(1) Ha l'obbligo di tenere e compilare un registro dei rifiuti secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale:
(2) Non sono obbligati alla tenuta del registro dei rifiuti i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
(3) I registri integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato e, al termine dell'attività, consegnati all'ufficio gestione rifiuti.