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In vigore al: 28/02/2015

Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 311
Regelung der touristischen Berufe – Bergführer und Reiseleiter - Unzulässigkeit

Verfassungsgerichtshof: Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 311 (deutsche Fassung)

 

Sentenza 10 dicembre 2013 (17 dicembre 2013), n. 311; Pres. Silvestri; Red. Lattanti

 

Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 4-8 febbraio 2013 e depositato il 7 febbraio 2013 (reg. ric. n. 15 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (Disciplina di professioni turistiche).

Premette il ricorrente che l’art. 8, comma 1, numero 20), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà legislativa in materia di guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci. Tale competenza dovrebbe comunque esplicarsi, ai sensi dell’art. 4 del medesimo statuto, nel rispetto della Costituzione e dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché degli obblighi internazionali.

Alcune disposizioni della legge provinciale n. 21 del 2012 presenterebbero «profili di impatto anticoncorrenziale», risultando violative della competenza esclusiva in materia, riconosciuta allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e porrebbero ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, «in contrasto con i principi comunitari espressi in materia dal Titolo IV, parte terza del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)» e quindi in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

Ricorda il ricorrente che l’art. 3 della legge provinciale n. 21 del 2012, stabilisce le condizioni necessarie per poter esercitare le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico nella Provincia autonoma di Bolzano, come definite dal precedente art. 2. Al riguardo, il citato art. 3, prevede al comma 1, lettera b), che l’attività di accompagnatore turistico possa essere esercitata anche da coloro che abbiano conseguito l’abilitazione «in un’altra regione o in provincia di Trento». Da tale disposizione si desumerebbe, a contrario, che la professione di guida turistica possa essere esercitata solo da coloro che abbiano ottenuto l’abilitazione nelle forme previste dall’art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2012, anche se già in possesso di un titolo equipollente rilasciato da un’altra Regione o dalla Provincia autonoma di Trento. L’art. 6, comma 4, della legge in questione prevede, tra i requisiti per accedere all’esame di abilitazione per la professione di guida turistica, «rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo», il possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o di un titolo equipollente, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea o di un diploma universitario in materia turistica, o di un titolo equipollente, «previa verifica del possesso delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi e facenti parte delle materie dell’ultimo esame di abilitazione indetto».

Secondo il ricorrente, le citate disposizioni, nella misura in cui imporrebbero alle guide turistiche già abilitate in altre Regioni o nella Provincia autonoma di Trento, di superare un altro esame di abilitazione per esercitare stabilmente la professione nella Provincia autonoma di Bolzano, «appaiono sproporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e suscettibili, per tale via, di porre un ostacolo ingiustificato all’accesso ed all’esercizio di tale professione, determinando un’indebita restrizione ai principi di libera circolazione delle persone e dei servizi».

L’art. 7, comma 1, lettere d) ed e), della legge provinciale n. 21 del 2012, individua, tra i soggetti esonerati dall’obbligo dell’abilitazione, chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 agosto 1992, n. 33 (Riordinamento delle organizzazioni turistiche) e successive modificazioni, e dell’Agenzia “Alto Adige Marketing”, accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza e chi accompagna persone in pullman in gite in Alto Adige, con punti di partenza e arrivo nella Provincia. Anche in questo caso, le norme in esame porrebbero in un’indebita posizione di vantaggio coloro che svolgono la professione in materia turistica stabilmente sul territorio, rispetto a coloro che provengono «da altre regioni e, per giunta, già potenzialmente idonei, determinando quindi un’alterazione degli assetti concorrenziali nel settore».

L’art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 21 del 2012, modificando la legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 dicembre 1991, n. 33 (Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori), introduce l’art. 8-ter, recante la rubrica «Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna». Questa disposizione, al comma 4, stabilisce che «le guide alpine e gli aspiranti/le aspiranti guida» possono svolgere anche la professione di accompagnatore di media montagna. Secondo il ricorrente, considerato che, ai sensi dell’art. 5, lettera e), della citata legge provinciale n. 33 del 1991, per ottenere l’iscrizione all’albo delle guide alpine è previsto il requisito della residenza o domicilio o stabile recapito in un Comune della Provincia, la norma in esame, consentendo alle guide alpine di svolgere l’ulteriore attività di accompagnatore di media montagna, finirebbe per favorire le persone che svolgono in maniera stanziale l’attività di guida alpina, determinando un’ulteriore ingiustificata preferenza nei confronti di taluni soggetti, «in violazione del principio di libero accesso ed esercizio delle professioni, in contrasto quindi con i principi di tutela della concorrenza e del mercato».

