(1) È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
(2) In deroga al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità può essere autorizzata tra gli stessi o con altri rifiuti, sostanze o materiali, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 2 e che l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
(3) Chi viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a provvedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2. 9)