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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

CAPO I
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Art. 1 (Smaltimento dei fanghi da parte dei comuni)

(1)  I comuni provvedono all'estrazione ed allo smaltimento del fango dei sistemi di smaltimento individuali delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, di seguito denominata legge provinciale, raggiungibili tramite una strada che permetta l'accesso ai mezzi di autospurgo. Negli altri casi, il compito di provvedere all'estrazione ed allo smaltimento del fango spetta al titolare dello scarico.

Art. 2 (Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione)

(1)  I comuni, tenuto conto delle particolari esigenze locali, adottano entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un regolamento per il servizio di fognatura e depurazione.

(2)  Il regolamento per il servizio di fognatura e di depurazione è redatto secondo il regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale e disciplina:

  1. le caratteristiche tecniche degli allacciamenti alla rete fognaria;
  2. i limiti all'utilizzo e le condizioni per lo scarico delle acque reflue;
  3. la manutenzione degli allacciamenti;
  4. l'obbligo di allacciamento e l'accesso per il controllo;
  5. il pretrattamento delle acque di scarico;
  6. le prescrizioni inerenti la gestione delle acque meteoriche;
  7. i provvedimenti sostitutivi.

Art. 3 (Piano generale di smaltimento delle acque)

(1)  I comuni predispongono entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un piano generale per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche degli agglomerati (PGA). Il piano contiene:

  1. il sistema fognario delle zone servite e relativi abitanti equivalenti, di seguito denominati a.e;
  2. la planimetria della rete fognaria con informazioni relative alle caratteristiche delle tubazioni, pozzetti, opere speciali e punti di scarico;
  3. lo stato degli impianti;
  4. gli interventi di adeguamento, di ampliamento della rete fognaria e tempi di attuazione;
  5. la delimitazione delle zone da allacciarsi nei prossimi dieci anni;
  6. gli interventi per la corretta gestione delle acque meteoriche.

(2)  Le reti fognarie pubbliche, quando possibile, sono posate sul suolo pubblico. Nelle strade provinciali e statali extraurbane la posa di reti fognarie è ammessa solo in caso di necessità tecnica.

(3)  Il gestore del servizio di fognatura, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo con i proprietari dei terreni necessari per la posa della rete fognaria, avvia il procedimento per l'imposizione di servitù.

Art. 4 (Progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie)

(1)  La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie avvengono secondo le migliori tecniche disponibili, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, della legge provinciale, tenendo conto:

  1. dei requisiti per il trattamento delle acque reflue;
  2. del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
  3. della necessità di impedire eventuali fuoriuscite di acque reflue e infiltrazioni di acque estranee;
  4. della necessità di limitare l'inquinamento dei corpi idrici, derivante dagli scaricatori di piena e di sicurezza.

(2)  I progetti delle reti fognarie contengono almeno quanto segue:

  1. delimitazione del territorio da servire con indicazione della destinazione urbanistica delle aree e degli sviluppi futuri;
  2. acque reflue domestiche e industriali che vengono scaricate nella rete fognaria con indicazione degli abitanti equivalenti, della quantità e delle caratteristiche delle acque reflue nonché una valutazione degli sviluppi futuri;
  3. sistema fognario scelto, cioè fognatura mista oppure separata, con relativa motivazione;
  4. superficie del bacino allacciato e calcolo dell'entità dell'immissione delle acque meteoriche;
  5. dimensionamento della rete fognaria, delle vasche di ritenzione pioggia e degli scaricatori di piena e di sicurezza, tenendo conto delle condizioni del ricettore;
  6. eventuali impianti di trattamento delle acque meteoriche prima dell'immissione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo IV e delle condizioni del ricettore;
  7. le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento.

(3)  I materiali e le modalità costruttive impiegati per la realizzazione di reti fognarie corrispondono ai requisiti ed alle prescrizioni contenute nelle condizioni generali di appalto predisposte dalla Provincia. La tenuta delle tubazioni, dei pozzetti e delle opere speciali deve essere certificata prima della messa in esercizio in conformità alle disposizioni della norma europea UNI EN 1610.

(5)  Il gestore della rete fognaria garantisce un'adeguata manutenzione del sistema di convogliamento delle acque reflue urbane, istituendo un servizio di controllo efficiente ed effettuando tempestivamente le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie. Al tal fine ogni gestore, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, predispone un programma di manutenzione della rete fognaria e prevede un idoneo servizio di reperibilità che, nel caso di bacini di utenza inferiori a 10.000 abitanti equivalenti, può essere prestato previa apposita convenzione anche da organizzazioni di protezione civile.

(6)  La documentazione di cui al comma 4 è a disposizione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione che, se necessario, prescrive adeguamenti ed integrazioni.

Art. 5 (Progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione)

(1)  Alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di depurazione, in attuazione dell'articolo 38 della legge provinciale, si applicano le migliori tecniche disponibili, tenendo conto:

  1. dei valori limite di emissione da rispettare allo scarico;
  2. degli abitanti equivalenti, idraulici e biologici, allacciati, tenendo conto degli incrementi futuri;
  3. della possibilità di ampliamento, considerando gli incrementi degli abitanti equivalenti serviti nei prossimi 50 anni e vincolando le relative superfici;
  4. delle previsioni contenute nel piano di tutela delle acque;
  5. dell'idoneità delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'ubicazione;
  6. delle distanze da centri abitati e da eventuali case sparse, in modo da evitare molestie alla popolazione, tenuto conto della direzione dei venti predominanti, del sistema di trattamento prescelto e della diversa incidenza arrecata dai vari sistemi depurativi;
  7. della necessità di un'idonea strada di accesso, in modo da agevolare il transito dei mezzi occorrenti alla gestione dell'impianto;
  8. dell'allacciamento elettrico ed approvvigionamento idrico.

(2)  Il calcolo degli abitanti equivalenti, biologici ed idraulici, è effettuato tenendo conto dei fattori di equivalenza di cui all'allegato A del presente regolamento.

(3)  I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e domestiche contengono quanto segue:

  1. estensione del territorio servito con indicazione della destinazione urbanistica delle aree e degli sviluppi futuri;
  2. popolazione e siti produttivi che vengono allacciati all'impianto di depurazione e sviluppi futuri con quantità e caratteristiche delle acque reflue e del sistema fognario;
  3. calcolo del carico organico e idraulico per il dimensionamento dell'impianto;
  4. indicazione del corpo idrico nel quale è previsto lo scarico delle acque reflue nonché i valori limite di emissione previsti e la valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale;
  5. descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento;
  6. trattamento e smaltimento dei fanghi;
  7. condizioni di funzionamento e valutazione dei costi di gestione;
  8. per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, una proposta di delimitazione della zona di rispetto con relativi vincoli di tutela ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale;
  9. le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento;
  10. elaborati grafici nelle opportune scale, che descrivono le caratteristiche delle opere e degli impianti nonché delle loro ubicazioni.