2.– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, «oltre che, in ogni caso», manifestamente infondata.

La resistente Provincia autonoma eccepisce, anzitutto, la parziale inammissibilità del ricorso per carenza totale di motivazione e mancata indicazione dei parametri costituzionali e statutari che si ritengono violati.

La difesa provinciale precisa che la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2013, in forza della quale è stata promossa la questione di costituzionalità, ha ad oggetto unicamente «gli articoli 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e) e 13, comma 2», della legge provinciale n. 21 del 2012, mentre il ricorso «censura l’intera legge provinciale» citata. Considerato che le censure «adeguatamente motivate» riguarderebbero solo singole disposizioni, mentre «quella indirizzata all’intero testo normativo» sarebbe del tutto generica, dovrebbe dichiararsi inammissibile la questione avente ad oggetto la legge provinciale n. 21 del 2012 nella sua interezza.

In secondo luogo, la Provincia autonoma eccepisce la parziale cessazione della materia del contendere in ordine all’art. 7, comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 21 del 2012, in quanto tale articolo è stato abrogato dall’art. 38, comma 1, lettera f), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 dicembre 2012, n. 22, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 2 gennaio 2013, n. 1, supplemento n. 1, ed entrata in vigore, ai sensi dell’art. 39, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Sottolinea la Provincia che la norma posta dal citato art. 7, comma 1, lettera e), «non ha ricevuto, medio tempore nel breve periodo della sua vigenza, concreta attuazione e pertanto sul punto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere».

In ordine alla censura concernente l’art. 3 della legge provinciale n. 21 del 2012, la Provincia autonoma di Bolzano, dopo aver richiamato il testo del medesimo articolo ed inoltre quello dell’art. 6 della legge provinciale in questione, precisa di non contestare «che le guide turistiche di altre regioni o della Provincia autonoma di Trento devono sostenere il prescritto esame e procedere alla c.d. scia per poter svolgere stabilmente la medesima attività in provincia di Bolzano, come si desume dalla lettura congiunta della censurata disposizione con l’articolo 5 della legge provinciale che disciplina l’esercizio stabile della professione».

Secondo la parte resistente, i requisiti necessari per la partecipazione all’esame relativo alla professione di guida e/o accompagnatore turistico sono quelli elencati al comma 3 dell’art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2012 (cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea o Stato non dell’Unione europea, ma regolarmente soggiornante, età, assenza di condanne, titolo di studio). Tali requisiti sarebbero espressione di «regole generali e non discriminanti, che favoriscono, piuttosto che ostacolare, l’accesso alle professioni turistiche».

I commi 4 e 5 dell’art. 6 della legge provinciale in questione rappresenterebbero semplicemente delle eccezioni alla regola generale, senza assurgere a «criteri generali per il rilascio della relativa abilitazione». Essi si richiamerebbero all’abrogato art. 10, comma 4, del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 aprile 2007, n. 40, e poi abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).

Secondo la parte resistente, la ragione per la quale le guide turistiche di altre Regioni o della Provincia autonoma di Trento dovrebbero sostenere l’esame per poter svolgere la medesima attività in Provincia di Bolzano risiederebbe nel fatto che, in tutte le Regioni d’Italia, la qualifica di “guida turistica” «ha sempre avuto ed ha validità esclusivamente sul territorio provinciale o regionale, nel quale veniva (e viene) conseguita l’abilitazione stessa». Tale limitazione territoriale sarebbe da ricondurre all’art. 7, comma 6, dell’abrogata legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), a norma del quale «le regioni autorizzano all’esercizio dell’attività di cui al comma 5. L’autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera g)». Dall’art. 120 della Costituzione discenderebbe, poi, il limite territoriale di applicazione delle leggi regionali, potendo queste disciplinare solo «fattispecie che si esauriscono nel territorio della Regione stessa».

Aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano che le guide turistiche delle altre Regioni, in possesso di una qualifica regionale o provinciale, hanno una preparazione “locale”, limitata al proprio territorio di riferimento. Pertanto, riconoscere loro la possibilità di esercitare la professione in tutte le altre Regioni e Province autonome «comporterebbe innanzitutto il rischio di una svalutazione della professionalità della guida turistica stessa ed in secondo luogo determinerebbe una disparità di trattamento nei confronti delle guide turistiche con titolo conseguito in provincia di Bolzano, che non potrebbero a loro volta esercitare l’attività in provincia di Trento e nelle altre regioni italiane».

Del resto, il legislatore nazionale, pur avendone avuto l’opportunità, in occasione dell’emanazione del decreto- legge 11 dicembre 2012, n. 216 (Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione europea), peraltro non convertito in legge, non avrebbe sancito espressamente la validità su tutto il territorio nazionale della qualifica di guida turistica, conseguita secondo le discipline regionali o provinciali vigenti.

La richiesta di sostenere l’esame provinciale non dovrebbe dunque considerarsi sproporzionata, «essendo necessaria al fine di garantire una prestazione altamente qualificata ai fruitori dei servizi offerti».

La proporzionalità, anzi, discenderebbe, «a contrariis», anche dalla circostanza che coloro «che siano in possesso di una laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o di un titolo equipollente possono essere sottoposti a verifiche in ordine alle conoscenze linguistiche e del territorio provinciale».

In merito all’art. 7, comma 1, lettera d), della legge provinciale n. 21 del 2012, la parte resistente sottolinea che il ricorrente avrebbe travisato la natura di tale disposizione.

Essa limiterebbe «l’eccezione del non possesso dell’abilitazione e dell’esenzione della scia unicamente a chi accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza» e dunque non riguarderebbe la complessa attività di guida turistica, descritta nell’art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 2012.

L’attività svolta dai dipendenti delle organizzazioni turistiche e dell’Agenzia Alto Adige Marketing sarebbe «diversa e professionalmente “inferiore” a quella svolta dalle guide turistiche, consistendo in visite delle località di competenza territoriale». Tali dipendenti non sarebbero, quindi, in concorrenza con coloro che svolgono la professione in materia turistica con un titolo abilitante.

Aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano che le organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale n. 33 del 1992 non opererebbero “sul libero mercato” e svolgerebbero chiaramente attività di interesse pubblico. Ugualmente, l’Agenzia Alto Adige Marketing, ai sensi dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)», costituirebbe «un’agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale e avente, tra i propri fini istituzionali, quello dello sviluppo del marketing di destinazione a livello provinciale e del marchio ombrello della Provincia di Bolzano, attraverso idonee attività ed iniziative di comunicazione».

Quanto alla censura concernente l’art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 21 del 2012, osserva la Provincia autonoma resistente che in base all’art. 8, comma 1, numero 20), del d.P.R. n. 670 del 1972, la Provincia autonoma di Bolzano è titolare delle competenze legislative primarie in materia di turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci, mentre in base all’art. 16, comma 1, del medesimo statuto, è titolare delle connesse potestà amministrative. Si tratterebbe di competenze esclusive, che troverebbero conferma anche nel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere).

L’art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 21 del 2012, ripeterebbe quanto già previsto a livello nazionale dall’art. 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), e cioè che «le guide alpine e gli aspiranti guida possono svolgere l’attività di accompagnatore di media montagna». Tale disposizione non farebbe distinzione alcuna tra attività stabile od occasionale e tra guide alpine locali o extraprovinciali, stabilendo unicamente il principio che «le guide alpine possono svolgere anche l’attività degli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna».

L’esercizio stabile della professione sul territorio presupporrebbe, come per tutte le professioni regolamentate, l’iscrizione all’albo, ma ciò non escluderebbe che le guide alpine estere o provenienti da altre Regioni italiane possano esercitare l’attività in Provincia di Bolzano, chiedendo o meno l’iscrizione all’albo, a seconda che desiderino prestare l’attività in forma stabile od occasionale.

Nel caso di iscrizione all’albo, la guida alpina, come previsto anche dalla legge n. 6 del 1989, dovrebbe avere la residenza o il domicilio o un recapito stabile in un Comune della Provincia autonoma di Bolzano. Tale condizione non sarebbe in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e del mercato, «dovendo la pubblica amministrazione poter interagire con i professionisti operanti sul territorio per poter svolgere in maniera efficiente le funzioni d’ufficio».

3.– Con memoria depositata il 9 luglio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri insiste per l’accoglimento delle conclusioni già formulate.

Infondata sarebbe l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di motivazione e mancata indicazione dei parametri costituzionali e statutari che si ritengono violati.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’epigrafe del ricorso, avente carattere meramente descrittivo ed introduttivo, sono indicati i soli estremi della legge, ma nel corpo del medesimo risultano puntualmente indicate le disposizioni censurate.

Dopo aver premesso il riferimento alla norma statutaria che attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà legislativa in materia di guide e portatori alpini, il ricorso in questione avrebbe specificamente individuato le disposizioni ritenute violative dell’art. 117 Cost.

La declaratoria di incostituzionalità della legge impugnata dovrebbe allora intervenire solo «in relazione ai profili evidenziati».

Quanto alla genericità delle censure, rileva la difesa statale che le norme impugnate presenterebbero profili di impatto anticoncorrenziale, risultando sproporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti, ed eccederebbero quindi dalle competenze statutarie per violazione della competenza esclusiva in materia, riconosciuta allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Inoltre, le norme in questione sarebbero in contrasto con i principi comunitari espressi in materia dal Titolo IV, Parte terza, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4.– Con memoria depositata il 15 ottobre 2013, la Provincia autonoma di Bolzano ribadisce le argomentazioni esposte nel proprio atto e rinnova le conclusioni in esso rassegnate.

Inoltre, aggiunge che in data 4 settembre 2013 è entrata in vigore la legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013), la quale all’art. 3, recante disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea (Caso EU Pilot 4277/12/MARK), «ha profondamente innovato la previgente disciplina, non solo con riguardo ai cittadini dell’Unione Europea, ma anche nei confronti dei cittadini italiani».

Tale disposizione stabilisce, tra l’altro, che «l’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’esercizio stabile in Italia dell’attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale».

La parte resistente osserva che non poteva «certo tener conto di tale innovazione al momento dell’emanazione della propria legge provinciale ora impugnata» e che la legittimità costituzionale dell’impugnato art. 3 della legge provinciale n. 21 del 2012 dev’essere valutata in riferimento al quadro normativo vigente al momento dell’emanazione della legge provinciale.

In ogni caso la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe sei mesi di tempo per adeguare la propria disciplina alle novità legislative sopravvenute, giusto il disposto dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Considerato in diritto 1.– Con ricorso notificato il 4-8 febbraio 2013 e depositato il 7 febbraio 2013 (reg. ric. n. 15 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (Disciplina di professioni turistiche).

Premette il ricorrente che l’art. 8, comma 1, n. 20), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà legislativa in materia di guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci. Tale competenza dovrebbe comunque esplicarsi, ai sensi dell’art. 4 dello statuto, nel rispetto della Costituzione e dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché degli obblighi internazionali.

Le disposizioni impugnate presenterebbero «profili di impatto anticoncorrenziale», risultando violative della competenza esclusiva in materia, riconosciuta allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e porrebbero ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, «in contrasto con i principi comunitari espressi in materia dal Titolo IV, parte terza del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)», e quindi in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

In particolare, secondo il ricorrente, la disposizione dell’art. 3 della legge provinciale n. 21 del 2012, nella misura in cui imporrebbe alle guide turistiche già abilitate in altre Regioni o nella Provincia di Trento, di superare un altro esame di abilitazione per esercitare stabilmente la professione nella Provincia di Bolzano, risulterebbe sproporzionata «rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e suscettibil[e], per tale via, di porre un ostacolo ingiustificato all’accesso ed all’esercizio di tale professione, determinando un’indebita restrizione ai principi di libera circolazione delle persone e dei servizi».

L’art. 7, comma 1, lettere d) ed e), della legge provinciale n. 21 del 2012, individua, tra i soggetti esonerati dall’obbligo di abilitazione, chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 agosto 1992, n. 33 (Riordinamento delle organizzazioni turistiche) e successive modificazioni, e dell’Agenzia “Alto Adige Marketing”, accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza e chi accompagna persone in pullman in gite in Alto Adige, con punti di partenza e arrivo nella Provincia. Anche in questo caso, le norme in esame porrebbero in un’indebita posizione di vantaggio coloro che svolgono la professione in materia turistica stabilmente sul territorio, rispetto a coloro che provengono «da altre Regioni e, per giunta, già potenzialmente idonei, determinando quindi un’alterazione degli assetti concorrenziali nel settore».

