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i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 41)2)
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 giugno 2006, n. 24.

TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI

Capo I
Principi generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, e la bonifica ambientale dei siti inquinati nonché la tutela del suolo.

Art. 2 (Finalità)

(1) La gestione dei rifiuti deve essere attuata secondo il principio di prevenzione e della sostenibilità attraverso l'utilizzo di forme idonee di produzione, di trattamento, di elaborazione e di distribuzione, attraverso lo sviluppo di tipi e forme idonee di prodotti e attraverso un comportamento da parte del consumatore finale diretto alla costante diminuizione di rifiuti per arrivare a una riduzione delle quantità e degli inquinanti dei rifiuti e alla salvaguardia delle risorse. Inoltre i rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

Art. 3 (Definizioni)  delibera sentenza

(1) Ai fini della presente legge si intende per

  1. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  2. materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 5;
  3. [sottoprodotto: le sostanze e i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi della lettera a) e che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
    1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
    2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
    3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
    4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione;
    5. abbiano un valore economico di mercato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri secondo i quali le terre e rocce da scavo sono considerati come sottoprodotti.] 3)
  4. rifiuti urbani problematici: i rifiuti urbani contenenti sostanze problematiche per l'ambiente;
  5. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale dei rifiuti) o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  6. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
  7. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
  8. raccolta: l'operazione di prelievo, di spazzamento strade, di raggruppamento e di cernita dei rifiuti per il loro trasporto;
  9. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al fine del loro avvio a recupero o smaltimento;
  10. trattamento rifiuti: le operazioni di recupero o di smaltimento di cui alle lettere k) e l);
  11. recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C;
  12. smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico o di raccolta, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica della possibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero, e deve comunque tener conto delle seguenti prescrizioni:
    1. la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile;
    2. sono vietate l'esportazione e l'importazione di rifiuti urbani non pericolosi ai fini dello smaltimento, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali circoscritti a particolari situazioni e limitati nel tempo;
  13. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
  14. discarica: un impianto adibito a smaltimento dei rifiuti, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45;
  15. deposito preliminare: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di stoccaggio di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B;
  16. messa in riserva: le attività di recupero consistenti nelle operazioni di stoccaggio di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;
  17. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle norme tecniche fissate dalla Giunta provinciale. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o da colui che effettua lavori artigianali o di sostituzione di beni presso terzi o da attività di assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività;
  18. bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
  19. autosmaltimento: le attività di smaltimento di rifiuti effettuate nel luogo della loro produzione diverse dalle operazioni di cui ai punti D2, D8, D9, D13, D14 e D15 dell'allegato B;
  20. combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, che viene recuperato, nel rispetto della gerarchia dei trattamenti possibili, dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico;
  21. combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità elevata;
  22. compost di qualità: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, agricoli e agroindustriali nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
  23. 4)
  24. olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici nonché quelli contenuti nei filtri usati.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009 - Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
massimeDelibera N. 189 del 26.01.2009 - Criteri per la classificazione di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, come sottoprodotti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002 - Tutela del suolo e disciplina dei rifiuti - diniego di importazione di rifiuti speciali di provenienza extraprovinciale
3)
La lettera c) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. La lettera c), così come modificata dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.
4)
L'art. 3, comma 1, lettera w), è stata abrogata dall'art. 31, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 4 (Classificazione dei rifiuti)  delibera sentenza

(1) I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

(2) Sono rifiuti urbani:

  1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità dal comune sulla base dei criteri fissati dalla Giunta provinciale;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali liberamente accessibili e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

(3) Sono rifiuti speciali:

  1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo e che superino i valori limite fissati dalla Giunta provinciale;
  3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
  4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  5. i rifiuti da attività commerciali;
  6. i rifiuti da attività di servizio;
  7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  8. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
  9. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  10. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  11. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  12. il combustibile derivato da rifiuti.

(4) Sono pericolosi i rifiuti non provenienti da civile abitazione, precisati nell'allegato A e contrassegnati con un asterisco "*", come determinato dalla decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000.

massimeDelibera 20 dicembre 2022, n. 978 - Indirizzi in merito alla similarità fra rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 15.01.2004 - Ambiente - rifiuti speciali - stallatico
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 05.10.1998 - Smaltimento rifiuti - natura della delibera di approvazione di proposte di programma Materiali provenienti da demolizioni e scavi - classifica dei rifiuti speciali
massimeDelibera N. 1307 del 18.03.1991 - Trasporto e stoccaggio di rifiuti provenienti da altre province (modificata con delibera n. 3714 del 2.10.2000 e delibera n. 3434 del 22.09.2008)

Art. 5 (Recupero dei rifiuti)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale stabilisce:

  1. i rifiuti e i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili e prodotti; la normativa sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi dell'articolo 26, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perchè le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene;
  2. i materiali, le sostanze e gli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi della lettera a); a questi materiali, sostanze e oggetti non si applica la normativa sui rifiuti, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene.

(2) In casi particolari l'Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia provinciale, stabilisce con le autorizzazioni di cui agli articoli 24 e 25 i rifiuti e i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili e prodotti; la normativa sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 24 e 25, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perchè le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possano essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene.

massimeDelibera 11 aprile 2017, n. 398 - Linee Guida sulla qualità e l’utilizzo dei materiali riciclati

Art. 6 (Autosmaltimento)

(1) Con regolamento di esecuzione vengono fissati i tipi, le quantità e le caratteristiche di rifiuti, i tipi e le caratteristiche degli impianti di smaltimento e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti possono essere effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi.

Art. 7 (Esclusioni)  delibera sentenza

(1) Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

  1. gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  2. [le terre e le rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra non contaminati, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati;] 5)
  3. i materiali vegetali non contaminati in misura superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera a), provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
  4. i rifiuti radioattivi;
  5. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  6. carcasse animali o sottoprodotti di origine animale destinati agli usi di cui al regolamento 1774/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002;
  7. materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  8. le acque di scarico di cui alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, esclusi i rifiuti liquidi;
  9. i combustibili di cui all'articolo 8 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8; per i combustibili di cui all'articolo 8, comma 9, della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è però necessaria l'intesa con l'ufficio gestione rifiuti;
  10. i materiali esplosivi in disuso;
  11. le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione;
  12. il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
  13. il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici e alvei a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008 - Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, concernente la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo - Illegittimità costituzionale di disposizioni.
massimeDelibera N. 1307 del 18.03.1991 - Trasporto e stoccaggio di rifiuti provenienti da altre province (modificata con delibera n. 3714 del 2.10.2000 e delibera n. 3434 del 22.09.2008)
5)
La lettera b) è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, e poi dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 10 marzo 2008, n. 63.

Capo II
Ripartizione delle competenze

Art. 8 (Competenze della Provincia)     delibera sentenza

(1) Spettano alla Provincia:

  1. la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti di cui agli articoli 10 e 11 e del piano provinciale dei siti inquinati di cui all'articolo 40, comma 5;
  2. l'elaborazione di norme tecniche e amministrative per la gestione dei rifiuti;
  3. l'approvazione dei progetti di impianti per il trattamento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23;
  4. l'autorizzazione delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui agli articoli 24, 25 e 26;
  5. le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al regolamento 259/93/CEE del Consiglio dell'1 febbraio 1993;
  6. la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);
  7. l'individuazione di soggetti ed enti - Provincia, comuni, comunità comprensoriali o loro consorzi, anche coattivi, o società di capitale a partecipazione pubblica - preposti alla costruzione degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani;
  8. la redazione e la trasmissione annuale al Ministero dell'ambiente dei dati relativi ai fanghi richiesti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  9. la elaborazione e la trasmissione alla Sezione nazionale del Catasto dei dati relativi alla denuncia annuale dei rifiuti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
  10. la trasmissione all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dei dati relativi agli apparecchi contenenti PCB (inventario) ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
  11. la verifica e il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti;
  12. l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

(2) Qualora gli enti individuati a norma del comma 1, lettera g), non realizzino gli interventi di loro competenza alla stregua del piano provinciale di gestione dei rifiuti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, l'assessore provinciale competente in materia di tutela dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 90 giorni. Decorso detto termine, l'assessore provinciale può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano, ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

massimeDelibera 3 ottobre 2023, n. 845 - Accettazione di beni riutilizzabili nei centri di riciclaggio
massimeDelibera 20 dicembre 2022, n. 978 - Indirizzi in merito alla similarità fra rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani
massimeDelibera 14 luglio 2020, n. 513 - Linee guida tecniche per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti
massimeDelibera 25 giugno 2012, n. 925 - Promozione della concorrenza dei servizi locali pubblici - Determinazione dei bacini ottimali
massimeDelibera N. 2723 del 24.07.2006 - Approvazine della proposta del piano provinciale per la gestione dei rifiuti pericolosi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002 - Smaltimento di rifiuti - materiali da costruzione e demolizione - delibera della G.P. del relativo “programma di recupero" - illegittima ignoranza delle osservazioni del Comune

Art. 9 (Competenze dei comuni)

(1) I comuni effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni.