(4)  I progetti degli impianti di depurazione di acque reflue industriali contengono quanto segue:

  1. descrizione del ciclo produttivo, delle materie prime ed intermedie impiegate e della capacità di produzione;
  2. fabbisogno idrico e fonti di approvvigionamento idrico;
  3. qualità e quantità delle acque reflue da trattare;
  4. sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue;
  5. indicazione del corpo idrico nel quale è previsto lo scarico delle acque reflue nonché i valori limite di emissione previsti e la valutazione degli impatti dello scarico in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale;
  6. descrizione delle singole fasi di trattamento e dimensionamento;
  7. caratteristiche, trattamento e smaltimento dei fanghi;
  8. condizioni di funzionamento;
  9. le fonti dalle quali sono stati ricavati i criteri di progettazione e dimensionamento;
  10. elaborati grafici nelle opportune scale, che descrivono le caratteristiche delle opere e degli impianti nonché delle loro ubicazioni.

(5)  I gestori degli impianti di depurazione garantiscono un'adeguata manutenzione degli impianti, assicurando un efficiente servizio di controllo ed effettuando tempestivamente le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie. A tal fine ogni gestore predispone entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento un manuale d'uso e un programma di manutenzione dell'impianto di depurazione e assicura la formazione e l'aggiornamento del personale. Per le macchine ed attrezzature vanno predisposti un elenco dei pezzi di ricambio e una cartella di manutenzione, nella quale sono indicati gli interventi e la relativa frequenza, in conformità a quanto indicato dai costruttori. Gli strumenti di misura sono sottoposti a regolare verifica e calibratura. Per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con trattamento secondario è garantito un idoneo servizio di reperibilità. Qualora necessario, con l'autorizzazione può essere prescritto un idoneo servizio di reperibilità anche per gli impianti di depurazione di acque reflue industriali e domestiche.

(6)  La documentazione di cui al comma 5 è a disposizione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione che, se necessario, prescrive adeguamenti ed integrazioni.

Art. 6 (Prescrizioni e valori limite di emissione per gli scarichi sul suolo)

(1)  Prima dello scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, gli scarichi di acque reflue domestiche ed urbane sono sottoposti ai seguenti trattamenti:

  1. lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con 2.000 o più abitanti equivalenti, è sottoposto ad un trattamento secondario, finalizzato al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato A della legge provinciale;
  2. lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con un numero di a.e. compreso tra 51 e 1999 è sottoposto, salvo casi particolari e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ad un trattamento secondario, finalizzato al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato B della legge provinciale;
  3. lo scarico proveniente da sistemi di smaltimento con una capacità pari o inferiore a 50 a.e. è sottoposto ad un trattamento primario, finalizzato a garantire i valori limite di emissione di cui all'allegato C della legge provinciale.

(2)  I sistemi di smaltimento di cui al comma 1 costituiscono un trattamento appropriato soltanto se sono abbinati ad idonei impianti d'infiltrazione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in conformità a quanto stabilito all'articolo 9.

(3)  Gli scarichi di acque reflue domestiche e urbane, ubicati in zone di montagna ad un'altezza superiore a 1.500 m sul livello del mare dove, a causa delle basse temperature, non è possibile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto, se dagli studi presentati o da valutazioni effettuate dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, di seguito denominata Agenzia, sia comprovata l'assenza di ripercussioni negative sull'ambiente. Trattamenti meno spinti possono essere previsti anche per scarichi ubicati in zone estreme di difficile accesso, adottando soluzioni particolari.

(4)  Le caratteristiche degli eventuali impianti di pretrattamento necessari per gli scaricatori di piena e di sicurezza garantiscono il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Lo scarico sul suolo è ammesso solo previo accertamento dell'impossibilità tecnica o dell'eccessiva onerosità di recapito in corpi idrici superficiali. Le condizioni d'esercizio degli impianti vengono stabilite con l'autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge provinciale.

(5)  L'indagine idrogeologica, richiesta ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge provinciale, determina quanto segue:

  1. la stabilità dell'area e degli impianti;
  2. la permeabilità del suolo;
  3. l'interazione tra l'impianto ed il rispettivo scarico con la falda acquifera;
  4. la presenza di pozzi o sorgenti per l'approvvigionamento idrico-potabile;
  5. il corpo idrico ricettore.

(6)  Le informazioni di cui al comma 5 sono indicate nella relazione tecnica, anche se la situazione idrogeologica è già nota.

Art. 7 (Scarichi di acque reflue domestiche e urbane in acque superficiali)

(1)  Gli scarichi di acque reflue domestiche, prima dello scarico in acque superficiali, sono sottoposti ad un trattamento appropriato volto al rispetto dei valori limite di emissione fissati per le acque reflue urbane.

(2)  I sistemi di smaltimento di acque reflue domestiche e urbane in acque superficiali, per i quali è prescritto il solo trattamento primario, sono considerati trattamento appropriato solo se abbinati a sistemi di filtrazione, ad impianti di fitodepurazione o a sistemi equivalenti, in conformità a quanto stabilito all'articolo 9 del presente regolamento.

(3)  Le caratteristiche degli eventuali impianti di pretrattamento necessari per gli scaricatori di piena e di sicurezza della rete fognaria garantiscono il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Le condizioni di esercizio degli impianti sono stabilite con l'autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge provinciale.

Art. 8 (Obbligo di allacciamento alla rete fognaria)

(1)  Gli scarichi di acque reflue domestiche sono allacciati alla rete fognaria, se distano meno di 200 m dalla stessa e se ciò è possibile in base alle pendenze ed alla morfologia dei terreni di sedime. L'obbligo di allacciamento sussiste inoltre nei seguenti casi:

  1. scarichi che distano più di 200 m e che possono allacciarsi con tubazione in pendenza, nei casi in cui non vengono superate le seguenti distanze dalla rete fognaria:
    1. 250 m con un numero di a.e. compreso tra 51 e 100;
    2. 300 m con un numero di a.e. compreso tra 101 e 200;
    3. 400 m con un numero di a.e. superiore a 200;
  2. scarichi posti ad una quota più bassa rispetto alla rete fognaria, qualora la differenza di quota sia inferiore a 20 m e non vengano superate le seguenti distanze dalla rete fognaria:
    1. 50 m con un numero di a.e. inferiore a 50;
    2. 100 m con un numero di a.e. compreso tra 51 e 100;
    3. 150 m con un numero di a.e. compreso tra 101 e 200;
    4. 200 m con un numero di a.e. superiore a 200;
  3. scarichi per i quali sono necessarie opere straordinarie, quali attraversamenti e sottopassi di torrenti, fiumi, autostrade ecc., soltanto se l'allacciamento è tecnicamente ed economicamente sostenibile.

(2)  Quali punti di riferimento per stabilire la differenza di quota vanno assunti la quota di rigurgito della fognatura pubblica in corrispondenza dell'allacciamento, che di norma è la quota della strada, e la quota zero dell'edificio.

