1. i dispositivi elettrici di uso comune, tra cui apparecchi di comando, citofoni, interruttori, quadri elettrici d’appartamento, regolatori di impianti di riscaldamento o condizionamento e campanelli d’allarme, devono essere facilmente utilizzabili anche da parte di persone disabili; essi devono essere posti ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m;
  2. le prese elettriche devono essere poste ad un’altezza minima di 40 cm dal calpestio.

Art. 52 (Cassette per la corrispondenza)

(1) Almeno il 50 per cento delle cassette per la corrispondenza devono essere poste ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m ed essere riservate all’occorrenza a persone disabili.

Capo VII
Segnaletica e attrezzature pubbliche

Art. 53 (Segnaletica)

(1) Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e negli spazi esterni devono essere installati, in posizione tale da essere agevolmente visibili, cartelli indicatori che facilitano l'orientamento e l’utilizzo degli spazi costruiti, da parte della più ampia utenza, e tali da fornire un’adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità.

(2) Le informazioni per l’orientamento, quali tavole informative ed ogni altro contrassegno di tipo analogo, devono essere realizzate in caratteri ben leggibili, ben illuminati e con forte contrasto tra scrittura e fondo, in modo da essere facilmente intuibili anche da parte di persone con difficoltà di apprendimento.

(3) Negli edifici pubblici devono essere predisposti adeguati cartelli che indicano le attività ivi svolte e i percorsi necessari per accedervi. Devono essere inoltre realizzati percorsi con segnaletica a pavimento per il raggiungimento di un punto di chiamata o Infopoint e dell’ascensore. Le informazioni visive importanti vanno segnalate anche con mezzi tattili ed eventualmente integrate con informazioni acustiche e verbali quali:

  • a)  informazioni tattili:
    • 1)  scritte in Braille;
    • 2)  scrittura in rilievo, sporgente o rientrante almeno 1 mm, altezza minima 15-18 mm, caratteri non corsivi e ben leggibili;
    • 3)  struttura differente delle pavimentazioni davanti alle cabine telefoniche, nei locali sanitari, nei sottopassaggi e in ogni altro luogo analogo;
    • 4)  linee di orientamento tastabili con bastone nelle stazioni e aerostazioni;
    • 5)  simboli in rilievo tastabili sulle porte e sui corrimano;
  • b)  informazioni acustiche e verbali:
    • 1)  segnalatore acustico di arrivo degli ascensori;
    • 2)  segnalazioni verbali elettroniche, quali avviso di pericolo, in particolare per porte automatiche a battente;
    • 3)  in ambienti accessibili al pubblico le informazioni acustiche e verbali importanti vanno segnalate anche con mezzi visivi.

(4) Per facilitare l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili, in quantità sufficiente e in posizione adeguata, tenendo conto che una disposizione regolare dell’illuminazione o di specifici corpi illuminanti favorisce l’orientamento nei percorsi.

(5) Ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

Art. 54 (Attrezzature pubbliche)

(1) Al fine di consentire che attrezzature quali telefoni, cassette postali, rivendite o distributori automatici, sportelli bancomat, nonché ogni altro impianto di pubblico utilizzo, possano essere utilizzate anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, sono stabiliti i seguenti criteri:

  • a)  gli impianti devono essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;
  • b)  nei luoghi pubblici almeno un apparecchio per tipo deve essere raggiungibile mediante percorso orizzontale e va posizionato in modo che gli accessori più alti si trovino ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m da terra;
  • c)  in tutti i locali adibiti ad uso pubblico, i banconi ed i piani d’appoggio destinati alle normali operazioni da parte dell’utenza, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi, sia posta ad un' altezza massima da terra di 0,80 m e che sia accostabile da una sedia a ruote per consentire l’espletamento di ogni pratica ivi prevista; in particolare:
    • 1)  per i locali che prevedono la compilazione di modulistica, l’altezza massima da terra della parte accessibile di banconi e piani d’appoggio non può superare 0,80 m e non deve presentare alcun ingombro sottostante;
    • 2)  gli esercizi di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988 n. 58, e successive modifiche, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 m² o con lunghezza del bancone inferiore a 4 m, devono, in alternativa a quanto disposto alla lettera c), prevedere un tavolo accostabile da una sedia a ruote nelle vicinanze del bancone;
  • d)  la disposizione e le caratteristiche degli arredi devono garantire la possibilità di utilizzo e di movimento da parte della più ampia utenza, e, in particolare, delle persone su sedia a ruote; sono da preferire arredi privi di spigoli vivi e arredi non taglienti;
  • e)  nei luoghi aperti al pubblico, deve essere predisposto un idoneo spazio d’attesa con posti a sedere;
  • f)  nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e ogni altro impianto che ostacola l’accesso, questi devono essere dimensionati e manovrabili in modo da consentire il passaggio di una sedia a ruote; in presenza di più passaggi, almeno uno di questi deve essere accessibile alle persone su sedia a ruote;
  • g)  gli elementi mobili non devono creare intralcio ed i sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati e dotati di apposite segnalazioni acustiche e visive, in modo tale da permettere un passaggio agevole e sicuro, nonché una manovrabilità facilmente comprensibile;
  • h)  i brevi passaggi obbligati davanti alle casse e agli sportelli devono avere una larghezza minima di 0,80 m;
  • i)  i passaggi obbligati lunghi e angolati devono avere una larghezza minima di 1,10 m per consentire il passaggio di due persone di cui una su sedia a ruote.

(2) Nei servizi igienici pubblici deve essere prevista la piena accessibilità di almeno un servizio igienico ai sensi dell’articolo 44, e di almeno un lavabo per ogni gruppo di servizi installato.

(3) I tavoli posti negli esercizi di cui all’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, devono presentare preferibilmente le seguenti caratteristiche:

  1. larghezza minima di 0,80 m;
  2. altezza libera sottostante non inferiore a 0,70 m;
  3. essere privi di ostacoli all’altezza di ginocchia e pedane;
  4. essere privi di zoccoli e piantone centrale;
  5. avere una superficie opaca;
  6. presentare, almeno nei percorsi principali, una larghezza di passaggio non inferiore a 0,80 m, e uno spazio minimo di 1,50 x 1,50 m per consentire l’inversione di manovra.

Capo VIII
Modifiche di norme, norme finali e transitorie nonchè abrogazione di norme

Art. 55 (Modifica del regolamento sull’edilizia scolastica)

(1) L’articolo 60 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 60

Ascensori

(1) In edifici con due o più livelli deve essere previsto, in ogni caso, un ascensore adatto al trasporto di persone portatrici di handicap, a meno che i seguenti ambienti non siano collocati al piano terra e siano raggiungibili senza superamento di gradini:

  1. un quarto del numero complessivo di classi normali previste, e comunque almeno una;
  2. la sala riunioni;
  3. le classi speciali previste nell’edificio;
  4. la biblioteca;
  5. la mensa;
  6. un servizio igienico secondo le prescrizioni di cui all’articolo 44 del regolamento sull’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche;
  7. la palestra.

(2) Dimensioni della cabina:

  1. larghezza netta: 137 cm;
  2. profondità netta: 150 cm;
  3. larghezza netta della porta: 90 cm.

(3) Per l’aula magna vigono le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 1, 4 e 5.

(4) Per la palestra vigono le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 5.”

Art. 56 (Norme finali e transitorie)

(1) Gli enti che hanno presentato i piani di adattamento per gli edifici pubblici previsti dall’articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, non sono tenuti a presentare un nuovo piano di adattamento.

(2) Gli edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, sono esclusi dai piani di adattamento di cui all’articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7.

(3) Le opere previste nel piano di adattamento di cui all’articolo 11 della legge provinciale 21 maggio 2002, n.7, devono essere eseguite entro 5 anni dalla presentazione dei piani stessi. Le priorità di intervento sono determinate dagli enti mediante proprio provvedimento.

(4) In applicazione delle norme tecniche del presente regolamento in ambito stradale sono rispettate le norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche.

(5) In deroga all’articolo 4, comma 1, non sono soggette alle prescrizioni previste per la visitabilità le unità immobiliari private aperte al pubblico o destinate ad un utilizzo a carattere collettivo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali venga richiesto entro sei mesi il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare in assenza di lavori edili.

