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In vigore al: 28/02/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
Destinazione delle assegnazioni a carico del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Intervento sostitutivo dello Stato

Sentenza (16 gennaio) 4 febbraio 2003, n. 28; Pres. Chieppa – Red. Bile
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso iscritto al n. 19 r.r. 2001, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato in via principale l'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), assumendo che tale disposizione violerebbe:
a) le proprie potestà legislative ed amministrative attribuite: a1) dagli articoli 8, (numeri 10 e 25), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); a2) dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino Alto-Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526); a3) e dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
b) la propria autonomia finanziaria, di cui al titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge;
c) il «principio di ragionevolezza»;
d) e, infine, il «giudicato della Corte costituzionale» emergente dalla sentenza n. 520 del 2000.
1.1. Dopo avere ricordato che questa Corte, nella sentenza n. 520 del 2000, resa sulla norma modificata da quella oggi impugnata, cioè sull'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ha riconosciuto che essa ricorrente è dotata (giusta gli articoli 8, numeri 10 e 25, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 e le relative norme di attuazione) di competenza legislativa, e correlata potestà amministrativa, in materia di edilizia comunque sovvenzionata e di assistenza e beneficenza pubblica, la ricorrente richiama il contenuto dei commi 5, 6 e 7 del citato art. 11, i quali rispettivamente prevedono che le risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 1 della legge, siano ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e che tali enti possano concorrere al finanziamento degli interventi previsti dal comma 3 della stessa norma con proprie risorse iscritte in bilancio, per poi provvedere alla ripartizione fra i Comuni delle une e delle altre risorse «sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei Comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi».
Sottolinea, in particolare, la ricorrente che in quella sede la Corte ha dato dell'art. 11, comma 7, un'interpretazione adeguatrice che ne assicura la conformità alla posizione costituzionalmente  garantita delle Province autonome del Trentino-Alto Adige, in particolare precisando che il riferimento ai Comuni (destinatari delle risorse e delle relative funzioni amministrative), in essa contenuto, deve armonizzarsi con la disciplina provinciale, e quindi deve intendersi ai Comuni di Trento e Rovereto ed ai comprensori, quali raggruppamenti di Comuni in cui è ripartito il territorio comunale; nonché sottolineando la validità dello stesso principio con riferimento all'art. 11, comma 8.
Pertanto, tale decisione sarebbe stata satisfattiva delle ragioni di essa ricorrente, «in quanto, oltre a far salva l'individuazione provinciale degli enti locali competenti alla erogazione dei contributi», ha escluso «che la competenza dell'ente locale derivi dalla legge statale, chiarendo che essa è presupposto, cioè trova il proprio fondamento nella disciplina provinciale». Pertanto, rispetto alla ricorrente, «l'attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di contributi integrativi dei canoni di locazione non è vincolata», restando essa Provincia «libera (in astratto) di riassegnare a se stessa la competenza in materia»:  conseguentemente «la stessa ripartizione fra gli enti locali delle risorse del Fondo non è ….vincolata», onde non esisterebbe un vincolo, derivante dalla legge statale, ad un trasferimento ai Comuni, neppure a quelli di Trento e di Rovereto ed ai comprensori.
1.2. La ricorrente osserva, quindi, che nella materia è intervenuta la norma censurata, la quale ha previsto un apposito potere sostitutivo dello Stato, qualora le Regioni o le Province autonome non trasferiscano celermente le risorse di cui trattasi ai Comuni.
