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b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 1 (Istituzione)

(1)  È istituito il Consiglio dei comuni, di seguito denominato Consiglio, quale organo di consultazione e di collaborazione tra la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni del territorio provinciale.

(2)  Il Consiglio ha sede presso il Consiglio provinciale.

Art. 2 (Composizione, elezione e nomina dei componenti)

(1)  La composizione del Consiglio, composto da 17 componenti, si adegua, conformemente alle seguenti disposizioni, alla consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni e delle comunità comprensoriali e la rappresentanza dei generi. Ogni genere è rappresentato da almeno un terzo, cioè da almeno sei componenti, a meno che meno di dieci persone del rispettivo genere ricoprano la carica di sindaco in provincia di Bolzano. In quest’ultimo caso, ogni genere deve essere rappresentato da almeno quattro componenti.

(2)  Possono far parte del Consiglio solo sindache, sindaci, vicesindache e vicesindaci di comuni altoatesini nonché nel caso del comune capoluogo anche componenti della giunta e del consiglio comunale. La funzione di componente del Consiglio è incompatibile con la carica di consigliere provinciale, di parlamentare e di parlamentare europeo.

(3)  Il Consiglio è composto da:

  1. dalla sindaca/dal sindaco, dalla vicesindaca/dal vicesindaco del comune capoluogo e da un componente designato dalla giunta comunale del comune capoluogo. Devono essere rappresentati entrambi i generi e un componente deve appartenere al gruppo linguistico tedesco e due di essi al gruppo linguistico italiano;
  2. dalla sindaca/dal sindaco dei comuni con più di 20.000 abitanti, escluso il comune capoluogo;
  3. un componente appartenente al gruppo linguistico ladino designato dalle sindache/dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico ladino;
  4. un componente appartenente al gruppo linguistico italiano oppure, se richiesto per il rispetto della consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige, due componenti appartenenti al gruppo linguistico italiano designato/designati dalle sindache/dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico italiano. Non partecipano comunque alla designazione le sindache/i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b);
  5. un componente appartenente al gruppo linguistico tedesco designato dalle sindache/dai sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.200 abitanti, diversi da quelli che hanno diritto di voto nelle designazioni di cui alle lettere c) e d);
  6. sette componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco designati dalle sindache/dai sindaci dei gruppi di comuni ricadenti nel territorio delle comunità comprensoriali. Ciascun gruppo di comuni delle rispettive Comunità comprensoriali designa un componente. Non partecipano alla designazione le sindache/i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b) e le sindache/i sindaci che hanno diritto di voto nelle designazioni di cui alle lettere c), d) ed e);
  7. un componente oppure, se richiesto per il rispetto della consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige, due componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco, eletto/eletti dall’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni. Ciascun gruppo di comuni e ciascuna sindaca/ciascun sindaco possono proporre i componenti.

(4)  Le variazioni del rapporto numerico tra i generi e del gruppo linguistico di un componente di diritto durante il periodo di carica del Consiglio dei Comuni in seguito ad elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di singoli comuni non hanno ricadute sulla composizione del Consiglio dei Comuni.

(5)  L’adempimento degli obblighi relativi alla rappresentanza dei generi incombe ai gruppi di comuni di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f), con la più elevata percentuale del genere meno rappresentato fra le sindache/i sindaci in carica del rispettivo gruppo di comuni. Ciascun gruppo di comuni, obbligato ai sensi del presente comma ad effettuare la designazione di un componente appartenente al genere meno rappresentato, può proporre ad un altro gruppo di comuni, non soggetto a tale obbligo, che quest’ultimo si assuma l’adempimento di tale obbligo e concluda un corrispondente accordo. L’accordo si ha per concluso quando la proposta di accordo sia stata accettata dall’altro gruppo di comuni e quest’ultimo abbia provveduto alla designazione conformemente all’accordo; ne deve essere informato l’altro gruppo di comuni che successivamente provvede alla designazione del loro componente.

(6)  Per le designazioni a cura dei gruppi di comuni ai sensi del comma 3, lettere c), d), e) ed f), nonché per gli accordi di cui al comma 5 sono svolte delle assemblee anche in forma di tele- o videoconferenze e le votazioni possono aver luogo elettronicamente. Tali assemblee sono valide quando sia presente la maggioranza delle sindache/dei sindaci del rispettivo gruppo di comuni in carica il giorno dell’assemblea. Con la maggioranza assoluta delle sindache/dei sindaci del rispettivo gruppo di comuni è deliberata la designazione e la proposta ovvero la conclusione di un accordo ai sensi del comma 5 con votazione segreta. Non è ammessa l’astensione.

(7)  Entro 90 giorni dal primo turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia devono essere designati i componenti di cui al comma 3, lettere a), c), d), e) ed f). Qualora la designazione sia in contrasto con i commi precedenti, tale designazione è nulla e la designazione deve essere ripetuta nella stessa assemblea.

(8)  Le elezioni di cui al comma 3, lettera g), hanno luogo nell’ambito dell’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni della Provincia, che può tenersi anche in forma di tele- o videoconferenza garantendone l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale e con eventuale espressione del voto in forma elettronica, entro quattro mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia.

(9)  Qualora il risultato delle elezioni di cui al comma 3, lettera g), sia tale che la composizione del Consiglio non rispecchi la consistenza dei gruppi linguistici, tali elezioni sono nulle e si procede lo stesso giorno a nuove elezioni.

(10)  Le elezioni sono convocate dalla/dal presidente del Consiglio provinciale. Sono elettori le sindache/i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni. Le votazioni, che avvengono a scrutinio segreto, sono valide se partecipa all’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, complessivamente, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni sindaca/sindaco può esprimere una preferenza, quando si elegge un componente, ovvero due preferenze, quando si eleggono due componenti. Sono eletti il candidato o i candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

(11)  Il regolamento del Consiglio stabilisce le ulteriori norme necessarie per le elezioni e le designazioni, in particolare per quanto riguarda il luogo e gli orari, la convocazione e direzione delle assemblee dei gruppi di comuni, dell’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, delle operazioni, la presentazione di eventuali candidature ufficiali, lo scrutinio e la designazione, la proclamazione dei risultati e delle designazioni, la ripetizione di elezioni e di designazioni non valide, l’indizione di designazioni e elezioni suppletive. Il regolamento può prevedere che le designazioni suppletive e le elezioni suppletive si tengano una sola volta all’anno.

(12)  I componenti del Consiglio sono nominati con decreto della/del presidente del Consiglio provinciale. 2)

2)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11. Vedi anche l'art. 10 della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.

Art. 3 (Elezione della/del presidente) 3)

(1)  La/il presidente del Consiglio è eletto dall’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni della Provincia lo stesso giorno delle elezioni dei componenti di cui al comma 3, lettera g), dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle stesse. 4)

(2)  È eleggibile chi è stato designato o eletto quale componente del Consiglio.

(3)  Si applicano i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 2, in quanto compatibili. 5)

3)
La rubrica dell'art. 3 è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11. Vedi anche l'art. 10 della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
4)
L'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11. Vedi anche l'art. 10 della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
5)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11. Vedi anche l'art. 10 della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.

Art. 4 (Durata in carica, rinnovo e decadenza)

(1)  Il Consiglio rimane in carica per il periodo corrispondente a una consiliatura comunale ed esercita le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo Consiglio.

(2)  Il nuovo Consiglio è insediato entro sei mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, nella data stabilita con il decreto di nomina dei componenti.

(3)  I componenti decadono qualora prima della fine del periodo della consiliatura comunale cessino per qualsiasi causa dalla carica di sindaca/sindaco, vicesindaca/vicesindaco, assessora/assessore del comune o consigliere comunale. Se si tratta di componenti designati dai comuni di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), c), d), e) e f), si provvede a nuove designazioni; se si tratta di componenti eletti, si procede, nella successiva assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, a elezione suppletiva. Il nuovo componente del Consiglio deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del componente cessato dalla carica, nonché allo stesso sesso, se ciò è necessario per il rispetto della rappresentanza minima di genere. 6)

6)
L'art. 4, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11. Vedi anche l'art. 10 della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.

Art. 5 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio)

(1)  Il Consiglio ha autonomia normativa e organizzativa, e opera in posizione di indipendenza funzionale.

(2)  Il Consiglio adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

(3)  Salvo quanto stabilito dalla presente legge, il regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni nonché le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori, ivi comprese le modalità per lo svolgimento di consultazioni della generalità dei comuni.

(4)  Il Consiglio, con votazioni separate e a maggioranza assoluta dei componenti, elegge tre vicepresidenti, appartenenti, rispettivamente, al gruppo linguistico tedesco, al gruppo linguistico italiano e al gruppo linguistico ladino. La/il vicepresidente appartenente al gruppo linguistico italiano è proposto dai componenti designati dal comune capoluogo o che rappresentano il comune capoluogo. Quantomeno una/un vicepresidente deve appartenere a un genere diverso da quello della/del presidente del Consiglio dei Comuni. 7)

(5)  Il regolamento può prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza e di commissioni interne; può prevedere casi nei quali funzioni del Consiglio sono esercitate da questi organismi.

(6)  Il regolamento può prevedere casi nei quali ai lavori del Consiglio e delle sue articolazioni interne partecipano altri soggetti, senza diritto di voto.

