(1) Il Consiglio rimane in carica per il periodo corrispondente a una consiliatura comunale ed esercita le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo Consiglio.
(2) Il nuovo Consiglio è insediato entro sei mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia, nella data stabilita con il decreto di nomina dei componenti.
(3) I componenti decadono qualora prima della fine del periodo della consiliatura comunale cessino per qualsiasi causa dalla carica di sindaca/sindaco, vicesindaca/vicesindaco, assessora/assessore del comune o consigliere comunale. Se si tratta di componenti designati dai comuni di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), c), d), e) e f), si provvede a nuove designazioni; se si tratta di componenti eletti, si procede, nella successiva assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, a elezione suppletiva. Il nuovo componente del Consiglio deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del componente cessato dalla carica, nonché allo stesso sesso, se ciò è necessario per il rispetto della rappresentanza minima di genere. 6)