Art. 57 (Abrogazione di norme)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2005, n. 38, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionAction14/01/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction17/02/2000 - Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6 
ActionAction05/09/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 settembre 2000, n. 4/16.1 —
ActionAction25/02/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7 
ActionAction19/05/2000 - Circolare 19 maggio 2000, n. 5
ActionAction28/08/2000 - Contratto di comparto
ActionAction17/07/2000 - Contratto collettivo
ActionAction06/04/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18 
ActionAction31/07/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29 
ActionAction04/12/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48
ActionAction24/01/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
ActionAction04/05/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 —
ActionAction16/03/2000 - Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
ActionAction30/10/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
ActionAction29/06/2000 - Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionAction15/05/2000 - Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
ActionAction11/08/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionAction17/02/2000 - Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
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ActionAction14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
ActionAction05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
ActionAction24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
ActionAction27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
ActionAction11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
ActionAction15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
ActionAction16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
ActionAction24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
ActionAction25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
ActionAction12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
ActionAction31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
ActionAction09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
ActionAction12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
ActionAction20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
ActionAction29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
ActionAction07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
ActionAction11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
ActionAction13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
ActionAction28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
ActionAction23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
ActionAction06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
ActionAction08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
ActionAction20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
ActionAction23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
ActionAction19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
ActionAction09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
ActionAction10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
ActionAction10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
ActionAction10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
ActionAction23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
ActionAction31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
ActionAction06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
ActionAction21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionAction22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
ActionAction21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
ActionAction24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
ActionAction28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
ActionAction26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
ActionAction07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
ActionAction07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
ActionAction14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
ActionAction16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4
ActionAction16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
ActionAction27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
ActionAction29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
ActionAction10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
ActionAction12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
ActionAction12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
ActionAction17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
ActionAction17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
ActionAction06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
ActionAction17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
ActionAction20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
ActionAction20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
ActionAction28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
ActionAction28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionAction24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
ActionAction01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
ActionAction07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
ActionAction03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
ActionAction07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
ActionAction11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
ActionAction12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
ActionAction16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionAction20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
ActionAction25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
ActionAction26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
ActionAction28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
ActionAction04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
ActionAction06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
ActionAction28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
ActionAction08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
ActionAction10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
ActionAction24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
ActionAction25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
ActionAction25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
ActionAction03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
ActionAction06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
ActionAction10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
ActionAction10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionAction13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
ActionAction13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
ActionAction23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
ActionAction28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
ActionAction30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
ActionAction31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
ActionAction31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
ActionAction31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
ActionAction17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionAction31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
ActionAction29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61 
ActionAction26/05/1976 - Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionAction09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionAction19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 
ActionAction24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 17 
ActionAction25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionAction26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
ActionAction10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction23/03/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1973, n. 16
ActionAction30/01/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1973, n. 2
ActionAction15/05/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 maggio 1973, n. 29
ActionAction10/10/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1973, n. 40
ActionAction29/11/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 novembre 1973, n. 50
ActionAction30/11/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 novembre 1973, n. 53
ActionAction14/02/1973 - decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1973, n. 7
ActionAction14/02/1973 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale9
ActionAction20/01/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 
ActionAction20/01/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116
ActionAction20/01/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction01/02/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 