(7)  Il Consiglio dei Comuni può svolgere le sedute anche in forma di tele- o videoconferenza ed effettuare votazioni elettroniche. Il regolamento del Consiglio dei Comuni contiene ulteriori disposizioni organizzative relative a tali forme di svolgimento delle sedute e delle votazioni e garantisce l’identificazione dei partecipanti e la partecipazione in tempo reale. Il regolamento assicura inoltre le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio, anche tramite l’uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso presso la Provincia e il Consiglio provinciale; esso disciplina le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio. 8)

(8)  Il Consiglio può avvalersi del personale e delle strutture messe a disposizione dall’organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, dal Consiglio provinciale, dalla Giunta provinciale, da singoli comuni, dalle comunità comprensoriali, così come dai loro enti strumentali; i rapporti relativi, anche finanziari, sono regolati da apposite convenzioni.  In ogni caso, la dotazione di personale deve essere adeguata alle competenze assegnate al Consiglio dalle leggi e al connesso fabbisogno di assistenza tecnica, giuridica e di supporto del Consiglio. Se l’assistenza tecnica, giuridica e il supporto del Consiglio sono assicurati dall’organismo maggiormente rappresentativo dei comuni, il Consiglio provinciale corrisponderà a questo organismo un compenso annuo di euro 150.000,00 più IVA. Tale importo è soggetto all’aggiustamento dell’inflazione che si applica al momento della conclusione della rispettiva convenzione. 9)

(9)  Il Consiglio presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa, per l’approvazione. La gestione delle relative spese avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale. Per l’erogazione delle spese la Presidente o il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di una funzionaria delegata o di un funzionario delegato, scelta o scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale.  Detta funzionaria o detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del/della presidente del Consiglio e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il riscontro amministrativo-contabile. 10)

(10)  Prima dell’approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, che può formulare osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale tra Consiglio e Consiglio provinciale.

7)
L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11. Vedi anche l'art. 10 della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
8)
L'art. 5, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
9)
L'art. 5, comma 8, è stato così integrato dall'art. 4, comma 3, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
10)
L'art. 5, comma 9, è stato così modificato dall'art. 4, comma 4, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.

Art. 6 (Parere obbligatorio del Consiglio)  

(1)  Il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale. Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sui piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni. In relazione ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, il parere è richiesto prima dell’approvazione definitiva dei medesimi da parte della Giunta. Per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali. La/il presidente del Consiglio o una sua delegata/un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è sentita/sentito dalla commissione del Consiglio provinciale competente per la trattazione dei progetti di legge, dei disegni di legge e degli altri atti di cui al presente comma e ha il diritto di partecipare a tale riunione senza il diritto di intervenire anche dopo l’audizione. 11)

(2)  Prima della loro approvazione definitiva, sono comunicati al Consiglio gli atti di cui al comma 1 che, già sottoposti all’esame di detto organo, sono stati successivamente oggetto di sostanziali modificazioni nel corso del procedimento.

(3)  La segreteria del Consiglio provinciale o l’assessore/l’assessora provinciale proponente  trasmettono al Consiglio i progetti degli atti di cui al comma 1 per il parere. I pareri sono resi dal Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio provinciale. Il termine può essere elevato su richiesta motivata della/del presidente del Consiglio ovvero ridotto per ragioni di urgenza prospettate dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale. Decorso il termine, si prescinde dal parere. 12)

(4)  Nel caso in cui il parere in ordine a progetti di legge o disegni di legge risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la commissione legislativa, prima di giungere alla votazione finale del progetto di legge o del disegno di legge deve motivatamente deliberare di non seguire il parere. La segreteria del Consiglio provinciale trasmette al Consiglio per la discussione in aula, oltre al parere del Consiglio dei comuni, anche la suddetta delibera della commissione legislativa. Dell’eventuale delibera della commissione legislativa deve altresì essere informato il Consiglio dei comuni.

(5)  Nel caso in cui il parere in ordine a regolamenti provinciali o ad atti amministrativi risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta provinciale, all’atto di approvazione dei provvedimenti deve specificamente motivare il discostamento dal parere del Consiglio, informandolo di conseguenza.

11)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
12)
L'art. 6, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente dall'art. 5, comma 2, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.

Art. 7 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)   delibera sentenza

(1)  II Consiglio ha l'iniziativa legislativa per le leggi provinciali riguardanti materie di cui all'articolo 6, comma 1. L'iniziativa è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della norma di copertura finanziaria del disegno di legge. Trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

(2)  II Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può chiedere il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all'articolo 6, comma 1, escluse le leggi provinciali aventi a oggetto tributi locali, la finanza locale o la manovra finanziaria provinciale. Si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

(3)  Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, può promuovere il referendum propositivo nelle materie di cui all'articolo 6, comma 1. Esso può avvalersi dell'assistenza degli uffici provinciali competenti per la predisposizione della copertura finanziaria del progetto di legge da sottoporre a referendum. Si applicano le disposizioni di cui al Capo Il della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche.

