In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 6 (Parere obbligatorio del Consiglio)  

(1)  Il Consiglio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge e sui disegni di legge, sui regolamenti provinciali, sugli atti amministrativi generali, quando essi riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale. Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sui piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici nonché lo sviluppo socio-economico, se riguardano gli interessi dei comuni. In relazione ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, il parere è richiesto prima dell’approvazione definitiva dei medesimi da parte della Giunta. Per i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto con riguardo alle sole linee di impostazione della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali. La/il presidente del Consiglio o una sua delegata/un suo delegato, qualora ne faccia richiesta, è sentita/sentito dalla commissione del Consiglio provinciale competente per la trattazione dei progetti di legge, dei disegni di legge e degli altri atti di cui al presente comma e ha il diritto di partecipare a tale riunione senza il diritto di intervenire anche dopo l’audizione. 11)

(2)  Prima della loro approvazione definitiva, sono comunicati al Consiglio gli atti di cui al comma 1 che, già sottoposti all’esame di detto organo, sono stati successivamente oggetto di sostanziali modificazioni nel corso del procedimento.

(3)  La segreteria del Consiglio provinciale o l’assessore/l’assessora provinciale proponente  trasmettono al Consiglio i progetti degli atti di cui al comma 1 per il parere. I pareri sono resi dal Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta, salvo quanto diversamente stabilito dal regolamento interno del Consiglio provinciale. Il termine può essere elevato su richiesta motivata della/del presidente del Consiglio ovvero ridotto per ragioni di urgenza prospettate dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale. Decorso il termine, si prescinde dal parere. 12)

(4)  Nel caso in cui il parere in ordine a progetti di legge o disegni di legge risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, la commissione legislativa, prima di giungere alla votazione finale del progetto di legge o del disegno di legge deve motivatamente deliberare di non seguire il parere. La segreteria del Consiglio provinciale trasmette al Consiglio per la discussione in aula, oltre al parere del Consiglio dei comuni, anche la suddetta delibera della commissione legislativa. Dell’eventuale delibera della commissione legislativa deve altresì essere informato il Consiglio dei comuni.

(5)  Nel caso in cui il parere in ordine a regolamenti provinciali o ad atti amministrativi risultasse obbligatorio o tale lo ritenga il Consiglio e fosse negativo o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta provinciale, all’atto di approvazione dei provvedimenti deve specificamente motivare il discostamento dal parere del Consiglio, informandolo di conseguenza.

11)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
12)
L'art. 6, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente dall'art. 5, comma 2, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionA Comuni
ActionActiona) Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10 
ActionActionb) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 4
ActionActionArt. 1 (Istituzione)
ActionActionArt. 2 (Composizione, elezione e nomina dei componenti)
ActionActionArt. 3 (Elezione della/del presidente) 
ActionActionArt. 4 (Durata in carica, rinnovo e decadenza)
ActionActionArt. 5 (Organizzazione e funzionamento del Consiglio)
ActionActionArt. 6 (Parere obbligatorio del Consiglio)  
ActionActionArt. 7 (Iniziativa legislativa e iniziativa referendaria)  
ActionActionArt. 8 (Competenze in materia di finanza locale)
ActionActionArt. 9 (Altre competenze del Consiglio)
ActionActionArt. 10 (Conferenza per i rapporti tra la Provincia e i comuni)
ActionActionArt. 11 (Indennità e rimborsi spese)
ActionActionArt. 12 (Seduta congiunta)
ActionActionArt. 13 (Norma finanziaria)
ActionActionArt. 14 (Abrogazione)
ActionActionArt. 15 (Norme transitorie e finali)
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
ActionActione) Legge provinciale 31 agosto 2022, n. 11
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2023, n. 10
ActionActionB Comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico