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Urteile Verfassungsgerichtshof
1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
Nomina dei rappresentanti provinciali in seno al comitato misto paritetico
Attendere, processo in corso!
Sentenza (12 dicembre) 19 dicembre 1990, n. 545; Pres. Conso - Red. Borzellino
Ritenuto in fatto
: Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Miniatri il 6 giugno 1990 e depositato il 14 giugno 1990 la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 6 l. 2 maggio 1990 n. 104 (Modifiche e integrazioni alla 1. 24 dicembre 1976 n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico di cui al comma 1 dello stesso articolo sono nominati (anziché dal Presidente della Giunta su designazione del Consiglio) dalla Giunta provinciale rispettiva, in riferimento all'art. 54 n. 6 dello statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) è all'art. 136 Cost.
Secondo la Provincia, la norma impugnata, nel modificare la composizione del comitato misto paritetico, ripropone una disposizione (la nomina da parte del Presidente della Giunta dei propri rappresentanti, su designazione del Consiglio) già dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 167 del 1987 per contrasto con l'invocata norma statutaria, secondo cui le generali attribuzioni della Provincia spettano alla Giunta.
Da ciò una violazione anche dell'art. 136 Cost. da parte del legislatore che ha « riprodotto » tale norma incostituzionale.
Considerato in diritto
: 1. Con sent. n. 167 del 1987 ebbe a dichiararsi l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3 comma 7 l. 24 dicembre 1976 n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non disponevasi che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico di cui al comma 1 dello stesso articolo fossero da nominarsi dalla Giunta provinciale rispettiva, anziché dal Presidente della Giunta regionale su designazione, con voto limitato, del Consiglio regionale.
2.1. Il predetto comma 7 è stato successivamente sostituito (art. 1 comma 6 l. 2 maggio 1990 n. 104 - Modifiche ed integrazioni della l. 24 dicembre 1976 n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), lasciandosi integra - tuttavia - l'originaria formulazione (prec. punto 1), rimettendo, cioè, la nomina di cui trattasi al solo Presidente della Provincia.
Il che contrasta come già contrastava la precedente norma, e da qui il nuovo ricorso, con lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 54 n. 6 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) là dove è stabilito che le attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla rispettiva Giunta.
2.2. L'odierna vicenda, recando la reiterazione puntuale della precedente, comporta la violazione, altresì, dell'art. 136 comma 1 Cost., precetto che impone al legislatore ordinario di uniformarsi all'immediata cessazione dell'efficacia giuridica della disposizione illegittima (sent. n. 922 del 1988).
3. La norma in esame va, dunque, dichiarata illegittima, nel senso che nella Regione Trentino-Alto Adige compete alle Giunte provinciali, e ad esclusione di qualsiasi diversa procedura di designazione, la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno al comitato misto paritetico di reciproca consultazione nella materia
de qua.
Per questi motivi
LA corte COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1 comma 6 l. 2 maggio 1990 n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla l. 24 dicembre 1976 n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella parte in cui non prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico previsto dal comma 1 dell'art. 3 I. n. 898 del 1976, come sostituito dallo stesso art. 1 comma 2 1. n. 104 cit. del 1990, siano nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.
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