Art. 9 (Idonei sistemi di smaltimento individuali)

(1)  Per gli scarichi fino a 50 a.e. è previsto almeno un impianto di trattamento primario. A tale scopo sono idonei i piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue realizzati in conformità a quanto previsto dalla norma europea UNI EN 12566.

(2)  Nel caso di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo il trattamento primario va abbinato a sistemi di infiltrazione. A tale scopo sono preferiti, a parità di condizioni, sistemi di subirrigazione. I pozzi perdenti sono ammessi solo in casi eccezionali, in rapporto alle condizioni climatiche ed alla situazione morfologica. I sistemi di infiltrazione possono essere realizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. sufficiente permeabilità del terreno;
  2. distanza tra il fondo della trincea e il livello massimo della falda acquifera non inferiore ad 1 m;
  3. idonea distanza da condotte, serbatoi od altri impianti destinati al servizio di acqua potabile.

(3)  L'impianto è dimensionato prevedendo un'idonea superficie disperdente (m²/a.e.) in funzione della natura del terreno.

(4)  Nel caso di scarico in acque superficiali il trattamento primario è abbinato ad idonei sistemi di filtrazione, ad impianti di fitodepurazione o a sistemi equivalenti.

(5)  I sistemi di smaltimento individuali sono dimensionati e progettati in conformità a direttive tecniche riconosciute, indicate nella relazione tecnica.

Art. 10 (Scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria ed impianti di pretrattamento)

(1)  Le acque reflue industriali biodegradabili comprendono gli scarichi derivanti dai seguenti settori industriali:

  1. lavorazione del latte;
  2. lavorazione dei prodotti ortofrutticoli;
  3. produzione ed imbottigliamento di bevande analcoliche;
  4. lavorazione delle patate;
  5. lavorazione e conservazione di carni e prodotti della carne;
  6. produzione della birra;
  7. produzione di alcol e di bevande alcoliche;
  8. produzione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali;
  9. produzione di gelatina e colla a base di pelli ed ossa;
  10. fabbriche di malto;
  11. industria di lavorazione del pesce;
  12. industria dolciaria e panetterie;
  13. produzione di gelati.

(2)  Per gli scarichi derivanti dalle attività di cui al comma 1 sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria nei casi previsti all'articolo 8, a condizione che la capacità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sia sufficiente.

(3)  Se sussistono le condizioni di cui all'art. 8, gli scarichi fino a 5.000 m³/anno dei seguenti settori industriali confluiscono nella rete fognaria:

  1. industria laniera;
  2. industria della canapa e del lino;
  3. produzione di paste di carta, di carta e cartone;
  4. produzione di articoli di carta e cartone;
  5. produzione di saponi, detersivi e detergenti;
  6. riparazioni e manutenzione di autoveicoli e carrozzeria;
  7. autolavaggi e autorimesse con postazioni di lavaggio autoveicoli;
  8. distributori di carburanti;
  9. lavanderie, puliture a secco;
  10. pittori;
  11. impianti termici e motori a combustione con scarico condense.

(4)  Per gli scarichi di cui ai commi 2 e 3, prima dello scarico nella rete fognaria, sono installati idonei impianti di pretrattamento, al fine di rendere gli scarichi compatibili con la depurazione biologica e conformi ai valori limite di emissione di cui all'allegato E della legge provinciale nonché alle ulteriori prescrizioni stabilite con l'atto di autorizzazione.

(5)  Per le imprese produttive sotto elencate vengono di seguito definiti gli impianti di pretrattamento delle acquereflue ritenuti idonei e da installare prima dello scarico nella rete fognaria:

  1. imprese per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, che diano origine a scarichi di quantità compresa tra 1.500 e 5.000 m³ annui: griglie fini (5 mm) ai punti di scarico a pavimento o griglia fine ( 5 mm) allo scarico finale;
  2. imprese per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, che diano origine a scarichi di quantità compresa tra 1.000 e 5.000 m³ annui: griglie fini ( 5 mm) ai punti di scarico a pavimento o griglia fine ( 5 mm) allo scarico finale;
  3. imprese per la produzione di bevande alcoliche, vini, mosti, distillati e alcol etilico, che diano origine a scarichi di quantità compresa tra 1.000 e 5.000 m³ annui: griglie fini ( 5 mm) ai punti di scarico a pavimento o griglia fine ( 5 mm) allo scarico finale. Le borlande e altri residui di produzione (fecce, vinacce, prodotti di filtrazione e chiarificazione, ecc.) non possono essere scaricate in rete fognaria;
  4. imprese di pittura con più di cinque addetti: impianti per la pulitura degli attrezzi con dosaggio di flocculanti e raccolta del fango in appositi raccoglitori.

(6)  Ai sensi dell'allegato M della legge provinciale, per gli scarichi di acque reflue industriali di cui al comma 5 è competente il sindaco. Per gli scarichi che superano le quantità o il numero di addetti sopra elencati sussiste l'obbligo di installazione di un impianto di pretrattamento, le cui caratteristiche vanno definite con il progetto ed approvate in sede di autorizzazione ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge provinciale.

Art. 11 (Smaltimento dei liquami di autocaravan)

(1)  Gli impianti di smaltimento di cui all'articolo 36 della legge provinciale, destinati ad accogliere i residui organici e le acque reflue raccolti negli impianti interni degli autocaravan e di altri autoveicoli, sono realizzati e gestiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 185 del Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 285, dall'articolo 214 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal presente regolamento.

(2)  Gli scarichi degli impianti di smaltimento confluiscono nella rete fognaria, nel rispetto del regolamento per il servizio di fognatura e depurazione comunale. In caso di impossibilità è prevista una vasca di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad un impianto di depurazione delle acque reflue urbane a tal fine autorizzato in base all'articolo 42 della legge provinciale.

(3)  La realizzazione degli impianti di smaltimento igienico-sanitari, di cui al comma 1, è obbligatoria nelle aree di servizio lungo le strade e autostrade dotate di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica, aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m² nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e all'interno dei campeggi.

(4)  Per la realizzazione degli impianti di smaltimento igienico-sanitari il responsabile inoltra al comune competente apposita domanda ai sensi dell'articolo 38 della legge provinciale.

(5)  Nel caso in cui gli impianti di smaltimento igienico-sanitari prescritti dal presente articolo non siano ancora stati realizzati, il titolare presenta al comune la relativa domanda, completa di progetto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; gli impianti di smaltimento igienico-sanitari vanno realizzati entro 180 giorni dalla data di rilascio della concessione edilizia.

(6)  Nel caso di mancata realizzazione nel termine prescritto o non corretta gestione degli impianti di smaltimento igienico – sanitari, gli enti competenti non rinnovano l'autorizzazione all'esercizio della struttura o impianto, per la o il quale è prescritta la realizzazione degli impianti di smaltimento igienico-sanitari di cui al comma 1.

Art. 12 (Norme tecniche per il ricircolo e riutilizzo dell'acqua)

(1)  Il presente articolo disciplina, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, della legge provinciale, il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali, attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.