(2) I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare:

  1. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  3. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e il recupero degli stessi, anche tramite la tariffa per la gestione di rifiuti urbani;
  4. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari e secondari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  5. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), fissati dalla Giunta provinciale.

(3) I comuni e gli enti o le strutture da essi delegati o incaricati possono istituire anche servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali.

Capo III
Piano provinciale di gestione dei rifiuti e ambiti territoriali

Art. 10 (Fonte e approvazione)

(1) Il piano provinciale di gestione dei rifiuti, che può essere ripartito nel piano per i rifiuti urbani e nel piano per i rifiuti speciali, costituisce il piano di settore di cui al punto IV. 4. 11. del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, approvato con legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, ed è approvato secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Il piano provinciale di gestione dei rifiuti ha una durata di 10 anni.

(2) L'Agenzia provinciale, sentiti i soggetti interessati nonché gli enti territorialmente competenti, può effettuare modifiche e integrazioni non sostanziali del piano, fissate nel piano stesso, in deroga alla procedura di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, salvo approvazione da parte della Giunta provinciale.

Art. 11 (Contenuto)

(1) Il piano provinciale di gestione dei rifiuti stabilisce gli obiettivi della gestione dei rifiuti e deve contenere:

  1. la situazione tipo sullo stato della gestione dei rifiuti urbani e speciali;
  2. le iniziative dirette a limitare la quantità e la pericolosità dei rifiuti urbani e speciali;
  3. i metodi di trattamento e recupero in relazione ai tipi e alle qualità dei rifiuti urbani e speciali e inoltre un capitolo specifico:
    1. per la gestione di particolari categorie di rifiuti urbani e speciali;
    2. per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
    3. per la gestione degli apparecchi contenenti PCB ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
  4. i luoghi e gli impianti di smaltimento dei rifiuti;
  5. i bacini di utenza degli impianti di trattamento dei rifiuti;
  6. l'ordine di priorità degli interventi;
  7. la stima degli oneri finanziari;
  8. le rappresentazioni grafiche in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano.

Art. 12 (Interventi dell'Amministrazione provinciale)  delibera sentenza

(1) Per permettere una razionale gestione dei rifiuti, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere ai seguenti interventi:

  1. progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria degli impianti per la gestione dei rifiuti, ivi comprese le relative aree di sedime e le pertinenze accessorie;
  2. acquisto e approntamento di aree destinate all’organizzazione dei servizi;
  3. acquisto di mezzi meccanici, di automezzi e di ogni altra attrezzatura necessaria alla gestione dei rifiuti;
  4. bonifiche di cui all’articolo 40 nonché risanamento e ricoltivazione di discariche di rifiuti; 6)
  5. elaborazione di studi e concetti sovracomunali per la gestione dei rifiuti. 7)

(2) Gli interventi di cui al comma 1 possono essere effettuati:

  1. a cura dell'Amministrazione provinciale;
  2. a cura dei comuni, loro consorzi e delle comunità comprensoriali, attraverso un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
  3. a mezzo di aziende speciali e di società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, attraverso un contributo in conto capitale.

(3)8)

massimeDelibera 26 maggio 2020, n. 367 - Criteri per il calcolo della quota variabile del canone di gestione e per il rimborso di altre spese inerenti al termovalorizzatore di Bolzano
massimeDelibera 2 ottobre 2018, n. 998 - Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti e di interventi per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 (modificata con delibera n. 91 del 19.02.2019, delibera n. 752 vom 06.10.2020, delibera n. 638 del 20.07.2021, delibera n. 194 del 07.03.2023, delibera n. 401 del 16.05.2023 e delibera n. 104 del 27.02.2024)
massimeDelibera N. 1544 del 08.06.2009 - Programma relativo ad interventi dell'Amministrazione provinciale in materia gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 12 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 per il triennio 2009 - 2011
6)
La lettera d) dell'art. 12 comma 1 é stata così sostituita dall'art. 8 comma 1 della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
7)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
8)
L'art. 12, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e successivamente abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera c), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 13 (Coordinamento con le previsioni urbanistiche)

(1) L'approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e dei relativi progetti d'interesse provinciale comporta la variazione degli strumenti urbanistici in vigore ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti.

(2) Con la localizzazione degli impianti deve essere delimitata anche l'ampiezza della relativa zona di rispetto. Entro tali zone va in ogni caso vietato l'insediamento di nuovi edifici di tipo residenziale; questa disposizione si applica anche agli impianti esistenti.

Capo IV
Obblighi dei produttori, detentori, trasportatori, commercianti, intermediari, recuperatori e smaltitori di rifiuti

Art. 14 (Obblighi dei produttori e dei detentori)

(1) Gli oneri relativi alle attività di recupero e smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti a un raccoglitore autorizzato o a un soggetto che effettua le operazioni individuate negli allegati B e C, dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

(2) Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi come segue:

  1. autosmaltimento dei rifiuti nel rispetto delle norme vigenti;
  2. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
  3. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
  4. esportazione dei rifiuti nei casi consentiti dalla presente legge e con il procedimento previsto dal regolamento 259/93/CEE del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche.

(3) La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

  1. in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  2. in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto dal trasportatore il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 19, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero abbia, alla scadenza del predetto termine, provveduto a dare comunicazione all'ufficio gestione rifiuti della mancata ricezione del formulario di identificazione dei rifiuti. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi. La Giunta provinciale fissa i casi nei quali il produttore deve inoltre ricevere il certificato di avvenuto smaltimento.

Art. 15 ( Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) )

(1) È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

(2) In deroga al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità può essere autorizzata tra gli stessi o con altri rifiuti, sostanze o materiali, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 2 e che l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

(3) Chi viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a provvedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2. 9)

9)
L'art. 15 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 16 (Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti)

(1) È fatto divieto di abbandonare rifiuti tramite riversamenti e depositi senza apposita autorizzazione:

  1. nelle acque pubbliche e private;
  2. sul e nel suolo pubblico o privato;
  3. nella rete fognaria.

(2) È vietata la combustione non autorizzata di rifiuti.

Art. 17 (Registro dei rifiuti)  delibera sentenza

(1) Ha l'obbligo di tenere e compilare un registro dei rifiuti secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale:

  1. chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; 10)
  2. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
  3. i commercianti e gli intermediatori di rifiuti, con o senza la detenzione dei rifiuti stessi;
  4. i produttori e detentori di rifiuti pericolosi.

(2) Non sono obbligati alla tenuta del registro dei rifiuti i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

(3) I registri integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato e, al termine dell'attività, consegnati all'ufficio gestione rifiuti.

massimeDelibera 24 settembre 2012, n. 1435 - Approvazione dell’Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Lega provinciale cooperative Bolzano
massimeDelibera 21 dicembre 2009, n. 3088 - Modalità per la registrazione dei rifiuti e per la redazione del formulario di identificazione dei rifiuti e della conferma scritta
10)
L'art. 17, comma 1, lettera a), è stata così sostituita dall'art. 16, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 18 (Catasto e denuncia annuale dei rifiuti)

(1) Sono tenuti a comunicare annualmente alla Camera di commercio con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti:

  1. chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; 11)
  2. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
  3. i commercianti e gli intermediari di rifiuti, con o senza la detenzione dei rifiuti stessi;
  4. le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi.

(2)12)

(3) I comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali ovvero aziende speciali con finalità di gestione dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

  1. la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
  2. i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  3. i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 33;
  4. i dati relativi alla raccolta differenziata.

(4) Gli imprenditori agricoli che producono fino a 300 chilogrammi di rifiuti speciali all'anno non devono effettuare la comunicazione al catasto.

11)
L'art. 18, comma 1, lettera a), è stata così sostituita dall'art. 16, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
12)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 19 (Formulario di identificazione dei rifiuti)  delibera sentenza

(1) Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dei rifiuti, redatto e tenuto secondo le disposizioni fissate dalla Giunta provinciale.

(2) Per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dal documento di accompagnamento previsto dal regolamento 259/93/CEE del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche.