La norma determinerebbe una violazione dello Statuto e delle norme di attuazione, nonché dello stesso giudicato costituzionale, innanzitutto perché - senza curarsi delle precisazioni contenute nella sentenza n. 520 del 2000 - continuerebbe a vincolare la Provincia al trasferimento delle risorse in favore dei Comuni. Infatti, anche se il riferimento della norma impugnata ai Comuni si intendesse in conformità al senso che detta sentenza aveva attribuito alla disposizione ora integrata da detta norma, cioè come relativo all'ente competente secondo la legislazione provinciale e, quindi, ai Comuni di Trento e di Rovereto ed ai comprensori, ad avviso della Provincia, la norma medesima sarebbe illegittima, in quanto attribuisce allo Stato il potere di sostituirsi ad essa «per l'adempimento di presunti obblighi», cui essa non sarebbe costituzionalmente tenuta. In sostanza, anche dando una lettura della norma alla stregua dell'interpretazione adeguatrice già accolta dalla Corte, la previsione sarebbe comunque lesiva, «in quanto in nessun caso il potere sostitutivo statale può riguardare atti che la Provincia ha previsto di compiere, liberamente esercitando la potestà di cui all'art. 15, co.2, d.P.R. n. 526 del 1987»; essendo «al contrario, i casi in cui organi statali possono sostituirsi ad organi provinciale  tassativamente previsti dalle norme di attuazione dello Statuto, e riguardando le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Provincia e gli atti di adempimenti di obblighi comunitari», giusta gli artt. 5, e 8, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
D'altro canto, la previsione del potere sostitutivo sarebbe «altresì irragionevole, non comprendendosi la ragione di un potere sostitutivo statale a presidio di un dovere di trasferimento che deriva soltanto da scelte del legislatore provinciale» e, inoltre, in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, in forza del quale la legge statale, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, in via principale, per l'infondatezza della questione, ed, in subordine, per l'adozione di una pronuncia manipolativa.
Preliminarmente, l'Avvocatura osserva che la doglianza della Provincia - come già era apparso nel giudizio deciso dalla sentenza n. 520 del 2000 – mirerebbe ad ottenere una pronuncia che, nell'art. 11, comma 7, della legge n. 431 del 1998, sostituisse alle parole ”provvedono alla ripartizione fra i Comuni delle risorse” quelle ”acquisiscono le risorse al loro bilancio e le utilizzano secondo normative provinciali”, ossia a propria discrezione. Tuttavia – secondo l'Avvocatura – non sarebbe rinvenibile alcun parametro di livello costituzionale che imponga allo Stato di far affluire quota delle risorse provenienti dal Fondo nazionale anche agli enti territoriali di base aventi sede nel territorio trentino.
La linea difensiva della Provincia sarebbe, comunque, infondata, in quanto essa, non avendo seguito la strada di denegare l'ingresso dei benefici de quibus nel proprio territorio, come avrebbe potuto fare ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. citato, non può far altro che rispettare la destinazione dei contributi agli enti territoriali di base. La diversa via di acquisire le risorse statali come se fossero generici finanziamenti all'ente Provincia, non sarebbe, invece, percorribile, «posto che nessuna norma statutaria o di attuazione impone una siffatta trasformazione dei flussi provenienti dal Fondo nazionale». Questi ultimi dovrebbero «solo transitare attraverso la cassa regionale o provinciale (in un bilancio societario figurerebbero tra i ”conti d'ordine”), senza che Regione o Provincia autonoma possano far altro che ripartirle rapidamente tra gli enti locali destinatari». L'intervento dello Stato non solo sarebbe una previsione razionale, ma inoltre, per come strutturato, nemmeno potrebbe qualificarsi in come sostitutivo in senso stretto, tenuto conto che si estrinseca nel caso in cui l'inerzia della Regione o della Provincia impedisca il fluire delle risorse statali fino ai destinatari ultimi.
Infatti - sostiene la difesa erariale - lo Stato, in alternativa alla previsione di cui alla norma impugnata, avrebbe potuto disporre con legge, in conseguenza del decorso di un certo tempo o mediante un provvedimento di decadenza, la revoca dell'assegnazione, ma una siffatta misura, analoga a quella praticata per i finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, avrebbe penalizzato i cittadini beneficiari delle risorse.
In quest'ottica, l'Avvocatura sollecita, nell'ipotesi che si ritenesse fondata la doglianza della Provincia, l'adozione da parte della Corte di una pronuncia manipolativa «la quale in sostanza sostituisca le parole ”nomina un commissario” alla fine del comma [2, della norma censurata] con le parole ”accerta che l'attribuzione delle risorse a detta regione o provincia ha perso efficacia”».
