(1) Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituita la Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario.
(2) La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della provincia di Bolzano ritenga, o i suoi aventi causa ritengano, che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto:
- che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia o in entrambe, conseguente a un’azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria;
- che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o irregolare informazione;
- che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche non attribuibili a uno specifico esercente una professione sanitaria.
(3) La Commissione conciliativa è un organismo indipendente e imparziale. La sua attività è caratterizzata dal fatto che il procedimento conciliativo è facoltativo e gratuito e che i suoi provvedimenti e le sue proposte di conciliazione non sono vincolanti.
(4) La Commissione conciliativa è nominata dalla Giunta provinciale per tre anni ed è composta da:
- due avvocati/avvocate, scelti/scelte rispettivamente tra una terna di nominativi proposta dall’Ordine degli Avvocati di Bolzano; uno di essi/una di esse svolge la funzione di presidente;
- un medico con specializzazione in medicina legale, che non ha alcun rapporto professionale con il servizio sanitario provinciale, scelta/scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano fra docenti universitari, fra dirigenti medici che hanno prestato servizio per almeno dieci anni presso enti del servizio sanitario pubblico o altri enti pubblici oppure fra dirigenti medici liberi professionisti in attività da almeno 15 anni. 8)
(5) La Giunta provinciale nomina un membro supplente per ogni componente della Commissione. Alla scadenza del mandato, i membri della Commissione possono essere riconfermati.
(6) In casi particolarmente complessi, nei quali le competenze specialistiche dei membri della Commissione conciliativa non sono sufficienti per una valutazione, la Commissione può richiedere la perizia di una consulente tecnica esterna/un consulente tecnico esterno.
(7) Ai membri della Commissione conciliativa è corrisposta in deroga alla disciplina di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, un'indennità pari a 60,00 euro per ogni ora di seduta, di preparazione delle sedute e di altra attività necessaria al funzionamento della Commissione conciliativa. L’indennità per le ore di preparazione delle sedute viene liquidata previa verifica della Ripartizione provinciale Salute. L’indennità è adeguata annualmente all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Ai membri della Commissione conciliativa spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base alla disciplina di missione prevista per il personale provinciale.
(8) La collaborazione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione conciliativa sono regolati con regolamento di esecuzione. 9) 10)