(4)  II Consiglio può chiedere il referendum consultivo secondo quanto disposto dalla legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche. 13)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 marzo 2011, n. 89 - Richiesta di un referendum abrogativo da parte del Consiglio dei Comuni - necessità di escludere le leggi tributarie e di bilancio – cessazione della materia del contendere
13)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.

Art. 8 (Competenze in materia di finanza locale)

(1)  Il Consiglio esercita le funzioni che lo Statuto di autonomia, le norme di attuazione e le leggi provinciali assegnano a rappresentanze unitarie dei comuni in materia di finanza locale.

Art. 9 (Altre competenze del Consiglio)

(1)  Il Consiglio formula proposte relative a materie di interesse dei comuni, da sottoporre al Consiglio provinciale o alla Giunta provinciale.

(2)  Il Consiglio può esprimere osservazioni su tutte le proposte, anche emendative di altre, depositate in Consiglio provinciale. A tal fine le proposte sono comunicate al Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

(3)  Il Consiglio esprime parere facoltativo, quando richiesto dagli organi provinciali.

(4)  Il Consiglio esercita le competenze, anche deliberative e di amministrazione attiva, a esso assegnate dalla legislazione provinciale, particolarmente per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all’assegnazione di contributi finanziari.

(5)  Il Consiglio promuove intese per la programmazione e l’attuazione di progetti di collaborazione tra comuni, tra questi e la Provincia, nonché con i loro enti strumentali, allo scopo di favorire lo svolgimento più adeguato e coordinato delle funzioni amministrative nel territorio provinciale, e di assicurare adeguati livelli di servizio pubblico. Le intese tra la Provincia e i comuni sono definite nella conferenza prevista dall’articolo 10.

(6)  Il Consiglio prepara e sottopone ai comuni:

  1. direttive di indirizzo e di coordinamento relative alla determinazione delle imposte comunali, delle tariffe comunali e delle altre entrate patrimoniali;
  2. linee guida per l’attuazione uniforme delle disposizioni a livello provinciale;
  3. discipline tipo per lo statuto, il regolamento interno del consiglio comunale, per regolamenti comunali, deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale, per convenzioni, nonché per altri provvedimenti;
  4. comunicazioni e raccomandazioni su argomenti di interesse dei Comuni. 14)
14)
L'art. 9, comma 6, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.

Art. 10 (Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni)

(1)  È istituita la Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni, per la definizione di intese tra la Giunta provinciale e il Consiglio. La Conferenza si riunisce su richiesta di uno dei due organi.

(2)  La Conferenza è costituita con la partecipazione della/del presidente della Provincia, dei/delle componenti della Giunta provinciale e dei/delle componenti del Consiglio. 15)

(3)  Con apposita intesa è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

(4)  Le intese sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta provinciale e della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

(5)  Le intese sono sottoscritte dalla/dal presidente della Provincia e dalla/dal presidente del Consiglio. Le intese sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 16)

(6)  Il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza prevede i casi nei quali le intese possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte della/del presidente della Provincia e della/del presidente del Consiglio, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della Giunta provinciale e del Consiglio. 17)

15)
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
16)
L'art. 10, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
17)
L'art. 10, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.

Art. 11 (Indennità e rimborsi spese)

(1)  Alla/al Presidente del Consiglio dei comuni spetta un’indennità di carica corrispondente al 30 per cento degli emolumenti fissi mensili lordi spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ai consiglieri/alle consigliere del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. 18)

(2)  Ai componenti del Consiglio è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete, per la partecipazione alle sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell’amministrazione provinciale.

18)
L'art. 11, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e successivamente dall'art. 9, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.

Art. 12 (Seduta congiunta)

(1)  Il Consiglio provinciale e il Consiglio possono riunirsi di comune accordo in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie comunali nella provincia.

Art. 13 (Norma finanziaria)

(1). La presente legge non comporta spese per l’anno finanziario 2009.

(2)  Per gli anni finanziari successivi le spese per l’attività del Consiglio derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

Art. 14 (Abrogazione)

(1)  La legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 15 (Norme transitorie e finali)

(1)  In prima applicazione, il Consiglio è costituito secondo le disposizioni della presente legge successivamente al turno generale del 2010 per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia.

(2)  Fino all’insediamento del Consiglio costituito secondo le disposizioni della presente legge rimane in carica il Consiglio di cui alla legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche, che opera secondo la normativa ivi prevista, fatta salva la nuova competenza di cui all'articolo 2, comma 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

 

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