(3) Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

  1. al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico nonché ai rifiuti urbani che vengono trasportati dal produttore ai centri pubblici di trattamento, 13)
  2. [ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale. In questo caso il gestore dell'impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta, secondo le modalità fissate dalla Giunta proviniciale.] 14)

(4) La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto di rifiuti.15)

massimeDelibera 24 settembre 2012, n. 1435 - Approvazione dell’Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Lega provinciale cooperative Bolzano
massimeDelibera 21 dicembre 2009, n. 3088 - Modalità per la registrazione dei rifiuti e per la redazione del formulario di identificazione dei rifiuti e della conferma scritta
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009 - Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
massimeDelibera N. 987 del 25.03.2008 - Esercitazioni del Servizio antincendi e della formazione professionale con con carcasse auto (modificata con delibera n. 663 del 09.03.2009)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008 - Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, concernente la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo - Illegittimità costituzionale di disposizioni.
13)
La lettera a) è stata sostituita dall'art. 25 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
14)
La lettera b) è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, poi dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 10 marzo 2008, n. 63, sostituita dall'art. 16, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, poi dall'art. 31, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, ed infine così sostituita dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7. La lettera b), così come sostituita dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.
15)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 25 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 20 (Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali)  delibera sentenza

(1) Per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti contaminati, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nonché di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti è prevista l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo nazionale, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(2) Gli articoli 17 e 18 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.16)

[(3) Con riguardo all'obbligo e alle modalità di iscrizione all'albo nazionale, la Giunta provinciale può emanare disposizioni per regolamentare le procedure e l'obbligo di iscrizione.]17)18)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009 - Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
massimeDelibera N. 3346 del 15.09.2008 - Iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali per determinate attività
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008 - Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, concernente la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo - Illegittimità costituzionale di disposizioni.
16)
L'art. 20, comma 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 10 marzo 2008, n. 63, e poi così sostituito dall'art. 16, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
17)
L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
18)
L'art. 20, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 16, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Il comma 3, così come aggiunto dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.

Art. 21 (Disposizioni particolari per gli organi di pronto intervento)

(1) I servizi pubblici essenziali e le organizzazioni di soccorso sono esclusi dalle disposizioni riguardanti l'autorizzazione per il deposito preliminare, il registro dei rifiuti e la denuncia annuale dei rifiuti, per i rifiuti che vengono prodotti nell'attività di pronto intervento nonché, qualora questi vengano trasportati in proprio, anche dal formulario di identificazione e dall'autorizzazione al trasporto dei rifiuti.

(2)19)

19)
L'art. 21, comma 2, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera d), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 22 (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti)

(1) Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento 259/93/CEE del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche.

Capo V
Procedure di approvazione e di autorizzazione

Art. 23 (Approvazione dei progetti degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)  delibera sentenza

(1) Tutti gli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti vengono approvati, sentito il comune, dall'Agenzia provinciale, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

(2) Avverso l'approvazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA20) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 30.04.2001 - Stoccaggio provvisorio di rifiuti sanitari - parere dell'Assessore provinciale all'ambiente - atto impugnabile - legittimazione attiva del Comune - difformità da precedenti pareri: motivazione specifica
20)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".

[Art. 24 (Collaudo ed autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti)  delibera sentenza

(1) Prima della messa in esercizio dell'impianto, l'interessato presenta all'Agenzia provinciale la domanda di collaudo ed autorizzazione dell'impianto.

(2) Entro 90 giorni dalla richiesta di cui al comma 1 l'Agenzia provinciale accerta la regolarità dell'impianto e rilascia l'autorizzazione, la quale individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi della presente legge, le necessarie garanzie finanziarie nonché la periodicità e la tipologia dei controlli interni. Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione possono essere modificate, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nonché dell'evoluzione della situazione ambientale.

(3) L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni, e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività. L'autorizzazione per impianti registrati ai sensi del regolamento EMAS o della norma ISO 14001 ha una validità di 8 anni.

(4) La modifica dell'autorizzazione, per cui non si prevede l'applicazione dell'articolo 23, deve essere richiesta all'Agenzia provinciale, la quale si pronuncia entro 60 giorni.

(5) Avverso il provvedimento dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche.

(6) In deroga all'articolo 23 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati dall'Agenzia provinciale qualora l'interessato abbia la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto abbia la sede di rappresentanza nell'ambito della provincia di Bolzano. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato, munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno 15 giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare all'Agenzia provinciale le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione stessa e l'iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'ulteriore documentazione richiesta al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali. Decorso questo termine ovvero in presenza del nulla osta dell'Agenzia provinciale, l'attività può essere iniziata. L'Agenzia provinciale può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente.

(7) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 43, qualora, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

  1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;
  3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni.] 21)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009 - Tutela delle acque, dell'aria e del suolo - gestione dei rifiuti - competenza statale in materia di tutela dell'ambiente
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008 - Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, concernente la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo - Illegittimità costituzionale di disposizioni.
21)
I vecchi commi 1 e 2 dell'art. 24 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale 10 marzo 2008, n. 63. Poi l'intero art. 24 è stato così sostituito dall'art. 16, comma 7, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. L'art. 24, così come sostituito dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 30.11.2009, n. 315.

Art. 25 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)

(1) L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, escluse quelle previste dagli articoli 23 e 24, è autorizzato dall'Agenzia provinciale, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

(2) Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al comitato VIA20) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

20)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".

Art. 26 (Procedure semplificate per il collaudo e l'autorizzazione degli impianti di recupero e riutilizzo e autosmaltimento dei rifiuti)  delibera sentenza

(1) A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, le attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti vengono autorizzate dall'Agenzia provinciale. L'autorizzazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti.

(2) Qualora l'Agenzia provinciale accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività entro il termine prefissato dall'Agenzia provinciale.

(3) Avverso l'autorizzazione dell'Agenzia provinciale è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA20) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, e successive modifiche.

massimeDelibera N. 3626 del 06.10.2008 - Iscrizione nella categoria 2 dell'Albo nazionale gestori ambientali per la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi inviati ad impianti autorizzati ai sensi dell'art. 26 della l.p. n. 4/2006
20)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".

Art. 27 (Piccoli impianti di compostaggio)

(1) Piccoli impianti di compostaggio come definiti nel piano provinciale di gestione dei rifiuti non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26. Il gestore deve comunicare all'ufficio gestione rifiuti, 60 giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la quantità ed il tipo dei rifiuti organici e verdi da trattare. L'attività può essere svolta anche nel verde agricolo e non deve essere effettuata la comunicazione al catasto, nè deve essere tenuto il registro dei rifiuti.

Art. 28 (Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione di acque reflue urbane)

(1) Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano i rifiuti elencati nell'articolo 42, comma 2, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono autorizzati, in deroga agli articoli 23, 24, 25 e 26 della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8; per il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 42, comma 2, lettere b), e) e f), della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è però necessaria l'intesa con l'ufficio gestione rifiuti.

Art. 29 (Riversamento di rifiuti liquidi)

(1) Il riversamento di rifiuti liquidi può essere autorizzato dall'ufficio tutela acque in accordo con l'ufficio gestione rifiuti, ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

(2) Previa approvazione di cui all'articolo 40 e in accordo con l'ufficio tutela acque, le acque di falda emunte nell'ambito degli interventi di bonifica possono essere riversate nel rispetto dei valori limite per le acque di scarico, fissati dalla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

Art. 30 (Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)

(1) Con regolamento di esecuzione vengono fissate le disposizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in attuazione della direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è autorizzata dall'ufficio gestione rifiuti e ha una validità di cinque anni.

Capo VI
Norme tecniche ed amministrative e gestione di particolari categorie di rifiuti

Art. 31 (Accordi di programma)  delibera sentenza

(1) Nel rispetto dei principi della presente legge la Giunta provinciale può stipulare appositi accordi di programma con enti, imprese o associazioni di categoria, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti. A tal fine gli accordi di programma possono prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e devono contenere, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti è dispensata dall'autorizzazione. Gli accordi fissano inoltre le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva e per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova, per le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.

massimeDelibera 24 settembre 2012, n. 1435 - Approvazione dell’Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Lega provinciale cooperative Bolzano

Art. 32 (Norme tecniche ed amministrative)    delibera sentenza

(1) Con riguardo alla gestione dei rifiuti e in particolare per la gestione di particolari categorie di rifiuti, la Giunta provinciale può emanare norme tecniche e amministrative.

massimeDelibera 3 ottobre 2023, n. 845 - Accettazione di beni riutilizzabili nei centri di riciclaggio
massimeDelibera 14 luglio 2020, n. 513 - Linee guida tecniche per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti
massimeDelibera 4 giugno 2012, n. 819 - Sistemi di smaltimento individuali semplificati delle acque di scarico e dei rifiuti in zone difficilmente accessibili (modificata con delibera n. 947 del 25.06.2012)
massimeDelibera 21 dicembre 2009, n. 3088 - Modalità per la registrazione dei rifiuti e per la redazione del formulario di identificazione dei rifiuti e della conferma scritta

Capo VII
Norme finanziarie per la gestione dei rifiuti

Art. 33 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

(1) I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa. La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.