(2)  Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate e destinate al riutilizzo sono le seguenti:

  1. uso irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano ed animale, sia a fini non alimentari nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde; il metodo irriguo non può comportare il contatto diretto dei prodotti commestibili crudi con le acque reflue recuperate;
  2. uso civile: per l'alimentazione di reti di adduzione separate da quelle delle acque potabili, ad uso negli impianti di scarico nei servizi igienici;
  3. uso industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio.

(3)  Il riutilizzo avviene applicando i massimi standard di sicurezza ambientale, al fine di evitare alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta.

(4)  Le acque reflue recuperate, destinate al riutilizzo irriguo ed all'uso civile, possiedono i requisiti di qualità chimico - fisici e microbiologici stabiliti ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152. 2)

(5)  Lo scarico di acque reflue con finalità di riutilizzo da parte di terzi è autorizzato applicando le procedure di cui agli articoli 38 e 39 della legge provinciale. Le modalità e la frequenza dei controlli da eseguire sono stabiliti nell'autorizzazione. 3)

2)
L’art. 12, comm 4, è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 1 marzo 2024, n. 1.
3)
L’art. 12, comma 5, è stato così modificato dall’art. 1, comma 2, del D.P.P. 1 marzo 2024, n. 1.

CAPO II
NORME DI BUONA PRATICA AGRICOLA INTESE A RIDURRE O LIMITARE L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE

Art. 13 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente capo stabilisce, in attuazione dell'articolo 44 della legge provinciale, i criteri e le norme tecniche per l'esercizio delle attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e delle operazioni di stoccaggio, approntamento e spargimento di pesticidi ed erbicidi, al fine di ridurre o limitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

(2)  L'attività di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti è esclusa dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ad eccezione dei fanghi di depurazione.

(3)  Resta fermo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela delle acque, relativamente alle aree sensibili ed alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, nonché dal titolo II della legge provinciale concernente la disciplina delle aree di tutela dell'acqua potabile.

Art. 14 (Definizioni)   delibera sentenza

(1)  Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. "consistenza dell’allevamento”: il numero di capi mediamente presenti nell’azienda nel corso di un anno, calcolati secondo l’Unità Bovina Adulta, di seguito denominata UBA, determinata come segue:
    1. bovini, jak e zebù oltre i 2 anni = 1 UBA;
    2. bovini, jak e zebù da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA;
    3. bovini, jak e zebù da 4 settimane a 6 mesi = 0,4 UBA;
    4. equini oltre i 6 mesi = 1 UBA;
    5. asini, muli e zebù nani oltre i 6 mesi = 0,5 UBA;
    6. pony (compresi gli “Haflinger”) oltre i 6 mesi = 0,5 UBA;
    7. ovini, caprini, lama, alpaca oltre 1 anno = 0,15 UBA;
    8. suini riproduttori = 0,3 UBA;
    9. suini da ingrasso = 0,15 UBA;
    10. galline ovaiole = 0,004 UBA;
    11. tacchini = 0,03 UBA;
    12. struzzi oltre 1 anno   = 0,15 UBA;
    13. selvaggina da allevamento oltre 1 anno (cervi, caprioli, ecc.) = 0,15 UBA; 4)
  2. "stallatico": ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
  3. "liquame": la parte liquida degli effluenti di allevamento, costituita prevalentemente da urina, perdite di abbeverata, liquidi di sgrondo dei letami e foraggi insilati in fase di stoccaggio e le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
  4. "letame": effluente di allevamento palabile, costituito prevalentemente da escrementi degli animali, residui alimentari e materiali della lettiera;
  5. "liquiletame": effluente di allevamento fluido denso, costituito dalla mescolanza di liquame e letame;
  6. "stoccaggio": deposito di effluenti di allevamento e delle acque reflue destinate al riutilizzo, provenienti dalle aziende agricole e agroalimentari;
  7. "trattamento": qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e di ridurre i rischi igienico-sanitari;
  8. “superficie foraggera”: termine collettivo per prati, foraggere avvicendate e pascoli nei pressi del maso, nel rispetto dei seguenti coefficienti di correzione:
    1. prato / prato speciale: 1,00;
    2. prato - falciatura biennale: 0,50;
    3. prato - falciatura biennale - con tara 20%: 0,40;
    4. prato / prato speciale - con tara 20%: 0,80;
    5. prato speciale - con tara 50%: 0,50;
    6. pascolo: 0,40;
    7. pascolo - con tara 20%: 0,32;
    8. pascolo - con tara 50%: 0,20;
    9. foraggere avvicendate: 1,20. 5)
massimeDelibera 11 giugno 2019, n. 469 - Fattori di conversione dei bovini in Unità di Bestiame Adulto (UBA) sulla base di azoto prodotto
4)
La lettera a), dell'art. 14, comma 1, capo II, è stata così  sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 2.
5)
La lettera h), dell'art. 14, comma 1, capo II, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 2.

Art. 15 (Criteri per l'utilizzazione agronomica di fertilizzanti)

(1)  L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed il loro utilizzo è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale;
  2. la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante o ammendante sul terreno; l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
  3. il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale;
  4. il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol e odori sgradevoli verso strade e centri abitati, comprese le abitazioni isolate;
  5. il contenimento del rischio di ruscellamento, lisciviazione e l'effettiva incorporazione degli effluenti di allevamento nel caso di applicazione a terreni senza copertura vegetale.

(2)  La distribuzione dei fertilizzanti è effettuata in funzione del reale fabbisogno della coltura e nei periodi idonei, privilegiando gli effluenti di allevamento. Le somministrazioni elevate vanno frazionate secondo le regole della buona pratica agricola. È praticabile l'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, solo se viene garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea o colture intercalari o colture di copertura.

(3)  L'applicazione di fertilizzanti su terreni agricoli in pendenza ripida è eseguita in modo da evitare il ruscellamento verso acque superficiali. Tale pericolo sussiste soprattutto in caso di applicazione di liquame o liquiletame su terreni seminativi con pendenza verso il corso d'acqua superiore al 20 %.

Art. 16 (Dosi di applicazione)

(1) La quantità annuale di fertilizzante, intesa come quantitativo medio aziendale, applicata su terreni agricoli, ad eccezione di giardinerie e vivai, non può superare le seguenti quantità di azoto:

  1. 213 kg N/ha (2,5 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota fino a 1.250 m s.l.m.;
  2. 187 kg N/ha (2,2 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota superiore a 1.250 m s.l.m. e fino a 1.500 m s.l.m.;
  3. 170 kg N/ha (2,0 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota superiore a 1.500 m s.l.m. e fino a 1.800 m s.l.m.;
  4. 153 kg N/ha (1,8 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota superiore a 1.800 m s.l.m.

(2)  Per lo spargimento di effluenti di allevamento su terreni agricoli che non sono superfici foraggere, le quantità di azoto di cui al comma 1 vengono moltiplicate per i seguenti coefficienti di correzione:

  1. frutticoltura: 0,40
  2. viticoltura: 0,40
  3. arativo / orticoltura / giardinaggio: 1,00.

