In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 28/02/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 06.07.2007
Determinazione delle contribuzioni dovute all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Costituisce esercizio della competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

Sentenza (20 giugno 2007) 6 luglio 2007, n. 256; Pres. Bile; Red. Tesauro
 
Ritenuto in fatto 1. – La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato in data 24 febbraio 2006, depositato il successivo 2 marzo, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006), e, tra queste, dell'art. 1, comma 67, in riferimento agli artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (nonché all'art. 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche») ed all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
La ricorrente sostiene che la disposizione censurata, nella parte in cui stabilisce che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche», interferirebbe illegittimamente nelle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, costituendo norma di dettaglio nella materia dei lavori pubblici, assegnata alla competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, applicabile alla Provincia di Bolzano ex art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La norma impugnata, in ogni caso, sarebbe – ad avviso della ricorrente – lesiva delle proprie competenze, statutariamente attribuite dagli artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (nonché dall'art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974) nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale, in quanto non esprimerebbe un principio dell'ordinamento giuridico e neppure sarebbe configurabile quale norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia.
Il comma 67 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sarebbe, infine, in contrasto anche con l'art. 75 dello statuto speciale che attribuisce alle Province autonome, tra le quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato, «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate […] ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici», in quanto imporrebbe ai soggetti pubblici e privati comunque coinvolti nelle procedure di appalto in ambito provinciale una contribuzione obbligatoria, in violazione della predetta riserva di gettito.
1.2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
La prescrizione del versamento di un contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta – nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche – sarebbe, infatti, secondo la difesa erariale, misura attinente alla disciplina del prelievo, la quale solo di riflesso ricade sulle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche, mirando piuttosto a prevenire evasioni dalla contribuzione e a facilitarne la riscossione.
2. – Con ricorso, notificato in data 24 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo, anche la Regione Piemonte ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale del comma 67 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, congiuntamente al comma 65 del medesimo art. 1, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.
La Regione deduce che le predette disposizioni – nel prevedere che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, provvede, dal 2007, mediante «finanziamento del mercato di competenza» costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, determinandone annualmente l'ammontare nonché le relative modalità di riscossione, e che il versamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche – determinerebbero una lesione dell'autonomia finanziaria regionale. Esse, infatti, trasferirebbero gli oneri di funzionamento dell'Autorità, finora integralmente imputati al bilancio dello Stato, anche alle amministrazioni pubbliche regionali e locali quali stazioni appaltanti, con conseguente maggior aggravio finanziario diretto nell'esplicazione delle proprie funzioni, non compensato da altre misure di incremento dell'entrata, oltre che con indirette conseguenze di maggiori costi incidenti sull'importo dei lavori, in relazione all'obbligo di contribuzione degli operatori economici partecipanti alle gare.
Inoltre, le medesime norme, stabilendo che la determinazione delle entità e delle modalità di versamento delle contribuzioni è compiuta dall'Autorità con propria deliberazione, sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, senza che sia prevista intesa, né forma alcuna di consultazione con la Conferenza Stato-Regioni, recherebbero vulnus alle competenze amministrative regionali in materia di lavori pubblici, sulle quali tale deliberazione inevitabilmente inciderebbe.
La prescrizione, infine, del versamento del contributo da parte degli operatori economici, quale condizione di ammissibilità dell'offerta nelle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche, inciderebbe sull'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, pur non evidenziandosi esigenze di carattere generale relative all'accesso ed all'andamento delle gare che ne giustifichino l'imposizione.
2.1. – Nel giudizio si è costituto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. – All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.
Considerato in diritto 1. – La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Piemonte, con due distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).
1.1. – Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità aventi ad oggetto i commi 65 e 67 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 devono essere trattate separatamente dalle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.
Considerata la sostanziale analogia delle questioni relative ai menzionati commi 65 e 67 dell'art. 1 della legge impugnata, i giudizi promossi dalle ricorrenti, per questa parte, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. – Le ricorrenti impugnano il comma 67 (entrambe) ed il comma 65 (la sola Regione Piemonte) dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui stabiliscono che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvede, dal 2007, alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, mediante «finanziamento del mercato di competenza», costituito dalle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza; che l'Autorità determina annualmente – con propria delibera sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze – l'ammontare delle contribuzioni, nonché le relative modalità di riscossione; che il versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
Le norme censurate sarebbero invasive della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale (in virtù dell'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) nella materia dei lavori pubblici, non compresa negli elenchi di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, quindi riconducibile alla competenza regionale (e conseguentemente provinciale) residuale.