(2) La tariffa va applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

(3) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura almeno del 90 per cento dei costi di ammortamento e di esercizio. La tariffa è articolata per fasce di utenza; per la categoria utenze domestiche viene applicata in ogni caso una determinata tariffa minima in relazione alla quantità di rifiuti presunta.

(4) La tariffa è determinata e riscossa dai comuni anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

Art. 34 (Contributo ambientale ai comuni sede di impianti trattamento di rifiuti)

(1) I soggetti che effettuano la gestione di impianti pubblici e sovracomunali di smaltimento o di recupero di rifiuti devono corrispondere un contributo ambientale ai comuni ove gli impianti sono ubicati e ai comuni che subiscono l'impatto di tali impianti. Il contributo ambientale deve essere utilizzato dai comuni che lo percepiscono per finalità ambientali. Le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo e l'entità dello stesso sono determinate con regolamento di esecuzione.

Art. 35 (Contributo spese a carico dei comuni)      delibera sentenza

(1) I comuni nonché gli altri soggetti individuati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), e i gestori di impianti di raccolta e di smaltimento versano annualmente alla Provincia di Bolzano un importo per la parziale copertura delle spese della Provincia per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani. La base di calcolo per la determinazione di tale importo è costituita dalla spesa sostenuta dalla Provincia negli ultimi 15 anni per la realizzazione di tali opere. Per i comuni che non rispettano gli obiettivi fissati dal piano provinciale di gestione dei rifiuti, tale importo verrà maggiorato, al fine di comprendere anche una quota pari al costo medio di gestione degli impianti in esercizio.

(2) I criteri e le modalità per il calcolo ed il versamento dell'importo di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta provinciale in ragione dei quantitativi di rifiuti conferiti nell'anno precedente ed in rapporto all'impatto ambientale dei vari tipi di impianti e in funzione al rispetto degli obiettivi fissati dal piano provinciale di gestione dei rifiuti.

(3) L'importo dovuto da ciascun comune è determinato annualmente dalla Giunta provinciale sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 2.

(4) Gli importi versati dai comuni e dai gestori di impianti sono destinati al finanziamento degli interventi previsti dal piano provinciale di gestione dei rifiuti.

(5) Qualora un comune non provveda a versare l'importo dovuto entro il termine prestabilito, esso verrà dedotto nell'anno successivo dalla terza rata delle somme attribuite al comune stesso ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

massimeDelibera 5 settembre 2023, n. 744 - Fissazione per l'anno 2024 degli importi dovuti dai comuni e gestori degli impianti di raccolta e smaltimento per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti
massimeDelibera 13 settembre 2022, n. 643 - Fissazione per l'anno 2023 degli importi dovuti dai comuni e gestori degli impianti di raccolta e smaltimento per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti
massimeDelibera 26 novembre 2012, n. 1757 - Approvazione dei criteri di calcolo e di versamento del contributo spese a carico dei comuni di cui all'articolo 35 della legge provinciale n. 4/2006 (modificata con delibera n. 1232 del 21.10.2014)

Art. 36 (Tributo provinciale per il deposito di rifiuti in discarica)

(1) Il tributo provinciale per il deposito di rifiuti in discarica è regolato con legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, e successive modifiche.

TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 37 (Imballaggi e rifiuti di imballaggio)

(1) In materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio si applicano le norme di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando la facoltà della Giunta provinciale di emanare norme in deroga ai sensi dell'articolo 32, previa notificazione delle stesse alla Commissione ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

TITOLO III
TUTELA DEL SUOLO, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

Art. 38 (Tutela del suolo)

(1) La protezione del suolo ha come obiettivo il sostenibile rapporto con tutte le tipologie di suoli per il mantenimento e l'incremento di tutte le funzioni e delle risorse del suolo, dell'eredità naturale e culturale per le attuali e le future generazioni nonché l'utilizzo socialmente equo dei suoli e dei terreni.

(2) Le attività di bonifica devono sempre privilegiare il ripristino dello stato di fatto dei luoghi ai fini della riparazione del danno.

Art. 39 (Interventi di ripristino ambientale)

(1) Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, l'effettiva o potenziale contaminazione di un sito ovvero determina un pericolo concreto e attuale di contaminazione, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

  1. deve essere data, entro 48 ore, comunicazione all'Agenzia provinciale e al comune territorialmente competente della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
  2. deve essere data, entro 48 ore successive alla notifica di cui alla lettera a), comunicazione alle medesime autorità destinatarie della comunicazione di cui alla lettera a) degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio ambientale;
  3. deve essere presentato, entro 30 giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, il progetto di bonifica delle aree inquinate ai sensi dell'articolo 40.

(2) Gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione all'Agenzia provinciale e al comune; quest'ultimo diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi dell'articolo 40.

(3) Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente, previa approvazione ai sensi dell'articolo 40, nei seguenti casi, nei quali le relative spese sono a carico del responsabile o del proprietario ritenuto corresponsabile:

  1. il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito ritenuto corresponsabile non provveda;
  2. il responsabile dell'inquinamento sia individuabile ma non provveda, nè provveda il proprietario del sito ritenuto corresponsabile o altro soggetto interessato;
  3. il sito da bonificare sia di proprietà pubblica e il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda.

(3/bis) Se il comune non provvede ai sensi del comma 3 la Provincia può intervenire sostituendosi al comune stesso. In tal caso le spese sostenute sono a carico del comune, salva la presenza di un interesse generale. 22)

(4) Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica da rilasciare secondo le disposizioni vigenti.

(5) Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti da terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

(6) Nel caso in cui il mutamento di destinazione urbanistica di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, fissati ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera a), l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto, da approvare secondo le modalità di cui al presente articolo.

22)
L'art. 39, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 40 (Bonifica ambientale dei siti inquinati)  delibera sentenza

(1) I progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati vengono presentati a cura dell'interessato all'Agenzia provinciale che, sentiti i comuni interessati, li approva. L'approvazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi di esecuzione e stabilisce le garanzie finanziarie a copertura di eventuali danni ambientali, che devono essere prestate a favore della Provincia.

(2) L'approvazione di cui al comma 1 comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, anche ai fini urbanistici, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

(3) Il completamento degli interventi previsti dai progetti di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia provinciale.

(4) La Giunta provinciale emana norme tecniche, con le quali definisce:

  1. i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione urbanistica dei siti;
  2. le modalità di individuazione dei siti inquinati e potenzialmente inquinati;
  3. i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati e per la redazione dei progetti di bonifica, con l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazioni, i tempi di esecuzione dei lavori nonché le modalità di spostamento dei rifiuti all'interno del singolo sito, anche se provenienti da aree distinte.

(5) La Giunta provinciale, su proposta dell'ufficio gestione rifiuti e sentiti i comuni interessati, approva un piano - anche articolato in stralci - relativo ai siti inquinati e potenzialmente inquinati, indicando per ciascuno di essi le opere da effettuare, i controlli successivi alla bonifica, i relativi costi e i tempi di realizzazione previsti, in relazione alle necessità di tutela ambientale. I progetti di bonifica relativi agli interventi previsti nel piano vengono approvati secondo le modalità di cui al comma 1.

(6) Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai progetti relativi ai siti individuati ai sensi dell'articolo 1/bis della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, inserito dall'articolo 25 della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, nonché dall'articolo 10/bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 14, e dall'articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 4; per questi progetti restano in vigore le disposizioni ivi contenute. Per i relativi progetti esecutivi, ancorchè non contemplati negli articoli 1/bis della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21, e 10/bis della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, l'approvazione è sostituita dalla sola verifica di conformità con il relativo progetto preliminare o definitivo approvato.

massimeDelibera 9 febbraio 2021, n. 102 - Disposizioni relative alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati

TITOLO IV
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI

Capo I
Vigilanza e provvedimenti coattivi

Art. 41 (Vigilanza)

(1) La vigilanza sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari autorizzati dell'Agenzia provinciale e, nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale, ai funzionari del Corpo forestale provinciale e agli organi di controllo dei comuni. Per il divieto di cui all'articolo 16, comma 2, la vigilanza spetta anche al Corpo permanente dei vigili del fuoco.23)

(2) Il personale incaricato del controllo ha libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza ed è autorizzato ad effettuare le ispezioni e i controlli necessari.

(3) Se nel corso di accertamenti, di misurazioni e di controlli vengono constatate violazioni di obblighi imposti dalla presente legge, l'ufficio gestione rifiuti prescrive, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, al trasgressore le misure da attuare entro un termine prefissato al fine di rientrare negli obblighi di legge. In caso di particolare gravità nonché in casi di recidiva l'Agenzia provinciale ordina la cessazione dell'attività che ha dato causa alle violazioni stesse, con ordine di ripristino al trasgressore.