(3)  Per il calcolo delle quantità di azoto ai sensi dei commi 1 e 2 non si tiene conto:

  1. delle prime 250 galline ovaiole;
  2. dei primi 4 suini da ingrasso.

(4)  In caso di superamento della soglia di cui al comma 3 si tiene conto di tutte le galline ovaiole e di tutti i suini da ingrasso.

(5)  Per il calcolo del quantitativo di azoto sparso annualmente ai sensi dei commi 1 e 2 vanno dedotti i giorni di alpeggio.

(6)  Per il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica un limite di tolleranza di 0,1 UBA/ha di superficie foraggera o almeno 1 UBA per azienda. 6)

6)
L'art. 16 del capo II è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 2.

Art. 17 (Limitazioni all'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti)

(1)  L'applicazione di fertilizzanti è vietata sui terreni non interessati dall'attività agricola, fatta eccezione per gli orti, i giardini, i parchi, le aree a verde pubblico e privato e le aree soggette a recupero e ripristino ambientale. L'applicazione di fertilizzanti e concimi chimici è vietata nei boschi.

(2)  L'applicazione di letami, compost, liquami, liquiletami e concimi chimici è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.

(3)  L'applicazione di effluenti da allevamento è vietata:

  1. nei casi in cui i liquami e liquiletami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  2. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, salvo che il sistema di distribuzione consenta l'integrale salvaguardia della parte aerea delle piante;
  3. su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

(4)  L'utilizzo dei fertilizzanti è vietato:

  1. su terreni gelati e su terreni innevati;
  2. su terreni saturi d'acqua, inondati, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
  3. a distanza inferiore a 5 m dai corsi d'acqua naturali e dai canali di scolo artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio;
  4. in prossimità delle sponde dei laghi naturali, a una distanza inferiore di 10 m;
  5. in prossimità di strade e di centri abitati, a una distanza rispettivamente inferiore a 5 e 20 m, ad eccezione dei casi in cui i liquami vengano immediatamente interrati o siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli.

(5)  Il direttore dell'Ispettorato forestale competente rilascia un'autorizzazione straordinaria con prescrizioni volte a limitare il pericolo di inquinamento, nei casi eccezionali in cui durante il periodo di divieto di applicazione di fertilizzanti risulti un esubero nei depositi, con conseguente pericolo di inquinamento dei corpi idrici e previo accertamento che non esistano altre possibilità di utilizzo, deposito o conferimento. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al comune competente e all'Agenzia, i quali prescrivono, se necessario, gli interventi di adeguamento.

(6)  Nelle zone di verde alpino utilizzate solo a pascolo possono essere utilizzati esclusivamente gli effluenti di allevamento prodotti direttamente in tali zone.

Art. 18 (Depositi di stoccaggio per effluenti di allevamento)

(1)  Le modalità di stoccaggio sono finalizzate a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti di allevamento, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.

(2)  Per lo stoccaggio dei letami sono realizzate apposite platee impermeabili, munite di idoneo muro perimetrale avente un'altezza minima di un metro, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per l'asportazione del materiale; in caso di necessità l'accesso va munito di idoneo sistema di chiusura che impedisca la fuoriuscita di letame. Tale struttura in seguito viene denominata platea di stoccaggio per il letame. La platea ha una pendenza non inferiore al 2 %, in modo da rendere possibile la raccolta e il convogliamento dei liquidi di sgrondo in apposite vasche di stoccaggio. Le vasche di stoccaggio per i liquami ed il liquiletame sono realizzate a perfetta tenuta e di norma, per aziende con oltre 50 UBA, è previsto il frazionamento del volume di stoccaggio delle vasche di nuova costruzione in almeno due comparti.

(3)  Il dimensionamento dei depositi di stoccaggio tiene conto della tipologia e delle condizioni climatiche del luogo, assicurando in ogni caso una capacità di stoccaggio per un periodo di almeno sei mesi, fatta eccezione per le stalle ad uso stagionale, quali le malghe, per le quali tale capacità è coincidente al periodo di utilizzo. Per gli effluenti di allevamento, che vengano conferiti ad un impianto di trattamento interaziendale, presso l'azienda stessa è assicurato un volume di stoccaggio per un periodo di almeno due mesi.

(4)  Gli allevamenti con più di 3 UBA sono dotati dei depositi di stoccaggio di cui al comma 2, che hanno le seguenti capacità minime:

  1. bovini e suini:
    1. letame:
      1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 6 m3/UBA;
      1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 3 m2/UBA o un volume pari a 4,5 m3/UBA;
    2. liquame:
      2.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 5 m3/UBA;
      2.2. vasche di stoccaggio esistenti: un volume pari a 3 m3/UBA;
    3. liquiletame:
      3.1. nuove vasche di stoccaggio: un volume pari a 12 m3/UBA;
      3.2. vasche di stoccaggio esistenti: un volume pari a 9 m3/UBA;
  2. ovini, caprini, lama, alpaca, jak, zebù e avicoli:
    1. letame:
      1.1. per l’allevamento su lettiera permanente non è richiesto alcun deposito di stoccaggio;
      1.2. per altri tipi di allevamento: una platea di stoccaggio per il letame con una superficie pari a 1 m2/UBA o un volume pari a 1,5 m3/UBA;
    2. liquame:
      2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 1 m3/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;
  3. cavalli, asini, muli e pony:
    1. letame:
      1.1. nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4 m3/UBA;
      1.2. platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 2 m2/UBA o un volume pari a 3 m3/UBA;
    2. liquame:
      2.1. vasche di stoccaggio: un volume pari a 0,5 m3/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame è coperta;
  4. in caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l’anno all’aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento 7)

(5) Gli allevamenti con un numero di UBA pari o inferiore a 3 adottano misure idonee ad evitare il deflusso diretto di liquame/liquiletame o liquidi di sgrondo verso acque superficiali o in rete fognaria. 8)

(6)  Il titolare dell'allevamento che, in considerazione del particolare metodo di allevamento o di trattamento degli effluenti di allevamento, intende realizzare un deposito per lo stoccaggio con dimensioni inferiori a quelle indicate ai commi 3 e 4, predispone il relativo progetto con cui giustifica la scelta tecnica e dimostra il rispetto di quanto stabilito ai commi 2 e 3. In questi casi è richiesto il preventivo parere vincolante dell'Agenzia.

(7)  Per il bestiame tenuto in modo intensivo stabilmente all'aperto entro recinti chiusi, valgono le seguenti prescrizioni:

  1. vanno adottati idonei interventi atti ad evitare il deflusso diretto di liquami verso acque superficiali;
  2. va mantenuta una distanza di almeno 10 m dalle acque superficiali;
  3. non possono essere ubicati in corrispondenza delle direttrici di deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve;
  4. il terreno non può essere bagnato per natura;
  5. il letame va raccolto periodicamente e depositato in idonee platee di stoccaggio.

(8)  È vietato lo stoccaggio, anche solo temporaneo, di effluenti di allevamento in zone boschive.

