(1) In prima applicazione, il Consiglio è costituito secondo le disposizioni della presente legge successivamente al turno generale del 2010 per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali della provincia.
(2) Fino all’insediamento del Consiglio costituito secondo le disposizioni della presente legge rimane in carica il Consiglio di cui alla legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10, e successive modifiche, che opera secondo la normativa ivi prevista, fatta salva la nuova competenza di cui all'articolo 2, comma 7.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.