(1) La/il presidente del Consiglio è eletto dall’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni della Provincia lo stesso giorno delle elezioni dei componenti di cui al comma 3, lettera g), dopo la proclamazione definitiva dei risultati delle stesse. 4)
(2) È eleggibile chi è stato designato o eletto quale componente del Consiglio.
(3) Si applicano i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 2, in quanto compatibili. 5)