(9)  È vietato lo scarico di liquami e di liquiletame di origine zootecnica nella rete fognaria.

(10)  Gli allevamenti non conformi alle disposizioni del presente articolo vengono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nei casi in cui l'adeguamento dei depositi per lo stoccaggio dei letami esistenti alle capacità minime di cui ai commi 3 e 4 è tecnicamente di notevole difficoltà o economicamente particolarmente gravoso, il comune può concedere, in casi motivati, una deroga. Va garantita in ogni caso una capacità di deposito di almeno due mesi.

7)
L'art. 18, comma 4, capo II è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 2, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.
8)
L'art. 18, comma 5, capo II è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 2.

Art. 19 (Deposito temporaneo di letame)

(1)  Depositi temporanei di letame senza impermeabilizzazione del suolo sono realizzabili solo in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione, alle seguenti condizioni:

  1. è ammesso solo letame preventivamente stoccato per almeno 60 giorni su una platea di stoccaggio per il letame;
  2. possono essere realizzati solo su terreni adibiti ad uso agricolo;
  3. il letame viene depositato formando mucchi compatti, in modo da ridurre al massimo la superficie di contatto con l'acqua piovana ed il sottosuolo;
  4. assenza di possibilità di deflusso di colaticcio verso acque superficiali e mantenimento di una distanza di almeno 10 m dai corsi d'acqua di qualsiasi tipo;
  5. divieto di realizzazione in corrispondenza di direttrici di deflusso concentrato di acqua di scioglimento della neve e il terreno non può essere bagnato per natura;
  6. mantenimento di una distanza da strade pubbliche di almeno 5 m; su qualunque tipo di strada non è ammesso il deflusso di colaticcio;
  7. mantenimento di una distanza minima di 25 m dalle case di abitazione non aziendali.

Art. 20 (Impianti di trattamento per effluenti di allevamento)

(1)  A parità di condizioni sono preferiti gli impianti di trattamento atti a migliorare le caratteristiche degli effluenti e a consentire il recupero energetico. Sono vietati i trattamenti che comportano l'addizione di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo a causa della loro natura o concentrazione.

(2)  Il compostaggio diretto sul suolo senza impermeabilizzazione è consentito nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19.

(3)  Presso gli impianti di trattamento anaerobico degli effluenti di allevamento, quali gli impianti a biogas, è ammesso, previa autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, anche il cotrattamento di rifiuti organici e sottoprodotti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. possono essere utilizzati esclusivamente rifiuti organici e sottoprodotti della lavorazione del latte prodotti nel territorio della provincia di Bolzano oppure sottoprodotti vegetali che soddisfano i requisiti di cui al decreto ministeriale 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251;
  2. la quantità massima di rifiuti organici e sottoprodotti immessi che non provengono dalle superfici di produzione dell'azienda non può superare il 20% della quantità totale annua trattata;
  3. con l'aggiunta di rifiuti organici o sottoprodotti non può essere superato il carico di azoto di cui all'articolo 16, comma 1, stabilendo che 15 t di rifiuti organici o sottoprodotti corrispondono a 85 kg di azoto (1 UBA). 9)

(4)  I materiali derivanti dal trattamento effettuato tramite gli impianti di cui al comma 3 sono equiparati agli effluenti di allevamento.

(5)  Gli impianti di trattamento con una capacità superiore a 200 UBA sono soggetti ad approvazione ed autorizzazione all'esercizio da parte dell'Agenzia, applicando le procedure di cui agli articoli 38 e 39 della legge provinciale. Gli impianti che prevedono anche il cotrattamento di rifiuti organici sono soggetti anche ad approvazione ed autorizzazione ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

(6)  Gli impianti di compostaggio e quelli di trattamento anaerobico di effluenti di allevamento non conformi alle disposizioni del presente articolo vengono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

9)
L’art. 20, comma 3, è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 1 marzo 2024, n. 1.

Art. 21 (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

(1)  Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono individuate ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 10)

(2)  Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola la quantità di effluente di allevamento non può, in ogni caso, determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore ai 170 kg (2,0 UBA) per ha/anno.

(3)  Entro un anno dall'individuazione delle zone di cui al comma 1, l'Agenzia, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Agricoltura, predispone programmi d'azione obbligatori, finalizzati a garantire la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, che tengono conto:

  1. dei periodi in cui è proibita l'applicazione ai terreni di determinati tipi di fertilizzanti;
  2. della capacità dei depositi per effluenti di allevamento, che deve essere superiore a quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo di durata massima, durante il quale è proibita l'applicazione al terreno;
  3. del tipo e della pendenza del suolo;
  4. delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell'irrigazione;
  5. dell'uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale;
  6. delle disposizioni previste a livello statale per l'utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati.
10)
L’art. 21, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, del D.P.P. 1 marzo 2024, n. 1.

Art. 22 (Norme tecniche per l'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole ed agroalimentari)

(1)  L'utilizzazione agronomica di acque reflue di aziende agricole e agroalimentari è finalizzata al recupero dell'acqua o delle sostanze nutritive. A tale scopo possono essere utilizzate le acque reflue provenienti dalle aziende di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 dell'allegato L della legge provinciale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. idoneità a produrre sul suolo un effetto concimante o ammendante o irriguo;
  2. esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
  3. per il settore vitivinicolo, esclusione delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
  4. per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, esclusione del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.

(2)  Per i divieti di utilizzazione, i serbatoi di stoccaggio, le tecniche di distribuzione e le dosi di applicazione vigono le disposizioni del presente capo.

Art. 23 (Comunicazioni)

(1)  Per le aziende che, in base al Sistema informativo agricolo forestale, hanno più di dieci UBA e un carico bestiame superiore a quattro UBA per ettaro di superficie agricola utilizzata, la Ripartizione provinciale Agricoltura richiede i seguenti dati integrativi riguardanti la gestione degli effluenti di allevamento:

  1. tipo di stabulazione, sistema di rimozione delle deiezioni adottato e caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti;
  2. ubicazione, capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, di attrezzature ed impianti zootecnici o delle acque reflue;
  3. altre forme di trattamento utilizzate oltre allo stoccaggio e caratteristiche degli impianti e degli effluenti di allevamento trattati;
  4. superficie agricola utilizzata dell'azienda, con identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento, indicando superficie, tipo di coltura e attestazione del relativo titolo d'uso;
  5. tecniche di distribuzione, con specificazione delle macchine e attrezzature utilizzate e dei termini della loro disponibilità;
  6. analisi del suolo idonee ad attestare il contenuto in elementi nutrizionali dello stesso;
  7. destinazione degli effluenti di allevamento in esubero.

(2)  La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è presentata all'Ispettorato forestale competente, entro 30 giorni dalla richiesta. Resta fermo l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento nonché i terreni destinati all'applicazione.

(3)  L'Ispettorato forestale competente verifica la rispondenza dei dati trasmessi e, se rileva anomalie o irregolarità, le segnala all'Agenzia per l'adozione dei provvedimenti necessari. Per la definizione dei provvedimenti, l'Agenzia si avvale della consulenza tecnica della Ripartizione provinciale Agricoltura.

