In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 28/02/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
D.M. agricoltura e foreste 28 maggio 1990 n. 351 - Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione - Ripartizione del fondo deliberato dal CIPE - Annullamento

Sentenza (23 aprile) 13 maggio 1991, n. 204; Pres. (ff) Corasaniti – Red. Baldassarre
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 d.m. agricoltura e foreste 28 maggio 1990 n. 351, intitolato « Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione », per lesione delle competenze in materia di agricoltura e foreste assegnate in via esclusiva alla stessa Provincia dagli artt. 8 n. 21, 16 comma 1 st. spec. T.-A.A., nonché per violazione dell'autonomia finanziaria, garantita dal titolo sesto dello stesso statuto.
Nel regolare le procedure e le modalità della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dello stanziamento di 58 miliardi di lire, deliberato dal CIPE in base all'art. 4 comma 2 n. 2 1. 8 novembre 1986 n. 752 (ripartizione da effettuarsi con separato provvedimento definito d'intesa con le Regioni e le Province medesime), gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto impugnato detterebbero, ad avviso della ricorrente, una disciplina così minuziosa circa l'entità dei contributi erogabili, le attività ammesse a contributo, i soggetti beneficiari e le condizioni di ammissione al finanziamento, da porsi in diretto contrasto con le norme statutarie sulle competenze provinciali in materia di agricoltura, secondo quanto precisato dalla sent. n. 1145 del 1988 di questa Corte.
In secondo luogo, poiché l'atto impugnato ha sicuramente natura regolamentare, sussisterebbe una lesione delle competenze provinciali per effetto dell'incidenza di norme di regolamento ministeriale in una materia assegnata in via esclusiva alla Provincia (materia sulla quale sono già intervenute leggi provinciali), con conseguente violazione del divieto posto dall'art. 17 comma 1 lett. b) 1. 23 agosto 1988 n. 400.
In terzo luogo, l'atto impugnato sarebbe privo di qualsiasi fondamento legislativo, dal momento che nessuna disposizione della 1. 8 novembre 1986 n. 752, contiene l'attribuzione al Ministro dell'agricoltura di un potere regolamentare in relazione alla disciplina di interventi come quelli previsti nel decreto che ha dato luogo all'attuale conflitto.
Infine, pur considerando che per il proprio contenuto (disciplina dettagliata, e non criteri e direttive) e per la propria forma (decreto ministeriale) l'atto impugnato non possa essere correttamente qualificato come atto di indirizzo e coordinamento, la ricorrente rileva che, ove la predetta natura dovesse essere riconosciuta al decreto oggetto di questo giudizio, quest'ultimo dovrebbe essere ritenuto illegittimo e lesivo delle competenze provinciali in conseguenza del mancato rispetto dei princìpi che presiedono allo svolgimento della relativa funzione tanto sotto il profilo della forma (natura ministeriale della deliberazione, lesione del principio di legalità sostanziale), quanto sotto quello del contenuto dispositivo (norme dettagliate e concrete).
2. Un conflitto di attribuzione identico nei termini e nelle argomentazioni svolte è stato sollevato, con ricorso regolamentare notificato e depositato, dalla Provincia autonoma di Trento.
3. In tutti e due i giudizi si è costituita l'Avvocatura dello Stato, che, pur facendo riserva per lo svolgimento delle proprie difese, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati.
4. In due distinte memorie dall'identico contenuto depositate in prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato — premesso che il decreto impugnato costituisce un momento attuativo, ancorché preceduto dalla deliberazione CIPE 2 maggio 1989 dell'art 4 comma 2 lett. c) 1. n. 752 del 1986, e considerato che quest'ultimo ammette al finanziamento le azioni di « innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole » — osserva che l'atto impugnato contiene essenzialmente precisazioni di ordine tecnico in relazione ai concetti di « innovazione », « sviluppo » e « sostituzione » allo scopo di conferire ad essi una connotazione unitaria conformemente alle finalità generali preposte agli interventi contemplati nella predetta legge. Si tratterebbe, pertanto, di norme di principio — collegate anche ad ulteriori finalità, come quelle del risparmio energetico, della sicurezza dei mezzi, della diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, del miglioramento del confort e dell'ergonomia — che, come tali, non sarebbero in grado di ledere le competenze statutarie assegnate alle ricorrenti.
Ne, sempre ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, potrebbe ritenersi lesa l'autonomia finanziaria, poiché, escluso che l'art. 5 1. 30 novembre 1989 n. 386, possa esser considerato norma di rango costituzionale, non si vede come quest'ultimo possa rappresentare un ostacolo a che « finalità già contenute nella legge (...), chiaramente di contenuto e di interesse unitario, non frazionabile, vengano specificate, anche dal punto di vista tecnico, mediante adozione di norme statali di principio, in esecuzione della legge ».
Infine, dopo aver rilevato che quello impugnato non può esser qualificato atto di indirizzo e coordinamento, l'Avvocatura dello Stato ritiene infondata la censura relativa alla mancanza di una base legislativa per il decreto contestato, considerato che esso sarebbe attuazione dell'art. 4 comma 11. n. 752 del 1986 e sempreché non debba essere dichiarato inammissibile il motivo relativo alla pretesa carenza di fondamento legislativo del decreto impugnato a causa della sua insuscettibilità a dar corpo a un conflitto di attribuzione.
 
Considerato in diritto: 1. Le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno presentato distinti ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.m. agricoltura e foreste 28 maggio

1990 n. 351, intitolato « Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione », adducendo che gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del menzionato decreto ledono tanto le competenze di tipo esclusivo assegnate loro in materia di agricoltura e foresete dagli art. 8 n. 21, 16 comma 1 st. spec. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), quanto l'autonomia finanziaria garantita alle stesse Province dal titolo quinto del predetto statuto.

Poiché i ricorsi proposti hanno ad oggetto lo stesso atto e concernono la contestazione dell'esercizio delle medesime competenze, i relativi giudizi per conflitto di attribuzione possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
2. Va assolutamente respinta la prospettazione circa l'inammissibilità del motivo relativo alla pretesa carenza di fondamento legislativo del decreto impugnato sul presupposto che un vizio del genere non sia deducibile nella sede del conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni (o Province autonome).
È orientamento da lunghissimo tempo seguito da questa Corte, e mai smentito, quello per il quale il conflitto di attribuzione può esser legittimamente sollevato, oltreché per la rivendicazione della titolarità di attribuzioni costituzionalmente conferite (c.d. vindicatio potestatis), per la difesa di proprie competenze di natura costituzionale che si suppongono menomate o impedite in seguito all'esercizio illegittimo di poteri altrui (v. già sentt. nn. 66 del 1964; 121 del 1966; 18 del 1970, nonché, fra le più recenti, sentt. nn. 129 del 1981; 327, 512 del 1990; 51 del 1991). Nelle chiare parole di una lontana sentenza di questa Corte, la n. 110 del 1970, deve ricordarsi che « è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il criterio per cui la figura dei conflitti di attribuzione, sia tra lo Stato e le Regioni sia tra i poteri dello Stato, non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegue la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto ». Sicché non può minimamente dubitarsi che un decreto ministeriale ritenuto lesivo di competenze legislative e amministrative costituzionalmente attribuite alle Province autonome di Trento e Bolzano possa essere da queste legittimamente impugnato in sede di conflitto di attribuzione a causa dell'asserita mancanza di una (idonea) base legislativa del potere di cui quell'atto è esercizio.
3. I ricorsi introduttivi dei giudizi per conflitto di attribuzione in esame meritano l'accoglimento.
Anche alla luce della sent. n. 1145 del 1988 di questa Corte, non vi può essere alcun dubbio — tanto che non è contestato neppure dalla difesa dello Stato — che il d.m. agricoltura e foreste n. 351 del 1990 disciplina una materia che gli artt. 8 n. 21, 16 st. spec. T.-A.A. (e le relative norme di attuazione) assegnano alla competenza esclusiva delle Province autonome di Bolzano e di Trento. Tale decreto, infatti, mentre all'art. 1 si limita a prevedere, in diretta attuazione della delibera CIPE 2 maggio 1989, che il contributo ivi indicato — destinato al finanziamento delle c.d. azioni orizzontali di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) l. 8 novembre 1986 n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) — verrà ripartito tra le Regioni e le Province autonome con separato provvedimento definito d'intesa con le stesse, negli articoli successivi, invece, disciplina le concrete modalità di erogazione del predetto contributo. Più in particolare, l'atto impugnato, all'art. 2, identifica negli imprenditori agricoli e « nelle imprese (agricole) che lavorano per conto terzi » i soggetti ai quali le Regioni e le Province autonome possono erogare i predetti contributi; all'art. 3 individua le macchine e le attrezzature per le quali possono essere dati i contributi; all'art. 4 stabilisce i limiti del contributo da concedere per ogni tipo di operazione; all'art. 5 dispone i termini massimi della quota di contributo che le Regioni e le Province autonome possono destinare agli interventi di sostituzione delle macchine; all'art. 6 disciplina il procedimento di erogazione del contributo; e, infine, all'art. 7 prevede regole particolari in relazione alle macchine di carattere dimostrativo.
Come è precisato nel titolo dell'atto impugnato, laddove quest'ultimo espressamente si autoqualifica come « regolamento », e come può agevolmente dedursi tanto dal contenuto dispositivo dell'atto stesso, consistente in norme generali e astratte, quanto dal procedimento di formazione del medesimo, comprensivo del parere del Consiglio di Stato, il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste oggetto del conflitto di attribuzione in esame dev'essere propriamente qualificato come un regolamento ministeriale. Più precisamente, secondo quanto è stato precedentemente illustrato, si tratta di un regolamento ministeriale posto in attuazione della 1. n. 752 del 1986 (art. 4 comma 2 lett. c) e volto a produrre norme dirette a fissare condizioni uniformi e modalità di generale applicazione, relative a interventi finanziari programmati nell'ambito di una materia, l'agricoltura, riservata alla competenza esclusiva delle Province autonome di Bolzano e di Trento.