23)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 25 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 42 (Provvedimenti coattivi e ordinanze contingibili e urgenti)

(1) Nel caso di deposito o di abbandono di rifiuti, comunque classificati, in luoghi diversi da quelli stabiliti dalla presente legge e non autorizzati, su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza e salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, il sindaco ordina al trasgressore di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti o ad effettuare il risanamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inosservanza dell'ordine entro il termine prefissato, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal comune a carico dei soggetti obbligati. In caso di mancata individuazione del trasgressore, all'avvio a trattamento dei rifiuti provvede il comune.

(2) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 43 (Sanzioni amministrative)  delibera sentenza

(1) Se la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

  1. il trasportatore che in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), omette di inviare al detentore entro i termini prescritti la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;
  2. il detentore che in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), omette di comunicare all'ufficio gestione rifiuti la mancata ricezione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmata ovvero non conserva la quarta copia controfirmata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;
  3. chi viola il divieto di abbandono di rifiuti di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    1. da euro 250,00 a euro 2.500,00, qualora trattasi di abbandono di rifiuti;
    2. da euro 250,00 a euro 750,00, qualora trattasi di abbandono di veicoli fuori uso;
    3. da euro 250,00 a euro 750,00 per metro cubo, qualora trattasi di abbandono di rifiuti di demolizione. 24)
  4. chiunque viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all'articolo 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro;
  5. chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro dei rifiuti di cui all'articolo 17 o non lo tiene secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale, è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    1. da 500 euro a 1.500 euro, qualora trattasi di produttori e detentori;
    2. da 1.500 euro a 4.500 euro, qualora trattasi di altri soggetti di cui all'articolo 17; 25)
  6. chiunque non effettua la denuncia annuale dei rifiuti di cui all'articolo 18 o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
    1. da 1.000 euro a 3.000 euro, qualora trattasi di produttori e detentori;
    2. da 2.000 euro a 6.000 euro, qualora trattasi di altri soggetti di cui all'articolo 18;
  7. se la denuncia annuale dei rifiuti è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 600 euro;
  8. chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 19 o non indica i dati previsti dalla Giunta provinciale o indica dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
    1. da 500 euro a 1.500 euro, qualora trattasi di produttori e detentori;
    2. da 1.500 euro a 4.500 euro, qualora trattasi di trasportatori e destinatari; 25)26)
  9. se le indicazioni nel registro dei rifiuti, nella denuncia annuale dei rifiuti e nel formulario di identificazione dei rifiuti di cui alle lettere e), f) e h) sono incomplete o inesatte ma i dati riportati nel registro dei rifiuti, nella denuncia annuale dei rifiuti e nel formulario di identificazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro;
  10. in caso di errori formali reiterati nella compilazione di più formulari di identificazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera h) ovvero quella di cui alla lettera i); viene applicata la sanzione prevista per un unico formulario, che può essere aumentata fino al triplo;
  11. chiunque non rilascia la conferma scritta di cui all'articolo 19, comma 3, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;
  12. nei casi di mancata conservazione per i periodi fissati dalla Giunta provinciale della conferma scritta di cui all'articolo 19, comma 3, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;
  13. in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di imballaggi disciplinati nel titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nelle relative disposizioni di attuazione si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  14. chiunque non ottempera ai provvedimenti di cui all'articolo 41, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

(1/bis) Le mancate denunce o le denunce di qualsiasi tipo in materia di gestione dei rifiuti che siano incomplete o presentate fuori termine non comportano danni irreversibili; per queste violazioni si applicano le norme procedurali di cui all’articolo 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. 27)

(2) I comuni sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative nel settore dei rifiuti urbani e prevedono per lo smaltimento illegale di rifiuti urbani sanzioni amministrative da un minimo di 50 euro a un massimo di 1.000 euro e per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di rifiuti sanzioni amministrative dal 10 al 100 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti comunali.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 297 - Sanzioni pecuniarie amministrative - vertono su diritti soggettivi - normativa sui rifiuti - difetto di giurisdizione - riproposizione della domanda davanti al giudice competente
24)
La lettera c) è stata sostituita dall'art. 25 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
25)
Le lettere e) e h) dell'art. 43, comma 1, sono state così sostituite dall'art. 16, comma 8, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
26)
La lettera h) dell'art. 43, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 31, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
27)
L'art. 43, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Capo II
Disposizioni transitorie e finali

Art. 44 (Modifica degli allegati)

(1) La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche e in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti, nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.

Art. 45 (Disposizioni transitorie e finanziarie)  delibera sentenza

(1) Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione della presente legge.

(2) Sino all'entrata in vigore degli atti emanati in esecuzione alla presente legge continuano a trovare applicazione:

  1. la deliberazione della Giunta provinciale 8 gennaio 2001, n. 35, concernente l'approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57;
  2. la deliberazione della Giunta provinciale 22 luglio 2002, n. 2681, concernente l'approvazione dei criteri di calcolo e di versamento dell'importo di cui all'articolo 8/bis della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57;
  3. la deliberazione della Giunta provinciale 4 aprile 2005, n. 1072, concernente disposizioni relative a bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

(3) Sino all'approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti restano in vigore tutti i programmi e tutte le norme attualmente vigenti in materia di programmazione e realizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.

(4) La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio in corso. Alla spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2006 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sui capitoli 21220.00, 21220.05 e 21220.07 del bilancio provinciale 2006 per gli interventi ai sensi delle leggi provinciali abrogate con l'articolo 46.

(5) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

(6) La Giunta provinciale può disciplinare le procedure e l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 20.28)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010 - Rifiuti - disciplina provinciale dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali
28)
L'art. 45, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 18, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

Art. 46 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

  1. la legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57, e successive modifiche;
  3. la legge provinciale 29 luglio 1986, n. 21;
  4. la legge provinciale 19 ottobre 1990, n. 20, e successive modifiche.

Il presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Allegato A
(articolo 3, comma 1, lettera a)

Composto dall'introduzione, dall'allegato A1 (Categorie di rifiuti) e dall'allegato A2 (Catalogo Europeo dei Rifiuti)

Introduzione

  • 1.  Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.
  • 2.  Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva (annotazione: riguarda le esenzioni dalla normativa sui rifiuti come per esempio i rifiuti radioattivi, le acque di scarico, ecc.).
  • 3.  I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
    • 3.1.  Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.
    • 3.2.  Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
    • 3.3.  Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
    • 3.4.  Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.
  • 4.  I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.
  • 5.  Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11(1) del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
    punto di infiammabilità <= 55 °C,
    una o più sostanze classificate(2) come molto tossiche in concentrazione totale >= 0,1%,
    una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale >=3%,
    una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >=25%,
    una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >= 1%,
    una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >= 5%,
    una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale >= 10%,
    una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale >= 20%,
    una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione >= 0,1%,
    una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione >= 1%,
    una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione >= 0,5%,
    una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione >= 5%,
    una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione >= 0,1%,
    una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione >= 1%.
  • 6.  Ai fini della presente decisione per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
  • 7.  Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica.
  • 8.  Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui all'articolo 2 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.
  • 9.  Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono state applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, nè nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

--------------------------------------------------------------

(1) L'espressione "sostanza tossica per il ciclo riproduttivo" è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Il termine "teratogena" è stato sostituito dall'espressione "sostanza tossica per il ciclo riproduttivo", in quanto più confacente dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H 10 dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

(2) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE del 7 giugno 1988 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche."

A 1 - Categorie di rifiuti

(Si riporta l'allegato I alla direttiva 75/442/CEE come modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE.)

Q1

Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati

Q2

Prodotti fuori norma

Q3

Prodotti scaduti

Q4

Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione

Q5

Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)

Q6

Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.)

Q7

Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)

Q8

Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)

Q9

Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)

Q10

Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)

Q11

Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)

Q12

Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da Pcb, ecc.)

Q13

Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata

Q14

Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)

Q15

Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni

Q16

Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

A 2 - Catalogo Europeo dei Rifiuti – CER

(Si riporta la decisione n. 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, modificata con le decisioni n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001.)