(4)  L'Agenzia e le Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste, possono richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2, e 3 e richiedere la comunicazione di dati integrativi anche alle aziende zootecniche non comprese tra quelle di cui al comma 1.

(5)  Le aziende di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, nonché quelle in cui vengono allevati più di 500 capi bovini presentano all'Agenzia, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) che riporta i seguenti elementi per il bilancio dell'azoto:

  1. gli asporti di azoto da parte delle colture praticate;
  2. l'effetto dei precedenti colturali;
  3. l'effetto delle precedenti fertilizzazioni organiche;
  4. gli apporti di azoto dei fertilizzanti organici e minerali; l'efficienza agronomica degli apporti azotati in funzione dell'epoca e delle modalità di distribuzione nonché del tipo di fertilizzante.

(6)  L'utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende agricole e agroalimentari di cui all'articolo 22 è soggetta a comunicazione, che contiene i seguenti elementi:

  1. identificazione univoca dell'azienda, del titolare e del legale rappresentante, nonché dell'ubicazione dell'azienda medesima e di tutte le eventuali ulteriori attività ad essa connesse;
  2. volume stimato e tipologia di acque reflue prodotte annualmente;
  3. capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti nonché indicazioni in merito ad eventuali altre forme di trattamento;
  4. tipo di utilizzazione e caratteristiche del sito oggetto dello spandimento, con relativa identificazione catastale ed indicazione della superficie totale utilizzata per lo spandimento.

(7)  La comunicazione è presentata all'Agenzia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione ha una validità di cinque anni, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità, l'uso e le caratteristiche delle acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica.

(8)  Nel caso di impianti di trattamento di effluenti di allevamento sovraaziendali, il gestore presenta all'Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente i seguenti dati:

  1. elenco delle aziende che conferiscono gli effluenti di allevamento, con indicazione della consistenza in UBA delle singole aziende;
  2. quantità e caratteristiche degli eventuali rifiuti organici e sottoprodotti cotrattati; 11)
  3. qualora lo spargimento venga effettuato direttamente dal gestore dell'impianto, indicazione delle particelle sulle quali viene effettuato lo spargimento e della relativa superficie;
  4. per gli effluenti conferiti ad aziende che non conferiscono effluenti di allevamento, indicazione delle quantità conferite e delle singole aziende destinatarie.
11)
La lettera b) dell’art. 23, comma 8, è stata così modificata dall’art. 4, comma 1, del D.P.P. 1 marzo 2024, n. 1.

Art. 24 (Trasporto)

(1)  Per il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue su terreni ubicati in zone vulnerabili da nitrati di cui all'articolo 19 della legge provinciale, è richiesta una documentazione di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:

  1. gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
  2. la natura e la quantità degli effluenti o delle acque reflue trasportate;
  3. l'identificazione del mezzo di trasporto;
  4. gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa.

Art. 25 (Pesticidi ed erbicidi)

(1)  Lo stoccaggio avviene in locali adibiti alla conservazione di prodotti fitosanitari, non soggetti a pericolo di inondazione, con fondo impermeabile, freschi, protetti dal gelo, a prova di fuoco e aerati. I prodotti con l'indicazione "molto tossici" oppure "nocivi" sono conservati in armadietti o locali dotati di chiusura propria, sui quali è riportata la scritta "Veleno". Le confezioni già aperte o danneggiate vanno chiuse per evitare la fuoriuscita o lo spargimento di pericolosi vapori.

(2)  L'approntamento della miscela nelle sue fasi di riempimento, preparazione e travaso avviene in modo tale da evitare qualsiasi spandimento sul terreno e nelle acque. Il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione di questi prodotti è vietato in prossimità di corsi d'acqua, fossi, pozzi e sorgenti. Eventuali miscele residue e acque di lavaggio delle attrezzature possono essere sparse esclusivamente sul proprio terreno. I residui solidi derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari vanno raccolti in modo differenziato e smaltiti in conformità alla legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

(3)  Lo spargimento viene effettuato in modo tale da non inquinare acque superficiali.

CAPO III
NORME IN MERITO AL DEPOSITO DI SOTANZE INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE PROVINCIALE

Art. 26 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente capo stabilisce, in attuazione dell'articolo 45 della legge provinciale, le norme in merito all'ubicazione, alle caratteristiche tecniche, all'installazione, all'esercizio, al controllo periodico e all'adeguamento dei depositi di sostanze inquinanti aventi una capacità superiore a 1.000 litri. Si considerano inquinanti le sostanze disciplinate dalla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche in materia di etichettatura delle sostanze pericolose.

Art. 27 (Criteri generali)

(1)  Per i depositi aventi capacità pari o inferiore a 1.000 litri valgono le disposizioni generali contenute nell'articolo 45, comma 1, della legge provinciale. Per i serbatoi e distributori mobili si applica il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 31 marzo 1990, n. 76. Resta ferma ogni altra disposizione in materia di sicurezza e prevenzione incendi nonché la disciplina in materia di stoccaggio dei rifiuti.

(2)  Nei casi di mancata istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile ai sensi del Titolo II, Capo II, della legge provinciale, è ammessa l'installazione di nuovi depositi di sostanze inquinanti nonché l'ampliamento di quelli esistenti - ad eccezione dei depositi per combustibili liquidi collegati ad impianti termici che non possono essere allacciati alla rete del gas – esclusivamente se la distanza da fonti per l'approvvigionamento pubblico idrico potabile sia superiore rispettivamente a 100 metri nel caso di pozzi e a 200 metri nel caso di sorgenti ubicate a valle.

Art. 28 (Progettazione e costruzione dei serbatoi)

(1)  I serbatoi e i dispositivi di controllo delle perdite sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire:

  1. il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
  2. il rilevamento ed il contenimento delle perdite;
  3. la possibilità di eseguire i controlli previsti.

(2)  Su ciascun serbatoio viene installata, in posizione visibile, una placca di identificazione che riporti le seguenti indicazioni:

  1. nome e indirizzo del costruttore;
  2. anno di costruzione;
  3. capacità, spessore e materiale del serbatoio;
  4. pressione di collaudo del serbatoio e dell'intercapedine;
  5. marcatura CE.

Art. 29 (Installazione di serbatoi a parete unica)

(1)  I serbatoi a parete unica sono saldamente ancorati al pavimento e sono inseriti in strutture di contenimento a perfetta tenuta, aventi le caratteristiche indicate nei commi 2, 3 e 4.

