(1) Sono tenuti a comunicare annualmente alla Camera di commercio con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti:
(2)12)
(3) I comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali ovvero aziende speciali con finalità di gestione dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
(4) Gli imprenditori agricoli che producono fino a 300 chilogrammi di rifiuti speciali all'anno non devono effettuare la comunicazione al catasto.