Le stesse norme sarebbero inoltre illegittime in quanto attribuiscono alla predetta Autorità il compito di fissare entità e modalità di versamento delle contribuzioni, senza individuare alcuna forma di collaborazione con le Regioni, nonostante la relativa delibera incida su funzioni amministrative regionali.
La Provincia autonoma di Bolzano deduce, altresì, che l'impugnato comma 67 violerebbe le proprie competenze statutarie nella materia dei lavori pubblici di interesse provinciale (artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale), non essendo configurabile, nella specie, un principio generale dell'ordinamento giuridico o una norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello statuto.
Le norme impugnate, secondo la Regione Piemonte, recherebbero vulnus all'autonomia finanziaria regionale anche in quanto trasferirebbero gli oneri di funzionamento dell'Autorità, finora integralmente imputati al bilancio dello Stato, alle amministrazioni pubbliche regionali e locali, rientrando queste ultime fra le stazioni appaltanti, con conseguente maggior aggravio finanziario diretto nell'esplicazione delle proprie funzioni.
In via subordinata, infine, la Provincia autonoma di Bolzano deduce la violazione dell'art. 75 dello statuto speciale, in quanto il menzionato comma 67 impone ai soggetti pubblici e privati coinvolti nelle procedure di appalto in ambito provinciale una contribuzione obbligatoria, in violazione della riserva in favore delle Province autonome dei nove decimi del gettito delle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio provinciale.
3. – La questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Piemonte avente ad oggetto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, è inammissibile poiché la ricorrente non ha svolto alcun argomento a sostegno della censura.
4. – Le questioni aventi ad oggetto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, e 16 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, non sono fondate.
4.1. – La decisione di dette questioni impone l'identificazione della materia alla quale le citate disposizioni vanno ricondotte, avendo riguardo all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso e non degli aspetti marginali e degli effetti riflessi delle medesime (sentenza n. 165 del 2007).
Le norme denunciate, benché abbiano ad oggetto la determinazione e la disciplina dei contributi imposti ai soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità per i lavori pubblici, non attengono ad una materia spettante alla competenza regionale residuale (e provinciale ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), quale sarebbe, secondo le istanti, la materia dei lavori pubblici.
Anzitutto, si ribadisce che – contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti – la mancata inclusione dei lavori pubblici nella elencazione dell'art. 117 della Costituzione non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Si tratta, infatti, di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti (sentenza n. 303 del 2003).
4.2. – Le disposizioni censurate, come risulta anche dai lavori preparatori, perseguono il principale obiettivo, nel quadro dei crescenti vincoli posti alla finanza pubblica, di riduzione della spesa, mediante il trasferimento sui soggetti, privati e pubblici, sottoposti al controllo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dei costi di funzionamento della stessa, fino ad ora interamente a carico del bilancio statale.
Pertanto, le norme in questione stabiliscono un meccanismo di autofinanziamento dell'Autorità, cui attribuiscono il potere di identificare, con proprie delibere (sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze), i soggetti tenuti alla contribuzione (individuati, con le delibere 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, nelle stazioni appaltanti, negli operatori economici e nei cosiddetti organismi di attestazione); e di stabilire l'entità della contribuzione e le modalità del versamento.
Siffatto meccanismo – che opera solo «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato» (art.1, comma 65, della legge n. 266 del 2005) – comporta una contribuzione obbligatoria gravante sul «mercato di competenza», determinata annualmente dalla medesima Autorità, sotto il controllo dell'esecutivo, nell'osservanza di precisi limiti indicati dalla medesima legge. In particolare, il comma 67 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 stabilisce che: «in sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. […]. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65».
L'oggetto delle disposizioni impugnate è, dunque, la disciplina dei contributi obbligatori gravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche le Regioni e le Province autonome quali «stazioni appaltanti».
Tali contributi, in quanto costituiscono risorse – in precedenza ed in parte ancora oggi reperite attraverso la fiscalità generale – per il funzionamento di un organo quale l'Autorità, chiamata a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici «unitaria a livello nazionale» (sentenza n. 482 del 1995), sono riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali, di cui soddisfano i principali requisiti.