ActionAction01/02/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction01/11/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction01/11/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction01/11/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973 n. 688
ActionAction01/11/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction01/11/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 
ActionAction01/11/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction10/01/1973 - Legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1
ActionAction02/03/1973 - Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
ActionAction19/04/1973 - Legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11
ActionAction04/06/1973 - Legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12
ActionAction23/06/1973 - Legge provinciale 23 giugno 1973, n. 13
ActionAction23/06/1973 - Legge provinciale 23 giugno 1973, n. 14
ActionAction04/06/1973 - Legge provinciale 4 giugno 1973, n. 15
ActionAction04/06/1973 - Legge provinciale 4 giugno 1973, n. 16
ActionAction28/05/1973 - Legge provinciale 28 maggio 1973, n. 17
ActionAction28/05/1973 - Legge provinciale 28 maggio 1973, n. 18
ActionAction28/05/1973 - Legge provinciale 28 maggio 1973, n. 19
ActionAction09/01/1973 - Legge provinciale 9 gennaio 1973, n. 2
ActionAction25/07/1973 - Legge provinciale 25 luglio 1973, n. 20
ActionAction22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 21
ActionAction22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 22
ActionAction22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23
ActionAction22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 24
ActionAction23/08/1973 - LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 25
ActionAction23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 26
ActionAction10/01/1973 - LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionAction19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 4
ActionAction19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 5
ActionAction19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 7
ActionAction19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 8
ActionAction02/03/1973 - Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 9
ActionAction13/08/1973 - Legge provinciale 13 agosto 1973 , n. 27
ActionAction23/08/1973 - LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionAction23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 29
ActionAction23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
ActionAction23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 31
ActionAction06/09/1973 - Legge provinciale 6 settembre 1973, n. 32
ActionAction06/09/1973 - Legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61
ActionAction06/09/1973 - Legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63
ActionAction07/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
ActionAction08/09/1973 - Legge provinciale 8 settembre 1973, n. 39
ActionAction10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 34
ActionAction10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40
ActionAction10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 41
ActionAction10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 42
ActionAction11/09/1973 - Legge provinciale 11 settembre 1973, n. 43
ActionAction11/09/1973 - Legge provinciale 11 settembre 1973, n. 44
ActionAction13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35
ActionAction13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 45
ActionAction13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 46
ActionAction13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47
ActionAction13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 48
ActionAction13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49
ActionAction14/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
ActionAction14/09/1973 - Legge provinciale 14 settembre 1973, n. 51
ActionAction14/09/1973 - Legge provinciale 14 settembre 1973, n. 52
ActionAction15/09/1973 - Legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53
ActionAction15/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
ActionAction17/09/1973 - Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 55
ActionAction17/09/1973 - Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 56
ActionAction17/09/1973 - Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 58
ActionAction17/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59
ActionAction17/09/1973 - Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionAction19/09/1973 - Legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37
ActionAction20/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1973, n. 38
ActionAction20/09/1973 - Legge provinciale 20 settembre 1973, n. 62
ActionAction21/09/1973 - Legge provinciale 21 settembre 1973, n. 64
ActionAction21/09/1973 - Legge provinciale 21 settembre 1973, n. 65
ActionAction06/10/1973 - Legge provinciale 6 ottobre 1973, n. 88
ActionAction06/10/1973 - Legge provinciale 6 ottobre 1973, n. 89
ActionAction26/10/1973 - LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1973, n. 69
ActionAction02/11/1973 - Legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68
ActionAction02/11/1973 - Legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70
ActionAction06/11/1973 - Legge provinciale 6 novembre 1973, n. 66
ActionAction06/11/1973 - Legge provinciale 6 novembre 1973, n. 67
ActionAction08/11/1973 - Legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87
ActionAction13/11/1973 - Legge provinciale 13 novembre 1973, n. 75
ActionAction15/11/1973 - Legge provinciale 15 novembre 1973, n. 71
ActionAction23/11/1973 - Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 72
ActionAction23/11/1973 - Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 73
ActionAction24/11/1973 - Legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76
ActionAction24/11/1973 - LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
ActionAction24/11/1973 - Legge provinciale 24 novembre 1973 , n. 81
ActionAction24/11/1973 - Legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86
ActionAction26/11/1973 - Legge provinciale 26 novembre 1973, n. 74
ActionAction28/11/1973 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 80
ActionAction28/11/1973 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82
ActionAction29/11/1973 - Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84
ActionAction29/11/1973 - Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 85
ActionAction29/11/1973 - Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
ActionAction19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionAction17/09/1973 - Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57 
ActionAction30/10/1973 - Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 
ActionAction28/11/1973 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction14/09/1970 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1970, n. 2703
ActionAction13/04/1970 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1970, n. 12
ActionAction23/06/1970 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20
ActionAction27/10/1970 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
ActionAction02/01/1970 - Legge provinciale 2 gennaio 1970, n. 1
ActionAction01/06/1970 - Legge provinciale 1 giugno 1970, n. 10
ActionAction17/06/1970 - Legge provinciale 17 giugno 1970, n. 11
ActionAction17/06/1970 - Legge provinciale 17 giugno 1970, n. 12
ActionAction13/07/1970 - Legge provinciale 13 luglio 1970, n. 13
ActionAction23/07/1970 - Legge provinciale 23 luglio 1970, n. 14
ActionAction23/07/1970 - Legge provinciale 23 luglio 1970, n. 15
ActionAction25/07/1970 - Legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 —
ActionAction31/07/1970 - LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17
ActionAction08/09/1970 - Legge provinciale 8 settembre 1970, n. 18
ActionAction23/09/1970 - Legge provinciale 23 settembre 1970, n. 19
ActionAction15/01/1970 - Legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 2
ActionAction23/09/1970 - Legge provinciale 23 settembre 1970, n. 20
ActionAction01/10/1970 - Legge provinciale 1 ottobre 1970, n. 21
ActionAction12/12/1970 - Legge provinciale 12 dicembre 1970, n. 22
ActionAction12/12/1970 - Legge provinciale 12 dicembre 1970, n. 23
ActionAction12/12/1970 - Legge provinciale 12 dicembre 1970, n. 24
ActionAction19/11/1970 - Legge provinciale 19 novembre 1970, n. 25
ActionAction19/11/1970 - Legge provinciale 19 novembre 1970, n. 26
ActionAction20/11/1970 - Legge provinciale 20 novembre 1970, n. 27
ActionAction20/11/1970 - Legge provinciale 20 novembre 1970, n. 28
ActionAction24/12/1970 - Legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29 
ActionAction15/01/1970 - Legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3
ActionAction20/02/1970 - Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
ActionAction04/03/1970 - Legge provinciale 4 marzo 1970, n. 5
ActionAction26/03/1970 - Legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6
ActionAction18/05/1970 - Legge provinciale 18 maggio 1970, n. 7
ActionAction18/05/1970 - Legge provinciale 18 maggio 1970, n. 8
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ActionAction25/08/1961 - Legge provinciale 25 agosto 1961, n. 8
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