(1). La presente legge non comporta spese per l’anno finanziario 2009.
(2) Per gli anni finanziari successivi le spese per l’attività del Consiglio derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale. Al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.