3. Nell'imminenza della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie integrative.
3.1. La Provincia di Trento, dopo aver richiamato integralmente il contenuto del ricorso - allo scopo di «analizzare i profili relativi alla perdurante attualità dell'impugnazione» proposta, «alla luce dei recenti mutamenti del quadro costituzionale», derivanti dalla modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001 – ne fornisce una lettura ispirata dall'intento di valorizzare gli elementi di novità introdotti dalla riforma, tenendo conto del principio di cui all'art. 10 della citata legge costituzionale, secondo cui essa, fino al momento dell'adeguamento dei relativi statuti, trova applicazione in bonam partem alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevede  forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Pertanto – secondo la Provincia - dovrebbe ritenersi che il nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, escluda che l'oggetto della normativa di cui è causa «possa essere ricondotto ad alcuna delle materie affidate alla competenza, vuoi esclusiva vuoi concorrente, dello Stato». Con la conseguenza che l'illegittimità della norma censurata, già esistente prima, sarebbe divenuta ancora più macroscopica dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, che avrebbe fatto venire radicalmente meno il potere statale in materia (già insussistente nei confronti della Provincia di Trento) anche nei confronti delle Regioni ordinarie: il che determinerebbe la cessazione della materia del contendere. Conclusione questa posta in alternativa a quella di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.
3.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella propria memoria, assume preliminarmente che, «all'epoca» del ricorso n. 4 del 1999, la Provincia non si era lamentata del carattere nazionale del Fondo istituito dall'art. 11 della legge n. 431 del 1998 e del fatto che i contributi integrativi per il pagamento del canone sono risorse finanziarie dello Stato destinate ai conduttori, riguardo ai quali Regioni e Province autonome e Comuni sono chiamati ad operare come concessionari per l'erogazione, cioè come canali per la distribuzione, «in coerenza con un criterio empirico che considera la maggiore propinquità di tali enti territoriali ai conduttori».
L'Avvocatura assume, quindi: a) che la norma censurata non recherebbe un precetto nuovo, ma prevederebbe solo un rimedio per l'eventualità che la Regione o la Provincia restino illecitamente inadempienti all'obbligo giuridico - di cui al comma 7 dell'art. 11 - di  provvedere alla ripartizione e che anzi sarebbe possibile che azioni giudiziarie siano addirittura esperite dai conduttori; b) che la Provincia, in realtà, censurerebbe nuovamente proprio il comma 7, già ritenuto esente da vizi dalla sentenza n. 520 del 2000, onde il ricorso sarebbe inammissibile in parte qua per aberratio ictus; c) che gli artt. 114, 118 e 119, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, riconoscono, del resto, ai Comuni un ruolo ed una dignità ben superiori rispetto al previgente ordinamento costituzionale; d) che gli artt. 5 e 8 del citato d.P.R., laddove prevedono interventi sostitutivi dello Stato, non vieterebbero né impedirebbero «che altre disposizioni primarie dello Stato prevedano ulteriori tipologie di intervento sostitutivo»; e) che comunque, nella specie, il compito affidato alle Regioni ed alle Province autonome dall'art. 11, comma 7, della legge n. 431 del 1998 sarebbe da ricondursi al c.d. avvalimento, figura minore rispetto alla stessa competenza delegata, e tanto priverebbe di validità l'argomento tratto dalla Provincia dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, mancando il presupposto da esso richiesto, cioè che si verta ”nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome”; f) che la Provincia non considererebbe il comma 3 dell'art. 4, che sarebbe norma fondamentale e di chiusura che vieta l'accesso nel Trentino-Alto Adige di flussi finanziari dello Stato.
 
Considerato in diritto:1. La Provincia Autonoma di Trento ha impugnato l'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), ritenendo che esso – modificando l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo) – abbia violato le proprie potestà legislative ed amministrative, la propria autonomia finanziaria, il principio di ragionevolezza, e il giudicato costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 520 del 2000.
La legge n. 431 del 1998 – nel quadro della definitiva sottrazione delle locazioni ad uso abitativo alla disciplina dell'equo canone e del loro assoggettamento ad un regime quasi totalmente affidato all'autonomia privata - ha inteso, con l'articolo 11, fronteggiare l'impatto della riforma sui conduttori in condizioni economiche meno agiate. A tal fine essa ha costituto un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, con dotazione annua stabilita nella legge finanziaria (comma 1); ha destinato le somme assegnate al Fondo alla concessione di contributi ai conduttori (comma 3) in possesso di determinati requisiti (comma 4); ha previsto la ripartizione annuale di tali risorse tra Regioni e province autonome, ad opera del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e province autonome (comma 5); ha stabilito che Regioni e Province autonome provvedono a ripartire fra i Comuni le risorse provenienti dal Fondo (e quelle da esse eventualmente stanziate in via autonoma) sulla base di determinati parametri (comma 7); e finalmente ha attribuito ai Comuni il compito di assegnare i contributi agli aventi diritto (comma 8).
I commi 3, 4, 7 e 8 dell'articolo 11 sono stati impugnati nel 1999 dalla Provincia autonoma di Trento, in quanto ritenuti lesivi delle disposizioni statutarie e della normativa di attuazione. Il ricorso è stato dichiarato non fondato dalla sentenza di questa Corte n. 520 del 2000, sulla base di un'interpretazione delle norme impugnate idonea a porle al riparo dalle censure di illegittimità costituzionale formulate dalla Provincia.
Successivamente, l'art. 1, comma 2, della legge n. 21 del 2001 ha aggiunto al comma 7 dell'art. 11 della legge n. 431 del 1988 un inciso secondo cui, se le risorse provenienti dal Fondo non sono trasferite ai Comuni entro novanta giorni dalla loro effettiva attribuzione alle Regioni e alle Province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta.
Secondo la Provincia di Trento, tale norma comporta la violazione (a) delle proprie potestà legislative ed amministrative attribuite dagli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526); e dall'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); (b) della propria autonomia finanziaria, di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), con particolare riferimento all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge; (c) del «principio di ragionevolezza», e quindi (pur in difetto di espressa menzione) dell'articolo 3 della Costituzione; (d) ed infine del «giudicato della Corte costituzionale» risultante dalla sentenza n. 520 del 2000, e quindi (pur in difetto di espressa menzione) dell'articolo 136 della Costituzione.
2. Nella memoria depositata nell'imminenza della pubblica udienza, la Provincia ha fatto riferimento ai recenti mutamenti del quadro costituzionale derivanti dalla modifica del titolo V della seconda parte della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, affermando che il nuovo testo dell'articolo 117 (applicabile anche a Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale citata) escluderebbe la riconducibilità della normativa sulla concessione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ad alcuna delle materie affidate alla competenza, esclusiva o concorrente, dello Stato, onde sarebbe cessata la materia del contendere; viceversa, se la competenza statale fosse rimasta invariata, la lesione delle prerogative provinciali apparirebbe – secondo la Provincia – ancor più evidente.
Tale prospettazione presuppone l'applicabilità al presente giudizio delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.
Ma - come questa Corte ha già precisato - l'oggetto dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, promossi anteriormente all'entrata in vigore delle ricordate modifiche, resta di norma limitato all'accertamento della conformità o meno della norma impugnata alla Costituzione, considerata nel suo assetto anteriore; la Corte infatti, in assenza di nuove impugnazioni, non ha motivo per porsi il problema della compatibilità di quella norma con il sistema cui ha dato vita la riforma, mentre è comunque salva la possibilità che la nuova disciplina sia fatta valere dallo Stato o dalle Regioni mediante nuovi atti di esercizio o di tutela delle rispettive attribuzioni (sentenze n. 376 e n. 422 del 2002).
