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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 57 (Progetto di gestione)

(1)  Il progetto di gestione predisposto dal gestore e approvato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della legge provinciale, è finalizzato a:

  1. definire il programma delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, connesse alle attività di manutenzione dell'impianto, necessarie per assicurare il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile dell'invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
  2. definire i provvedimenti da porre in essere durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nel piano di tutela delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati.

(2)  Copia del progetto viene conservata presso l'ufficio locale del gestore, a disposizione dell'autorità preposta al controllo. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e dalle successive disposizioni d'attuazione.

(3)  Il progetto di gestione contiene, di norma, le seguenti informazioni:

  1. la motivazione della necessità di svaso, sfangamento o spurgo;
  2. il volume di materiale solido sedimentato nell'invaso al momento della redazione del progetto ed il volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nell'invaso;
  3. le caratteristiche chimiche e fisiche dei sedimenti e, ove necessario, il saggio biologico dei sedimenti per evidenziare eventuali effetti tossici. La raccolta dei dati è necessaria per ottenere informazioni sulla provenienza del materiale solido sedimentato nell'invaso, sulla erodibilità dei suoli del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento e sull'influenza delle attività antropiche che gravitano sul medesimo bacino idrografico;
  4. le caratteristiche qualitative delle acque invasate;
  5. la quantità e la qualità del materiale in sospensione nelle acque normalmente rilasciate nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
  6. i modi, i tempi e la data dell'esecuzione delle operazioni ed il paragone con le soluzioni alternative possibili .

(4)  Le indagini qualitative di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3 sono effettuate in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(5)  Il progetto di gestione, nel caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, indica:

  1. il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dall'invaso;
  2. le modalità di rimozione del materiale;
  3. la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere;
  4. le modalità di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale rimosso, da individuare in relazione alle caratteristiche dell'ambiente destinato a ricevere i materiali asportati, o ad altra sua riutilizzazione consentita, considerando, tra l'altro, in relazione alle sue caratteristiche di qualità, il suo utilizzo per colmate o per l'ammendamento di terreni agricoli;
  5. le aree di dislocazione del materiale rimosso, che sono poste in condizioni di sicurezza idraulica, sia per quanto riguarda la stabilità degli ammassi, sia per quanto riguarda l'esposizione a fenomeni erosivi.

(6)  Il progetto di gestione, nel caso di rilascio a valle dei sedimenti, indica i seguenti dati:

  1. i livelli e la persistenza delle concentrazioni, che non possono essere superati durante le attività di svaso, sfangamento e spurgo. Questi valori sono conformi alle prescrizioni contenute nel piano di tutela delle acque e agli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con specifico riferimento agli usi potabili ed alla vita acquatica;
  2. il programma operativo delle attività di svaso ovvero di spurgo dell'invaso è redatto tenendo conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche presenti, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e alle prime fasi di sviluppo, in modo da minimizzare gli effetti negativi sull'equilibrio del sistema acquatico a monte e a valle dello sbarramento. In caso di necessità possono essere previsti adeguati interventi di ripopolamento delle specie ittiche o altre misure di compensazione, da porre a carico del gestore, per ripristinare le condizioni ecologiche antecedenti le operazioni di spurgo o migliorare l'habitat acquatico;
  3. il volume di materiale che, tramite corrente idrica, si prevede di rimuovere dall'invaso per ciascuna operazione di spurgo;
  4. il volume d'acqua da rilasciare, la durata e la presunta portata media e massima, nel rispetto dei limiti di concentrazione prefissati dallo stesso progetto di gestione, tenendo conto delle caratteristiche dell'invaso e del corso d'acqua ricettore, per ciascuna operazione di svaso ovvero di spurgo;
  5. i sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di svaso ovvero di spurgo;
  6. la durata delle attività di svaso ovvero di spurgo e la presunta portata media e massima, da rilasciare a conclusione delle operazioni di svaso ovvero di spurgo, in modo che l'alveo del corpo ricettore sia ripulito al meglio del materiale sedimentatosi;
  7. l'elenco dei comuni rivieraschi interessati, posti a valle dello sbarramento e compresi in una distanza prefissata nel progetto di gestione, misurata lungo l'asta fluviale, nonché quelli confinanti con l'invaso;
  8. l'indicazione delle tipologie degli effetti potenziali dovuti alle operazioni di svaso ovvero di spurgo, a valle dello sbarramento, e delle misure adottate per mitigarli, nel rispetto degli obiettivi di qualità ed a garanzia della salvaguardia delle popolazioni ed infrastrutture presenti a valle dell'invaso e nelle sue immediate vicinanze, della vita acquatica e degli altri usi della risorsa idrica, del regime idrologico nonché della capacità di tollerare accumuli temporanei dei materiali di sedimentazione;
  9. le azioni di prevenzione atte a non pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso.

(7)  Nel progetto di gestione sono previste modalità di utilizzazione degli scarichi di fondo, in corrispondenza degli eventi di piena, volte a soddisfare le seguenti esigenze:

  1. garantire la funzionalità degli scarichi di fondo, a fronte dei fenomeni di interrimento;
  2. ricostituire il trasporto solido a valle degli sbarramenti;
  3. modulare le condizioni di deflusso a valle degli sbarramenti, ricorrendo alle possibilità di laminazione dell'invaso.

(8)  Il progetto di gestione viene periodicamente aggiornato dal gestore, anche su richiesta dell'Agenzia, sulla base della compatibilità delle operazioni di svaso, di sfangamento e di spurgo di ogni singolo impianto con il conseguimento degli obiettivi di qualità fissati dal piano di tutela delle acque nonché sulla base delle nuove conoscenze acquisite in materia e dei risultati ottenuti nel corso di precedenti operazioni di svaso.

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