(1) Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo sono effettuate nel rispetto di quanto indicato nel progetto di gestione, approvato ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite con l'atto di approvazione del progetto.
(2) Almeno quattro mesi prima dell'effettuazione di operazioni di svaso, sfangamento o spurgo, che possono provocare intorbidimento dell'acqua o repentini aumenti di portata, il gestore ne dà comunicazione all'Agenzia ed alle Ripartizioni provinciali Foreste nonché Opere idrauliche ed agli acquicoltori, fornendo un programma di sintesi delle attività previste e delle eventuali cautele da adottare. 26)
(3) Le comunicazioni di cui al comma 2 sono affisse dai comuni rivieraschi agli albi pretori, nonché pubblicati per estratto a cura del gestore su almeno due quotidiani locali, uno di lingua italiana e uno di lingua tedesca.