(1) Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dei rifiuti, redatto e tenuto secondo le disposizioni fissate dalla Giunta provinciale.
(2) Per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dal documento di accompagnamento previsto dal regolamento 259/93/CEE del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche.
(3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
(4) La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto di rifiuti.15)