Il ricorso in esame deve, dunque, essere deciso alla stregua dei parametri vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
3.  Il ricorso non è fondato.
Esso è sostanzialmente incentrato sull'affermazione secondo cui l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma impugnata - per l'ipotesi che le risorse di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, dopo l'effettiva assegnazione alle Regioni o alle Province autonome, non siano da queste entro novanta giorni trasferite ai Comuni - viola le attribuzioni della Provincia autonoma  di Trento, che a tale trasferimento non sarebbe obbligata.
A sostegno di queste argomentazioni – con cui si contesta in radice la legittimità dell'intervento sostitutivo in esame – il ricorso richiama la citata sentenza n. 520 del 2000 di questa Corte, ritenendo che essa abbia negato l'esistenza a carico della Provincia di vincoli derivanti dalla legge statale.
4. Ma  la sentenza n. 520 del 2000 non ha enunciato un tale principio.
Essa - partendo dal dato di fondo che l'intervento statale previsto dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 legittimamente opera anche nel territorio della Provincia autonoma di Trento - ha sottolineato come tale articolo, considerando la Provincia destinataria di una quota delle risorse provenienti dal Fondo nazionale, sia del tutto conforme alle norme di attuazione dello statuto di autonomia in tema di attribuzione di fondi statali alle Province.
In proposito, l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), stabilisce che, per quanto concerne l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della Provincia per scopi determinati dalla legge statale (è l'ipotesi della normativa statale in esame), si applica l'articolo 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989, in base al quale questi fondi «sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse, per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive Province».
L'utilizzazione «secondo normative provinciali» dei fondi statali attiene, dunque, solo alle modalità del loro impiego e non anche alla scelta se impiegarli, ovvero all'individuazione dello scopo da realizzare. L'utilizzazione deve infatti avvenire «nell'ambito del corrispondente settore», ossia del settore cui si riferisce il finanziamento statale.
D'altro canto, la previsione di un riscontro nei conti consuntivi conferma siffatte conclusioni: se la Provincia fosse libera nell'utilizzazione del finanziamento statale, non sarebbe ragionevole l'obbligo di rendiconto implicato dall'espressione «riscontro».
Ne discende che la Provincia autonoma di Trento - ricevute le risorse provenienti dal Fondo nazionale per gli scopi perseguiti dalla legge statale n. 431 del 1998 - deve rispettare la destinazione impressa loro da tale legge, che ne prevede la distribuzione, ad opera degli enti locali di base, ai conduttori aventi i prescritti requisiti minimi.
L'individuazione degli enti locali di base come terminali della distribuzione dei contributi è strettamente collegata alle ragioni per le quali la legge statale ha istituito il Fondo nazionale. Al riguardo, la sentenza n. 520 del 2000 ha posto in luce come questa legge abbia esplicitamente riconosciuto il ruolo fondamentale degli enti esponenziali delle comunità locali per il soddisfacimento del diritto all'abitazione, precisando poi che i menzionati enti (in linea generale identificati nei Comuni) devono invece nel territorio della Provincia di Trento, ai sensi della legislazione provinciale allo stato vigente nel settore corrispondente a quello in cui opera il Fondo, essere individuati nei comprensori e nei Comuni di Trento e di Rovereto.
5. La Provincia ritiene poi che l'intervento sostitutivo previsto dalla norma impugnata si pone in contrasto con le norme di attuazione dello statuto di autonomia, ed in particolare con il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, secondo cui, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto e le relative norme di attuazione.
Ma questa Corte ha più volte ritenuto legittimo l'intervento sostitutivo dello Stato che sia strumentale rispetto all'adempimento, da parte di Regioni o Province autonome, di obblighi correlati a interessi costituzionalmente tutelati, costituenti limiti alla loro autonomia (sentenze n. 177 del 1988, n. 85 del 1990). Ed in tale categoria la sentenza n. 520 del 2000 ha appunto annoverato gli interessi coinvolti dalla normativa impugnata.
6. In conclusione, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), sollevata dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe, in riferimento:
a) agli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
b) all'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526);
c) all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
d) al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge;
e) all'art. 3 della Costituzione;
f) ed all'art. 136 della Costituzione.
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