Indice

Capitoli dell'elenco

01

Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04

Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05

Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06

Rifiuti dei processi chimici inorganici

07

Rifiuti dei processi chimici organici

08

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa

09

Rifiuti dell'industria fotografica

10

Rifiuti provenienti da processi termici

11

Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13

Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14

Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16

Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18

Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

 

Codice rifiuto

 

Descrizione Rifiuto

01

 

Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01

 

rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

01 01 01

 

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02

 

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03

 

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04

*

sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05

*

altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06

 

sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07

*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08

 

polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09

 

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

01 04

 

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07

*

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08

 

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09

 

scarti di sabbia e argilla

01 04 10

 

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11

 

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12

 

sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13

 

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

01 05

 

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04

 

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05

*

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06

*

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07

 

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08

 

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02

 

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 01

 

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01

 

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02

 

scarti di tessuti animali

02 01 03

 

scarti di tessuti vegetali

02 01 04

 

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06

 

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07

 

rifiuti della silvicoltura

02 01 08

*

rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09

 

rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10

 

rifiuti metallici

02 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 02

 

rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01

 

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02

 

scarti di tessuti animali

02 02 03

 

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 03

 

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01

 

fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02

 

rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03

 

rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04

 

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 04

 

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01

 

terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02

 

carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 05

 

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01

 

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 06

 

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01

 

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02

 

rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 06 03

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

02 07

 

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01

 

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02

 

rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03

 

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04

 

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

03

 

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01

 

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01

 

scarti di corteccia e sughero

03 01 04

*

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05

 

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

03 02

 

rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01

*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02

*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03

*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04

*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05

*

altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99

 

prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03

 

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01

 

scarti di corteccia e legno

03 03 02

 

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05

 

fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07

 

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08

 

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09

 

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10

 

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

04

 

Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01

 

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01

 

carniccio e frammenti di calce

04 01 02

 

rifiuti di calcinazione

04 01 03

*

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04

 

liquido di concia contenente cromo

04 01 05

 

liquido di concia non contenente cromo

04 01 06

 

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07

 

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08

 

cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09

 

rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

04 02 09

 

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

 

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14

*

rifiuti provenienti da operazioni di finitura contenenti solventi organici

04 02 15

 

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16

*

tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 17

 

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21

 

rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22

 

rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

05

 

Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

05 01

 

rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02

*

fanghi da processi di dissalazione

05 01 03

*

morchie depositate sul fondo di serbatoi

05 01 04

*

fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05

*

perdite di olio

05 01 06

*

fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07

*

catrami acidi

05 01 08

*

altri catrami

05 01 09

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11

*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 01 12

*

acidi contenenti oli

05 01 13

 

fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14

 

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15

*

filtri di argilla esauriti

05 01 16

 

rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17

 

Bitumi

05 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

05 06

 

rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01

*

catrami acidi

05 06 03

*

altri catrami

05 06 04

 

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

05 07

 

rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01

*

rifiuti contenenti mercurio

05 07 02

 

rifiuti contenenti zolfo

05 07 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06

 

Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 01

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01

*

acido solforico ed acido solforoso

06 01 02

*

acido cloridrico

06 01 03

*

acido fluoridrico

06 01 04

*

acido fosforico e fosforoso

06 01 05

*

acido nitrico e acido nitroso

06 01 06

*

altri acidi

06 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 02

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01

*

idrossido di calcio

06 02 03

*

idrossido di ammonio

06 02 04

*

idrossido di sodio e di potassio

06 02 05

*

altre basi

06 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 03

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11

*

sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13

*

sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14

 

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15

*

ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16

 

ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 04

 

rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03

*

rifiuti contenenti arsenico

06 04 04

*

rifiuti contenenti mercurio

06 04 05

*

rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 05

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 02

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 06 05 02

06 06

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02

*

rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03

 

rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 07

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01

*

rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02

*

carbone attivo dalla produzione di cloro

06 07 03

*

fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04

*

soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto

06 07 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 08

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02

*

rifiuti contenenti clorosilano pericoloso

06 08 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 09

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02

 

scorie fosforose

06 09 03

*

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04

 

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 10

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02

*

rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 11

 

rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01

 

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

06 13

 

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01

*

prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02

*

carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03

 

nerofumo

06 13 04

*

rifiuti dalla lavorazione dell'amianto

06 13 05

*

Fuliggine

06 13 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

07

 

Rifiuti dei processi chimici organici

07 01

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01

*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03

*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04

*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07

*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08

*

altri fondi e residui di reazione

07 01 09

*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 01 10

*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti.

07 02

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01

*

soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 02 03

*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04

*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07

*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08

*

altri fondi e residui di reazione

07 02 09

*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 02 10

*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13

 

rifiuti plastici

07 02 14

*

rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15

 

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16

*

rifiuti contenenti silicone pericoloso

07 02 17

 

rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16

07 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

07 03

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01

*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03

*

solventi organici alogenti, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04

*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07

*

fondi e residui di reazione alogenati

07 03 08

*

altri fondi e residui di reazione

07 03 09

*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 03 10

*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui al punto 07 03 11

07 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

07 04

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

07 04 01

*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03

*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04

*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 07

*

fondi e residui di reazione alogenati

07 04 08

*

altri fondi e residui di reazione

07 04 09

*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 04 10

*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13

*

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

07 05

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01

*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03

*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04

*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07

*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08

*

altri fondi e residui di reazione

07 05 09

*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10

*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13

*

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14

 

rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

07 06

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01

*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03

*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04

*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07

*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08

*

altri fondi e residui di reazione

07 06 09

*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10

*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

07 07

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01

*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03

*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04

*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07

*

fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08

*

altri fondi e residui di reazione

07 07 09

*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10

*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

08

 

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

08 01

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

08 01 11

*

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12

 

pitture di scarto e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13

*

fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14

 

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15

*

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16

 

fanghi acquosi contenenti pitture o vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 15

08 01 17

*

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18

 

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19

*

sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20

 

sospensioni acquose contenenti pitture o vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21

*

residui di vernici o di sverniciatori

08 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

08 02

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01

 

polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02

 

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03

 

sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

08 03

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07

 

fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08

 

rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12

*

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13

 

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14

*

fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15

 

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16

*

residui di soluzioni chimiche per incisione

08 03 17

*

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18

 

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19

*

oli dispersi

08 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

08 04

 

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09

*

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10

 

adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11

*

fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12

 

fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13

*

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14

 

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15

*

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16

 

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti diversi da quelli di cui al punto 08 04 15

08 04 17

*

olio di resina

08 04 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

08 05

 

rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01

*

isocianati di scarto

09

 

Rifiuti dell'industria fotografica

09 01

 

rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01

*

soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02

*

soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03

*

soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04

*

soluzioni fissative

09 01 05

*

soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

09 01 06

*

rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07

 

carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08

 

carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10

 

macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11

*

macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03

09 01 12

 

macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13

*

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10

 

Rifiuti prodotti da processi termici

10 01

 

rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01

 

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02

 

ceneri leggere di carbone

10 01 03

 

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04

*

ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05

 

rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07

 

rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09

*

acido solforico

10 01 13

*

ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante

10 01 14

*

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15

 

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16

*

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17

 

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18

*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19

 

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 0118

10 01 20

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22

*

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23

 

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24

 

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25

 

rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26

 

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti.

10 02

 

rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 01

 

rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02

 

scorie non trattate

10 02 07

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08

 

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui al punto 10 02 07

10 02 10

 

scaglie di laminazione

10 02 11

*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti olio

10 02 12

 

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13

*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14

 

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15

 

altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 03

 

rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02

 

frammenti di anodi

10 03 04

*

scorie della produzione primaria

10 03 05

 

rifiuti di allumina

10 03 08

*

scorie saline della produzione secondaria

10 03 09

*

scorie nere della produzione secondaria

10 03 15

*

schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16

 

schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17

*

rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi

10 03 18

 

rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19

*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20

 

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21

*

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22

 

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 23

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24

 

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25

*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26

 

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27

*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 28

 

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29

*

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30

 

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 04

 

rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01

*

scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02

*

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03

*

arsenato di calcio

10 04 04

*

polveri dai gas di combustione

10 04 05

*

altre polveri e particolato

10 04 06

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07

*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09

*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10

 

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 05

 

rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01

 

scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03

*

polveri dei gas di combustione

10 05 04

 

altre polveri e particolato

10 05 05

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 06

*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08

*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09

 

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10

*

scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11

 

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 06

 

rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01

 

scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02

 

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03

*

polveri dai gas di combustione

10 06 04

 

altre polveri e particolato

10 06 06

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07

*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09

*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10

 

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 07

 

rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01

 

scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02

 

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03

 

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04

 

altre polveri e particolato

10 07 05

 

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07

*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08

 

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 08

 

rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04

 

polveri e particolato

10 08 08

*

scorie salate della produzione primaria e secondaria

10 08 09

 

altre scorie

10 08 10

*

impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11

 

impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12

*

rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13

 

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14

 

frammenti di anodi

10 08 15

*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 08 16

 

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17

*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18

 

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19

*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20

 

