(1) Per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti contaminati, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nonché di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo nazionale, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(2) Gli articoli 17 e 18 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.16)
[(3) Con riguardo all'obbligo e alle modalità di iscrizione all'albo nazionale, la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione.]17)18)