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b) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 41)
Istituzione e disciplina del consiglio dei comuni

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 23 febbraio 2010, n. 8.

Art. 2 (Composizione, elezione e nomina dei componenti)

(1)  La composizione del Consiglio, composto da 17 componenti, si adegua, conformemente alle seguenti disposizioni, alla consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige e rispetta i principi della rappresentanza dei comuni di minori dimensioni e delle comunità comprensoriali e la rappresentanza dei generi. Ogni genere è rappresentato da almeno un terzo, cioè da almeno sei componenti, a meno che meno di dieci persone del rispettivo genere ricoprano la carica di sindaco in provincia di Bolzano. In quest’ultimo caso, ogni genere deve essere rappresentato da almeno quattro componenti.

(2)  Possono far parte del Consiglio solo sindache, sindaci, vicesindache e vicesindaci di comuni altoatesini nonché nel caso del comune capoluogo anche componenti della giunta e del consiglio comunale. La funzione di componente del Consiglio è incompatibile con la carica di consigliere provinciale, di parlamentare e di parlamentare europeo.

(3)  Il Consiglio è composto da:

  1. dalla sindaca/dal sindaco, dalla vicesindaca/dal vicesindaco del comune capoluogo e da un componente designato dalla giunta comunale del comune capoluogo. Devono essere rappresentati entrambi i generi e un componente deve appartenere al gruppo linguistico tedesco e due di essi al gruppo linguistico italiano;
  2. dalla sindaca/dal sindaco dei comuni con più di 20.000 abitanti, escluso il comune capoluogo;
  3. un componente appartenente al gruppo linguistico ladino designato dalle sindache/dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico ladino;
  4. un componente appartenente al gruppo linguistico italiano oppure, se richiesto per il rispetto della consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige, due componenti appartenenti al gruppo linguistico italiano designato/designati dalle sindache/dai sindaci appartenenti al gruppo linguistico italiano. Non partecipano comunque alla designazione le sindache/i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b);
  5. un componente appartenente al gruppo linguistico tedesco designato dalle sindache/dai sindaci dei comuni con popolazione fino a 1.200 abitanti, diversi da quelli che hanno diritto di voto nelle designazioni di cui alle lettere c) e d);
  6. sette componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco designati dalle sindache/dai sindaci dei gruppi di comuni ricadenti nel territorio delle comunità comprensoriali. Ciascun gruppo di comuni delle rispettive Comunità comprensoriali designa un componente. Non partecipano alla designazione le sindache/i sindaci dei comuni di cui alle lettere a) e b) e le sindache/i sindaci che hanno diritto di voto nelle designazioni di cui alle lettere c), d) ed e);
  7. un componente oppure, se richiesto per il rispetto della consistenza dei gruppi linguistici in Alto Adige, due componenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco, eletto/eletti dall’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i comuni. Ciascun gruppo di comuni e ciascuna sindaca/ciascun sindaco possono proporre i componenti.

(4)  Le variazioni del rapporto numerico tra i generi e del gruppo linguistico di un componente di diritto durante il periodo di carica del Consiglio dei Comuni in seguito ad elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di singoli comuni non hanno ricadute sulla composizione del Consiglio dei Comuni.

(5)  L’adempimento degli obblighi relativi alla rappresentanza dei generi incombe ai gruppi di comuni di cui al comma 3, lettere c), d), e) ed f), con la più elevata percentuale del genere meno rappresentato fra le sindache/i sindaci in carica del rispettivo gruppo di comuni. Ciascun gruppo di comuni, obbligato ai sensi del presente comma ad effettuare la designazione di un componente appartenente al genere meno rappresentato, può proporre ad un altro gruppo di comuni, non soggetto a tale obbligo, che quest’ultimo si assuma l’adempimento di tale obbligo e concluda un corrispondente accordo. L’accordo si ha per concluso quando la proposta di accordo sia stata accettata dall’altro gruppo di comuni e quest’ultimo abbia provveduto alla designazione conformemente all’accordo; ne deve essere informato l’altro gruppo di comuni che successivamente provvede alla designazione del loro componente.

(6)  Per le designazioni a cura dei gruppi di comuni ai sensi del comma 3, lettere c), d), e) ed f), nonché per gli accordi di cui al comma 5 sono svolte delle assemblee anche in forma di tele- o videoconferenze e le votazioni possono aver luogo elettronicamente. Tali assemblee sono valide quando sia presente la maggioranza delle sindache/dei sindaci del rispettivo gruppo di comuni in carica il giorno dell’assemblea. Con la maggioranza assoluta delle sindache/dei sindaci del rispettivo gruppo di comuni è deliberata la designazione e la proposta ovvero la conclusione di un accordo ai sensi del comma 5 con votazione segreta. Non è ammessa l’astensione.

(7)  Entro 90 giorni dal primo turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia devono essere designati i componenti di cui al comma 3, lettere a), c), d), e) ed f). Qualora la designazione sia in contrasto con i commi precedenti, tale designazione è nulla e la designazione deve essere ripetuta nella stessa assemblea.

(8)  Le elezioni di cui al comma 3, lettera g), hanno luogo nell’ambito dell’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni della Provincia, che può tenersi anche in forma di tele- o videoconferenza garantendone l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale e con eventuale espressione del voto in forma elettronica, entro quattro mesi dalla data del primo turno di votazione del turno generale per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia.

(9)  Qualora il risultato delle elezioni di cui al comma 3, lettera g), sia tale che la composizione del Consiglio non rispecchi la consistenza dei gruppi linguistici, tali elezioni sono nulle e si procede lo stesso giorno a nuove elezioni.

(10)  Le elezioni sono convocate dalla/dal presidente del Consiglio provinciale. Sono elettori le sindache/i sindaci in carica nel giorno di svolgimento delle elezioni. Le votazioni, che avvengono a scrutinio segreto, sono valide se partecipa all’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, complessivamente, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni sindaca/sindaco può esprimere una preferenza, quando si elegge un componente, ovvero due preferenze, quando si eleggono due componenti. Sono eletti il candidato o i candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

(11)  Il regolamento del Consiglio stabilisce le ulteriori norme necessarie per le elezioni e le designazioni, in particolare per quanto riguarda il luogo e gli orari, la convocazione e direzione delle assemblee dei gruppi di comuni, dell’assemblea delle sindache/dei sindaci di tutti i Comuni, delle operazioni, la presentazione di eventuali candidature ufficiali, lo scrutinio e la designazione, la proclamazione dei risultati e delle designazioni, la ripetizione di elezioni e di designazioni non valide, l’indizione di designazioni e elezioni suppletive. Il regolamento può prevedere che le designazioni suppletive e le elezioni suppletive si tengano una sola volta all’anno.

(12)  I componenti del Consiglio sono nominati con decreto della/del presidente del Consiglio provinciale. 2)

2)
L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 31 agosto 2022, n. 11. Vedi anche l'art. 10 della L.P. 31 agosto 2022, n. 11.
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