Si deve ritenere, pertanto, che l'atto impugnato sia in radice illegittimo e lesivo delle attribuzioni costituzionalmente assegnate alle Province ricorrenti, poiché non è ammissibile che norme dirette a limitare l'esercizio delle competenze regionali o provinciali, tanto più se di carattere esclusivo, siano poste attraverso una fonte qualificabile come regolamento ministeriale. Questo è un principio che, oltre a derivare dalle regole costituzionali sull'ordine delle fonti normative, è espressamente sancito dall'ari. 17 commi 1 lett. b), 3 1. 23 agosto 1988 n. 400, il quale, mentre esclude che regolamenti di attuazione e d'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio possano essere adottati in materie riservate alla competenza regionale (o provinciale), circoscrive la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro stesso.
Né in ipotesi può invocarsi, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, uno spostamento della riserva di competenza a favore dello Stato, e quindi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in conseguenza della ricorrenza di un interesse nazionale, poiché, pur a prescindere dal rilievo che non si tratta di interventi volti alla « regolazione del mercato » (v. sentt. nn. 304, 433 del 1987; 994 del 1988; 116 del 1991) ovvero dal fatto che nel caso non ricorre alcuno dei requisiti giustificativi per legittimamente invocare l'interesse nazionale (v., da ultimo, sentt. nn. 177, 217, 472 del 1988), non può esser trascurato l'assorbente argomento che comunque soltanto il legislatore statale può individuare e definire ciò che rientra nell'interesse nazionale. E, se si guarda al regolamento impugnato in collegamento con la legge rispetto alla quale quell'atto si pone come attuazione (1. n. 752 del 1986), non si rinviene alcuna disposizione di legge che possa fungere, non soltanto come copertura sostanziale delle norme contestate, ma persino come base giustificativa del relativo potere ministeriale.
Stando alle disposizioni legislative appena citate, anzi, l'attuazione in via normativa dell'art. 4 comma 2 lett. c) (finanziamento delle azioni « orizzontali », promosse dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, relative a « innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole ») l. n. 752 del 1986 deve considerarsi essenzialmente esaurita, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, dalla deliberazione CIPE 2 maggio 1989. Con tale atto, infatti, è stato approvato il piano di riparto per l'anno 1989 dei fondi fra le Regioni, le Province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è stato lasciato al medesimo ministro soltanto il diverso potere amministrativo di determinazione dei « meccanismi di proprietà (...) per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica ».
Resta assorbito ogni altro profilo di asserita lesione delle proprie competenze sollevato dalle Province ricorrenti.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, norme regolamentari di attuazione dell'art. 4 comma 2 lett. c) I. 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), e conseguentemente annulla il d.m. agricoltura e foreste 28 maggio 1990 n. 351 (Regolamento per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione).
ActionActionVerfassungsrechtliche Bestimmungen
ActionActionLandesgesetzgebung
ActionActionBeschlüsse der Landesregierung
ActionActionUrteile Verfassungsgerichtshof
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 14. Jänner 2013, Nr. 2
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 11. März 2013, Nr. 38
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 20. März 2013, Nr. 48
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2013, n. 60
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 8 aprile 2013, n. 71
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 22. April 2013, Nr. 77
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 22. Mai 2013, Nr. 114
ActionAction Corte costituzionale - sentenza122
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 3. Juni 2013, Nr. 133
ActionAction Corte costituzionale - sentenza145
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 1 luglio 2013, n. 172
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 1. Juli 2013, Nr. 176
ActionAction Corte costituzionale - sentenza187
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206
ActionAction Corte costituzionale - sentenza219
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 16. Juli 2013, Nr. 221
ActionAction Corte costituzionale - sentenza233
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 ottobre 2013, n. 252
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 ottobre 2013, Nr. 255
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 6 novembre 2013, n. 263
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 18 novembre 2013, n. 274
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 2 dicenbre 2013, n. 301
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 309
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 311
ActionAction2012
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 gennaio 2012, Nr. 2
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, Nr. 3
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 21 marzo 2012, n 72
ActionAction Corte costituzionale - sentenza vom 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2012, n. 114
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 4 luglio 2012, n. 189
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 22 ottobre 2012, Nr. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 novembre 2012, n. 259
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 12 dicembre 2012, Nr. 278
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 18.01.2008
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 11.04.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 104 del 18.04.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 159 del 20.05.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 190 del 06.06.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 329 del 01.08.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 439 del 15.12.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 443 del 29.12.2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 21 del 16.01.2004
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 236 del 19.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 27.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 28.07.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 28.10.2004
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 319 del 04.11.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 15.11.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 25.11.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 23.12.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 29.12.2004
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
ActionAction1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 3 del 10.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 21 del 24.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 42 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 17.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 64 del 02.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 74 del 05.03.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 168 del 15.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 178 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 22.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 25.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 210 del 28.05.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 17.06.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 289 del 28.07.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 30.09.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 433 del 03.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 17.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 30.12.1987
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 617 del 30.12.1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionUrteile Verwaltungsgericht
ActionActionChronologisches inhaltsverzeichnis