Infine, l’art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 21 del 2012, modificando la legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 dicembre 1991, n. 33 (Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori), introduce l’art. 8-ter, recante la rubrica «Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna». Tale disposizione, al comma 4, stabilisce che «le guide alpine e gli aspiranti/le aspiranti guida» possono svolgere anche la professione di accompagnatore di media montagna. Secondo il ricorrente, considerato che, ai sensi dell’art. 5, lettera e), della citata legge provinciale n. 33 del 1991, per ottenere l’iscrizione all’albo delle guide alpine è previsto il requisito della residenza o domicilio o stabile recapito in un Comune della Provincia, la norma in esame, consentendo alle guide alpine di svolgere l’ulteriore attività di accompagnatore di media montagna, finirebbe per favorire le persone che svolgono in maniera stanziale l’attività di guida alpina, determinando un’ulteriore ingiustificata preferenza nei confronti di talune persone, «in violazione del principio di libero accesso ed esercizio delle professioni, in contrasto quindi con i principi di tutela della concorrenza e del mercato».

2.– La Provincia autonoma di Bolzano ha eccepito in via preliminare la parziale inammissibilità del ricorso per carenza totale di motivazione e mancata indicazione dei parametri costituzionali e statutari che si ritengono violati. Ha rilevato, infatti, la parte resistente che la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2013, in forza della quale è stata promossa la presente questione di legittimità costituzionale, ha ad oggetto unicamente «gli articoli 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e) e 13, comma 2» della legge provinciale n. 21 del 2012. Nell’epigrafe del ricorso, invece, stando alla prospettazione della Provincia autonoma, viene censurata l’intera legge provinciale in questione. Ne conseguirebbe l’inammissibilità della questione concernente l’intera legge.

Al riguardo, va però considerato che la legge provinciale n. 21 del 2012 è citata nella sua interezza solo nell’epigrafe del ricorso, mentre «nel corpo» dello stesso vengono censurate solo singole disposizioni di essa. Inoltre, nelle conclusioni, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede la «declaratoria di incostituzionalità della legge impugnata, in relazione ai profili evidenziati». Dalla motivazione e dalle conclusioni del ricorso emerge quindi chiaramente che la questione di legittimità costituzionale è limitata alle sole disposizioni di cui agli artt. 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, e ciò peraltro conformemente a quanto risulta dalla relazione del Ministro per gli affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge provinciale in questione (sentenza n. 95 del 2005).

3.– Ciò precisato, le questioni sono inammissibili.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, nei confronti delle autonomie speciali, e in un ambito materiale inciso dalle competenze statutarie, l’omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell’applicazione, nella specie, delle norme del Titolo V della Parte II della Costituzione, secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), determina l’inammissibilità del ricorso statale (ex plurimis, sentenze n. 288 del 2013 e n. 90 del 2011).

Nel caso di specie, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri riconosce che lo statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige attribuisce competenza legislativa primaria alla Provincia autonoma di Bolzano nelle materie coinvolte, ma omette del tutto di indicare a quale titolo essa possa ritenersi compressa da norme statali.

Il ricorso non solo non contiene una motivazione sull’applicabilità del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, ma omette persino di specificare la eventuale normativa statale valevole quale limite all’esercizio delle competenze statutarie, a titolo ora di obblighi internazionali, ora di norme fondamentali delle riforme economico-sociali, ora di principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 187 del 2013 e n. 114 del 2011). Più in particolare, il ricorso non considera né le vicende normative riguardanti la professione di guida turistica, conclusesi con la legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013), né la legge relativa alle guide alpine ( legge 2 gennaio 1989, n. 61, recante «Ordinamento della professione di guida alpina»).

È stata così elusa l’esigenza che il ricorso dello Stato specifichi l’eventuale normativa interposta, con la quale siano stati formulati limiti tali da comprimere la legislazione regionale, in una materia che lo statuto attribuisce alla competenza della Regione ad autonomia speciale.

Occorre aggiungere che, con riferimento specifico alla censura attinente all’art. 117, primo comma, Cost., la normativa interposta è indicata in modo generico, in quanto è richiamato l’intero Titolo IV, Parte terza, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Non essendo possibile individuare i termini della questione, va riconosciuta l’inammissibilità del ricorso anche in ordine a tale parametro (sentenza n. 85 del 2013).

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (Disciplina di professioni turistiche), promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

 

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