Si tratta, infatti, di una contribuzione – imposta in base alla legge e connessa ad una particolare situazione in cui i soggetti obbligati si vengono a trovare per effetto dell'attività dell'ente – alle spese necessarie a consentire l'esercizio della sua attività istituzionale, che si caratterizza per la doverosità della prestazione, il collegamento di questa ad una pubblica spesa ed il riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (sentenza n. 73 del 2005). Il primo requisito è soddisfatto in quanto essa grava sull'intero mercato di riferimento, senza alcuna relazione diretta con il godimento di specifici servizi ed in difetto di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e beneficio percepito dal singolo; il secondo, in quanto è connessa alla spesa relativa al servizio di vigilanza del settore dei lavori pubblici, obbligatorio in relazione all'istituzione dell'Autorità; il terzo, infine, in quanto l'entità di detta contribuzione è determinata con una percentuale fissa rispetto ai ricavi annui delle imprese regolate.
Le norme censurate, in quanto recanti la disciplina di contributi riconducibili alla categoria dei tributi statali, costituiscono, dunque, legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).
Le disposizioni denunciate neppure vulnerano l'autonomia finanziaria regionale e provinciale, dato che l'introduzione della contribuzione obbligatoria a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'Autorità, fra i quali possono esservi anche Regioni e Province autonome in qualità di stazioni appaltanti, è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo della manovra finanziaria di contenimento della spesa pubblica. Come questa Corte ha più volte affermato, a seguito di manovre della finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenza n. 155 del 2006), evenienze, queste ultime, affatto dimostrate dalle ricorrenti.
5. – Neppure la censura concernente l'art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, proposta in via subordinata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con riferimento all'art. 75 dello statuto speciale, è fondata.
L'evocato parametro statutario stabilisce che, oltre ad una quota del gettito di alcune specifiche entrate tributarie dello Stato, «sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: […] g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate […], ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici». Tale norma statutaria, pertanto, esclude che sia attribuita alle Province autonome una quota del gettito del censurato contributo obbligatorio, perché questo costituisce un tributo erariale di spettanza – per espressa disposizione della legge statale – di un soggetto sostanzialmente riconducibile, ai fini della presente questione, alla categoria degli enti pubblici, cioè dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano;
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 8, numero 17, 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
ActionActionVerfassungsrechtliche Bestimmungen
ActionActionLandesgesetzgebung
ActionActionBeschlüsse der Landesregierung
ActionActionUrteile Verfassungsgerichtshof
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 14. Jänner 2013, Nr. 2
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 11. März 2013, Nr. 38
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 20. März 2013, Nr. 48
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2013, n. 60
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 8 aprile 2013, n. 71
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 22. April 2013, Nr. 77
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 22. Mai 2013, Nr. 114
ActionAction Corte costituzionale - sentenza122
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 3. Juni 2013, Nr. 133
ActionAction Corte costituzionale - sentenza145
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 1 luglio 2013, n. 172
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 1. Juli 2013, Nr. 176
ActionAction Corte costituzionale - sentenza187
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206
ActionAction Corte costituzionale - sentenza219
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 16. Juli 2013, Nr. 221
ActionAction Corte costituzionale - sentenza233
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 ottobre 2013, n. 252
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 ottobre 2013, Nr. 255
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 6 novembre 2013, n. 263
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 18 novembre 2013, n. 274
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 2 dicenbre 2013, n. 301
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 309
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 311
ActionAction2012
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 gennaio 2012, Nr. 2
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, Nr. 3
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 21 marzo 2012, n 72
ActionAction Corte costituzionale - sentenza vom 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2012, n. 114
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 4 luglio 2012, n. 189
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 22 ottobre 2012, Nr. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 novembre 2012, n. 259
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 12 dicembre 2012, Nr. 278
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 18.01.2008
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 11.04.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 104 del 18.04.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 159 del 20.05.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 190 del 06.06.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 329 del 01.08.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 439 del 15.12.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 443 del 29.12.2008
ActionAction2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 16.03.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 89 del 16.03.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 21.03.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 141 del 27.04.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 08.05.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 169 del 17.05.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 184 del 12.06.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 221 del 21.06.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 240 del 26.06.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 06.07.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 401 del 23.11.2007
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 422 del 12.12.2007
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 20.12.2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 21 del 16.01.2004
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 236 del 19.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 27.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 28.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 28.10.2004
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 319 del 04.11.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 15.11.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 25.11.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 23.12.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 29.12.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
ActionAction1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionUrteile Verwaltungsgericht
ActionActionChronologisches inhaltsverzeichnis