(1) Per le aree edificabili l’indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.
(2) L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di interventi di riforma economico-sociale. 31)
(3) Nelle zone di espansione per l’edilizia residenziale in cui parte della cubatura è destinata all’edilizia residenziale privata, per le aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari l’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento in ragione del plusvalore delle aree destinate all’edilizia residenziale privata. Per la quota parte delle aree delle zone d’espansione eventualmente ceduta in eccesso rispetto a quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l’indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene.
(4) Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale è determinato tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti.
(5) Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione e di impianti per la produzione di energia, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 1. Se accanto all’attività istituzionale viene svolta anche un’attività produttiva, se ne dovrà tenere conto per la determinazione dell’indennità dovuta per l’imposizione della servitù. Lo stesso vale anche per impianti già attivi il cui esercizio è stato esteso successivamente all’imposizione della servitù per un’attività di tipo produttivo. 32)
(6) Nel caso di espropriazione di aree, anche edificate, finalizzate al conseguimento di obiettivi di equilibrio e di sviluppo socio-economico e produttivo e alla conservazione o al miglioramento del livello occupazionale, concessionabili, anche parzialmente, per un periodo comunque non superiore a 30 anni, nel rispetto delle procedure comunitarie, e per un canone determinato tra il due ed il quattro per cento dell’indennità di espropriazione in ragione dell’ubicazione e dell’andamento del ciclo congiunturale, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 2.33)