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 09

 

rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03

 

scorie di fusione

10 09 05

*

forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06

 

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07

*

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08

 

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09

*

polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10

 

polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11

*

altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12

 

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13

*

leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 09 14

 

leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15

*

scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16

 

scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 10

 

rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03

 

scorie di fusione

10 10 05

*

forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06

 

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07

*

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08

 

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09

*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10

 

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11

*

altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12

 

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13

*

leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 10 14

 

leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15

*

scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16

 

scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 11

 

rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03

 

scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05

 

polveri e particolato

10 11 09

*

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10

 

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11

*

rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 12

 

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13

*

lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose

10 11 14

 

lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16

 

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17

*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18

 

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20

 

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 12

 

rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01

 

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 03

 

polveri e particolato

10 12 05

 

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06

 

stampi di scarto

10 12 08

 

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10

 

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11

*

rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12

 

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 13

 

rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01

 

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04

 

rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06

 

polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07

 

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09

*

rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto

10 13 10

 

rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11

 

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13

 

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14

 

rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

10 14

 

rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01

*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11

 

Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 01

 

rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05

*

acidi di decapaggio

11 01 06

*

acidi non specificati altrimenti

11 01 07

*

basi di decapaggio

11 01 08

*

fanghi di fosfatazione

11 01 09

*

fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10

 

fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11

*

soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12

 

soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13

*

rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14

 

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15

*

eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16

*

resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98

*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

11 02

 

rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 2

*

rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03

 

rifiuti dalla produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05

*

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06

 

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05

11 02 07

*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

11 03

 

rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01

*

rifiuti contenenti cianuro

11 03 02

*

altri rifiuti

11 05

 

rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01

 

zinco solido

11 05 02

 

ceneri di zinco

11 05 03

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04

*

fondente esaurito

11 05 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

12

 

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01

 

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01

 

limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02

 

polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03

 

limatura e trucioli di metalli non ferrosi

12 01 04

 

polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05

 

limature e trucioli di materiali plastici

12 01 06

*

oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07

*

oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08

*

emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09

*

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10

*

oli sintetici per macchinari

12 01 12

*

cere e grassi esauriti

12 01 13

 

rifiuti di saldatura

12 01 14

*

fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15

 

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16

*

materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose

12 01 17

 

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18

*

fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19

*

oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20

*

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21

 

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

12 03

 

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)

12 03 01

*

soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02

*

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13

 

Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01

 

scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01

*

oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)

13 01 04

*

emulsioni clorurate

13 01 05

*

emulsioni non clorurate

13 01 09

*

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10

*

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11

*

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12

*

oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13

*

altri oli per circuiti idraulici

13 02

 

scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04

*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05

*

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06

*

scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07

*

olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

13 02 08

*

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03

 

oli isolanti e termoconduttori di scarto

13 03 01

*

oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06

*

oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07

*

oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08

*

oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09

*

oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10

*

altri oli isolanti e termoconduttori

13 04

 

oli di sentina

13 04 01

*

oli di sentina della navigazione interna

13 04 02

*

oli di sentina delle fognature dei moli

13 04 03

*

altri oli di sentina della navigazione

13 05

 

prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01

*

rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02

*

fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03

*

fanghi da collettori

13 05 06

*

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 07

*

acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 05 08

*

miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07

 

rifiuti di carburanti liquidi

13 07 01

*

olio combustibile e carburante diesel

13 07 02

*

Petrolio

13 07 03

*

altri carburanti (comprese le miscele)

13 08

 

rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01

*

fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

13 08 02

*

altre emulsioni

13 08 99

*

rifiuti non specificati altrimenti

14

 

Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

14 06

 

solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

14 06 01

*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02

*

altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03

*

altri solventi e miscele di solventi

14 06 04

*

fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05

*

fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15

 

Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01

 

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01

 

imballaggi in carta e cartone

15 01 02

 

imballaggi in plastica

15 01 03

 

imballaggi in legno

15 01 04

 

imballaggi metallici

15 01 05

 

imballaggi in materiali compositi

15 01 06

 

imballaggi in materiali misti

15 01 07

 

imballaggi in vetro

15 01 09

 

imballaggi in materia tessile

15 01 10

*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11

*

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02

 

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02

*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03

 

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16

 

Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01

 

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03

 

pneumatici fuori uso

16 01 04

*

veicoli fuori uso

16 01 06

 

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose

16 01 07

*

filtri dell'olio

16 01 08

*

componenti contenenti mercurio

16 01 09

*

componenti contenenti PCB

16 01 10

*

componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11

*

pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12

 

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13

*

liquidi per freni

16 01 14

*

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15

 

liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16

 

serbatoi per gas liquido

16 01 17

 

metalli ferrosi

16 01 18

 

metalli non ferrosi

16 01 19

 

Plastica

16 01 20

 

Vetro

16 01 21

*

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

 

componenti non specificati altrimenti

16 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

16 02

 

scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09

*

trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10

*

Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11

*

Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF

16 02 12

*

Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13

*

Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (2) diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 14

 

Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15

*

componenti pericolose rimosse da apparecchiature fuori uso

16 02 16

 

componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15

16 03

 

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03

*

rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 04

 

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05

*

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06

 

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 04

 

esplosivi di scarto

16 04 01

*

munizioni di scarto

16 04 02

*

fuochi artificiali di scarto

16 04 03

*

altri esplosivi di scarto

16 05

 

gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

16 05 04

*

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05

 

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06

*

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07

*

sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08

*

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09

 

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06

 

batterie ed accumulatori

16 06 01

*

batterie al piombo

16 06 02

*

batterie al nichel-cadmio

16 06 03

*

batterie contenenti mercurio

16 06 04

 

batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05

 

altre batterie e accumulatori

16 06 06

*

elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07

 

rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

16 07 08

*

rifiuti contenenti olio

16 07 09

*

rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

16 08

 

catalizzatori esauriti

16 08 01

 

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02

*

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03

 

catalizzatori esauriti contenenti altri metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04

 

catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

16 08 05

*

catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06

*

liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07

*

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09

 

sostanze ossidanti

16 09 01

*

permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02

*

cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03

*

perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04

*

sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 01

*

soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10

 

rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 02

 

soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03

*

concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04

 

concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11

 

scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01

*

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 02

 

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03

*

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 04

 

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05

*

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06

 

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17

 

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 01

 

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01

 

Cemento

17 01 02

 

Mattoni

17 01 03

 

mattonelle e ceramiche

17 01 06

*

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07

 

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02

 

legno, vetro e plastica

17 02 01

 

Legno

17 02 02

 

Vetro

17 02 03

 

Plastica

17 02 04

*

vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03

 

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01

*

miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02

 

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03

*

catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04

 

metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01

 

rame, bronzo, ottone

17 04 02

 

Alluminio

17 04 03

 

Piombo

17 04 04

 

Zinco

17 04 05

 

ferro e acciaio

17 04 06

 

Stagno

17 04 07

 

metalli misti

17 04 09

*

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10

*

cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11

 

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05

 

terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 03

*

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04

 

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05

*

fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose

17 05 06

 

fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05

17 05 07

*

pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08

 

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06

 

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01

*

materiali isolanti contenenti amianto

17 06 03

*

altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04

 

materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05

*

materiali da costruzione contenenti amianto

17 08

 

materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01

*

materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17 08 02

 

materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09

 

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 01

*

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02

*

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03

*

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04

 

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18

 

Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01

 

rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01

 

oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02

 

parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (eccetto 18 01 03)

18 01 03

*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04

 

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06

*

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07

 

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08

*

medicinali citotossici e citostatici

18 01 09

 

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10

*

rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02

 

rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01

 

oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02

*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03

 

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05

*

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06

 

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07

*

medicinali citotossici e citostatici

18 02 08

 

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19

 

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01

 

rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02

 

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05

*

residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06

*

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07

*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10

*

carbone attivo esaurito, inpiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11

*

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12

 

ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13

*

ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14

 

ceneri leggere diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15

*

ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16

 

polveri di caldaia diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17

*

rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18

 

rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19

 

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

19 02

 

rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03

 

miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04

*

miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05

*

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06

 

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07

*

oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08

*

rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09

*

rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10

 

rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11

*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

19 03

 

rifiuti stabilizzati/solidificati (4)

19 03 04

*

rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati

19 03 05

 

rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06

*

rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07

 

rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04

 

rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01

 

rifiuti vetrificati

19 04 02

*

ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03

*

fase solida non vetrificata

19 04 04

 

rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05

 

rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01

 

parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02

 

parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03

 

composti fuori specifica

19 05 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

19 06

 

rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03

 

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04

 

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05

 

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06

 

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

19 07

 

percolato di discarica

19 07 02

*

percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03

 

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08

 

rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01

 

Vaglio

19 08 02

 

rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05

 

fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06

*

resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07

*

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 08 08

*

rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09

 

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili

19 08 10

*

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11

*

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12

 

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13

*

fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14

 

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

19 09

 

rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

10 09 01

 

rifiuti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02

 

fanghi prodotti da processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03

 

fanghi prodotti da processi di decarbonatazione

19 09 04

 

carbone attivo esaurito

19 09 05

 

resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06

 

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

19 10

 

rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01

 

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

 

rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03

*

fluff-frazione leggera e polveri, contenente sostanze pericolose

19 10 04

 

fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 05

*

altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06

 

altre frazioni diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11

 

rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

19 11 01

*

filtri di argilla esauriti

19 11 02

*

catrami acidi

19 11 03

*

rifiuti liquidi acquosi

19 11 04

*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05

*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07

*

rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

19 11 99

 

rifiuti non specificati altrimenti

19 12

 

rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01

 

carta e cartone

19 12 02

 

metalli ferrosi

19 12 03

 

metalli non ferrosi

19 12 04

 

plastica e gomma

19 12 05

 

Vetro

19 12 06

*

legno contenente sostanze pericolose

19 12 07

 

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

 

prodotti tessili

19 12 09

 

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10

 

rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 11

*

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12

 

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13

 

rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01

*

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02

 

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03

*

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04

 

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05

*

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06

 

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07

*

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08

 

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20

 

 

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01

 

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01

 

carta e cartone

20 01 02

 

Vetro

20 01 08

 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10

 

Abbigliamento

20 01 11

 

prodotti tessili

20 01 13

*

Solventi

20 01 14

*

Acidi

20 01 15

*

sostanze alcaline

20 01 17

*

prodotti fotochimici

20 01 19

*

Pesticidi

20 01 21

*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23

*

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25

 

oli e grassi alimentari

20 01 26

*

oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01 27

*

vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

20 01 28

 

vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29

*

detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 30

 

detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31

*

medicinali citotossici e citostatici

20 01 32

 

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33

*

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34

 

batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35

*

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)

20 01 36

 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37

*

legno, contenente sostanze pericolose

20 01 38

 

legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39

 

Plastica

20 01 40

 

Metallo

20 01 41

 

rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99

 

altre frazioni non specificate altrimenti

20 02

 

rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01

 

rifiuti biodegradabili

20 02 02

 

terra e roccia

20 02 03

 

altri rifiuti non biodegradabili

20 03

 

altri rifiuti urbani

20 03 01

 

rifiuti urbani non differenziati

20 03 02

 

rifiuti dei mercati

20 03 03

 

residui della pulizia stradale

20 03 04

 

fanghi delle fosse settiche

20 03 06

 

rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07

 

rifiuti ingombranti

20 03 99

 

rifiuti urbani non specificati altrimenti

(1) La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

(3) Ai fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione delle sostanze pericolose determina quali metalli di transizione e quali composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.

(4) I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

(5) Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

(6) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."

Allegato B
(articolo 3, comma 1, lettera l)

Operazioni di smaltimento

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 25 luglio 1975 sui rifiuti, modificata con la direttiva 91/156/CEE, infine modificata con la direttiva 91/692/CEE, conformata con la decisione della Commissione 96/350/CE del 24 maggio 1996, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

  • D1  Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
  • D2  Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
  • D3  Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
  • D4  Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
  • D5  Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
  • D6  Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
  • D7  Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
  • D8  Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
  • D9  Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
  • D10  Incenerimento a terra
  • D11  Incenerimento in mare
  • D12  Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
  • D13  Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
  • D14  Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
  • D15  Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Allegato C
(articolo 3, comma 1, lettera k)

Operazioni di recupero

NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 25 luglio 1975 sui rifiuti, modificata con la direttiva 91/156/CEE, infine modificata con la direttiva 91/692/CEE, conformata con la decisione della Commissione 96/350/CE del 24 maggio 1996,, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

  • R1  Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
  • R2  Rigenerazione/recupero di solventi
  • R3  Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
  • R4  Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
  • R5  Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
  • R6  Rigenerazione degli acidi o delle basi
  • R7  Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
  • R8  Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
  • R9  Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
  • R10  Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
  • R11  Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
  • R12  Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
  • R13  Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Allegato D (1)
(articolo 15, comma 1)

Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (2)
(I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango)

Allegato D 1

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato F e che consistono in:

  • 1.  Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
  • 2.  Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
  • 3.  Prodotti per la protezione del legno
  • 4.  Biocidi e prodotti fitosanitari
  • 5.  Residui di prodotti utilizzati come solventi
  • 6.  Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
  • 7.  Sali per rinvenimento contenenti cianuri
  • 8.  Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
  • 9.  Miscugli olio/acqua o idrocarburo/ acqua, emulsioni
  • 10.  Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)
  • 11.  Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
  • 12.  Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
  • 13.  Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
  • 14.  Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
  • 15.  Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
  • 16.  Prodotti di laboratori fotografici
  • 17.  Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
  • 18.  Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

Allegato D 2

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato E, aventi delle caratteristiche elencate nell'allegato F e consistenti in

  • 19.  Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
  • 20.  Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
  • 21.  Sostanze inorganiche senza metalli nè composti metallici
  • 22.  Scorie e/o ceneri
  • 23.  Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
  • 24.  Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
  • 25.  Polveri metalliche
  • 26.  Materiali catalitici usati
  • 27.  Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
  • 28.  Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
  • 29.  Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
  • 30.  Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
  • 31.  Residui di decarbonazione
  • 32.  Residui di colonne scambiatrici di ioni
  • 33.  Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
  • 34.  Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
  • 35.  Materiale contaminato
  • 36.  Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato E
  • 37.  Accumulatori e pile elettriche
  • 38.  Oli vegetali
  • 39.  Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato F
  • 40.  Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato E, aventi delle caratteristiche elencate nell'allegato F

Allegato E (1)

Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato D2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato F (2)

Rifiuti aventi come costituenti:

  • C1  Berillio, composti del berillio
  • C2  Composti del vanadio
  • C3  Composti del cromo esavalente
  • C4  Composti del cobalto
  • C5  Composti del nichel
  • C6  Composti del rame
  • C7  Composti dello zinco
  • C8  Arsenico, composti dell'arsenico
  • C9  Selenio, composti del selenio
  • C10  Composti dell'argento
  • C11  Cadmio, composti del cadmio
  • C12  Composti dello stagno
  • C13  Antimonio, composti dell'antimonio
  • C14  Tellurio, composti del tellurio
  • C15  Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
  • C16  Mercurio, composti del mercurio
  • C17  Tallio, composti del tallio
  • C18  Piombo, composti del piombo
  • C19  Solfuri inorganici
  • C20  Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
  • C21  Cianuri inorganici
  • C22  I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
  • C23  Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
  • C24  Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
  • C25  Amianto (polvere e fibre)
  • C26  Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
  • C27  Metallocarbonili
  • C28  Perossidi
  • C29  Clorati
  • C30  Perclorati
  • C31  Azoturi
  • C32  PCB e/o PCT
  • C33  Composti farmaceutici o veterinari
  • C34  Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
  • C35  Sostanze infettive
  • C36  Oli di creosoto
  • C37  Isocianati, tiocianati
  • C38  Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
  • C39  Fenoli, composti fenolati
  • C40  Solventi alogenati
  • C41  Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
  • C42  Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
  • C43  Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
  • C44  Ammine alifatiche
  • C45  Ammine aromatiche
  • C46  Eteri
  • C47  Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato
  • C48  Composti organici dello zolfo
  • C49  Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
  • C50  Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate
  • C51  Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

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(1) Trattasi dell'allegato II alla direttiva 91/689/CEE

(2) Alcune ripetizioni rispetto ai tipi generici di rifiuti pericolosi dell'allegato D sono fatte intenzionalmente.

Allegato F (1)
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

  • H1  "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
  • H2"  Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
  • H3-A  "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
    liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°·C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
  • H3-B  "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°·C e inferiore o pari a 55°·C;
  • H4  "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
  • H5  "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
  • H6  "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
  • H7  "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
  • H8  "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
  • H9  "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
  • H10  "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
  • H11  "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
  • H12  Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
  • H13  Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
  • H14  "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

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Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/ CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III alla direttiva 91/689/ CEE.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE

(1) Trattasi dell'allegato III alla direttiva 91/689/CEE.

Allegato G (1)
(articolo 37)

Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi

  • 1.  Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
    • -  Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per - garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
    • -  Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
    • -  Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.
  • 2.  Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
    I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
    • -  le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
    • -  possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
    • -  osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
  • 3.  Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
    • a)  Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
      L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
    • b)  Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
      I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.
    • c)  Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
      I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
    • d)  Imballaggi biodegradabili
      I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

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(1) Allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.

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