(2)  Le strutture di contenimento sotterranee hanno le seguenti caratteristiche:

  1. sono realizzate in modo da evitare fessurazioni, deformazioni o infiltrazioni di acque esterne;
  2. presentano, oltre ad un pozzetto per il caricamento del serbatoio, anche un passo d'uomo per l'ispezione. Tutti i chiusini sono realizzati in modo da evitare infiltrazioni di acque dall'esterno;
  3. il fondo della struttura e le pareti fino ad un'altezza minima corrispondente alla capacità totale dei serbatoi alloggiati sono rivestiti con uno strato impermeabile al liquido contenuto;
  4. il fondo della struttura presenta una pendenza pari almeno al 2 % verso un pozzetto di raccolta, da realizzarsi in posizione facilmente accessibile;
  5. gli spazi tra i serbatoi e le distanze del serbatoio dalle pareti, dal pavimento e dal soffitto sono tali da garantire l'accessibilità per le operazioni di ispezione e manutenzione.

(3)  I locali destinati all'ubicazione dei serbatoi hanno le seguenti caratteristiche:

  1. la porta di accesso ha la soglia rialzata onde il locale possa costituire bacino di contenimento impermeabile, di volume pari almeno alla capacità complessiva dei serbatoi alloggiati;
  2. gli spazi tra i serbatoi e le distanze del serbatoio dalle pareti, dal pavimento e dal soffitto sono tali da garantire l'accessibilità per le operazioni di ispezione e manutenzione.

(4)  I bacini di contenimento fuori terra hanno le seguenti caratteristiche:

  1. sono realizzati in conglomerato cementizio o altro materiale idoneo allo scopo e trattati internamente con materiale impermeabile al liquido contenuto o realizzati con altri materiali resistenti al liquido contenuto. I serbatoi collegati in serie sono dotati di un unico bacino di contenimento;
  2. sono dotati di idonea copertura. In alternativa le acque meteoriche sono raccolte mediante apposite canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta per poi essere convenientemente trattate prima dello scarico;
  3. i serbatoi sono posti a una distanza minima dalle sponde del bacino di contenimento da calcolarsi con la seguente formula: D = H – h.Le abbreviazioni significano:
    1. D = distanza in m del serbatoio dalla sponda del bacino;
    2. H = altezza in m del serbatoio dalla base del bacino;
    3. h = altezza in m della sponda del bacino, misurata all'interno dello stesso.Tale distanza può essere ridotta qualora siano adottati accorgimenti atti ad evitare fuoriuscite in caso di rotture;
  4. la capacità del bacino è dimensionata come segue:
    1. per un serbatoio: almeno il 100 % della capacità utile;
    2. per due o più serbatoi: almeno un terzo della capacità utile complessiva e, in ogni caso, almeno il 100 % della capacità del serbatoio più grande.

Art. 30 (Installazione di serbatoi a doppia parete)

(1)  I serbatoi a doppia parete possono essere interrati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. il livello massimo della falda acquifera è situato più in basso del fondo del serbatoio;
  2. i serbatoi sono installati in modo tale da non essere danneggiati da eventuali carichi mobili o fissi gravanti sul piano di calpestio;
  3. i serbatoi sono dotati di rilevatore in continuo di eventuali perdite. Non sono ammessi dispositivi che prevedono il riempimento dell'intercapedine tra le due pareti con sostanze inquinanti. L'assenza di sostanze inquinanti è attestata dal produttore del serbatoio;
  4. il pozzetto d'ispezione sul passo d'uomo del serbatoio è a perfetta tenuta e realizzato in modo tale da evitare l'ingresso di acque meteoriche. Tutti i collegamenti al serbatoio sono accessibili dal pozzetto di ispezione.

(2)  I serbatoi a doppia parete possono essere installati fuori terra all'esterno di edifici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. sono saldamente ancorati al pavimento;
  2. sono dotati di un dispositivo di controllo delle perdite nonché di un pozzetto saldato al serbatoio e dotato di un coperchio, al fine di evitare l'ingresso di acqua meteorica;
  3. sono installati su idonei basamenti impermeabili con adeguate protezioni per evitare danneggiamenti.

(3)  I serbatoi a doppia parete possono essere installati fuori terra all'interno di edifici in appositi locali, nel rispetto della seguente condizione:

  1. gli spazi tra i serbatoi e le distanze del serbatoio dalle pareti, dal pavimento e dal soffitto sono tali da garantire l'accessibilità per le operazioni di ispezione e manutenzione.

Art. 31 (Depositi di materiali solidi e semisolidi inquinanti)

(1)  Le sostanze ed i materiali solidi e semisolidi che possono contribuire all'inquinamento del sottosuolo o delle acque sono accumulati o accatastati su basamenti impermeabili e resistenti alle sostanze medesime. Tali sostanze e materiali sono protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento. L'acqua meteorica è raccolta e smaltita nel rispetto di quanto disposto al capo IV.

Art. 32 (Aree di travaso di sostanze inquinanti)

(1)  Le aree di travaso di sostanze inquinanti vanno impermeabilizzate per un'ampiezza di almeno un metro oltre la lunghezza del tubo erogatore.

(2)  Le aree di travaso sono dotate di canalette o pozzetti di raccolta collegati ad un idoneo impianto di trattamento con scarico in rete fognaria o altro recapito idoneo.

(3) Le aree di travaso coperte di distributori interni con serbatoi fino a 9.000 litri, in alternativa all'impianto di trattamento possono essere dotate di un sistema per la raccolta di eventuali spandimenti della capacità di almeno 200 litri. 12)

(4)  Nel caso di riempimento dei serbatoi in un punto centralizzato, attorno ad esso viene realizzato un pozzetto stagno dotato di copertura. In alternativa, l'area di riempimento può essere realizzata in conformità a quanto stabilito ai commi precedenti.

(5)  Al fine di evitare spandimenti involontari, il deflusso per l'erogazione del carburante non può avvenire per gravità, ma tramite apposito sistema di pompaggio fisso o mobile.

(6)  Gli impianti fissi d'erogazione di carburante sono accessoriati con pistole automatiche dotate di un dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno, di una protezione della leva atta ad evitare l'azionamento accidentale e di idonea vaschetta per la raccolta di eventuali perdite. In prossimità degli erogatori di carburante viene tenuto a portata di mano un adeguato quantitativo di materiale assorbente.

(7)  I depositi per il rifornimento di automezzi ubicati presso aziende agricole, aventi una capacità  inferiore a 3.000 litri, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 13)

12)
L'art 32, comma 3, capo III, 32 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 2.
13)
L'art. 32, comma 7, capo III  è stato così modificato dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 18 gennaio 2016, n. 2.

Art. 33 (Tubazioni per sostanze inquinanti)

(1)  Le tubazioni interrate e le tubazioni fuori terra non ispezionabili adibite al trasporto di sostanze inquinanti sono a doppia parete o realizzate con altro sistema equivalente, al fine di poter rilevare eventuali perdite e raccoglierle all'interno di pozzetti o altre strutture a tenuta stagna ispezionabili.

(2)  Le tubazioni fuori terra ispezionabili sono posizionate in modo tale da evitare danneggiamenti conseguenti a urti, eventualmente utilizzando anche idonee protezioni.

Art. 34 (Misure di precauzione in fase di riempimento dei serbatoi)

(1)  Il riempimento dei serbatoi da parte delle ditte fornitrici avviene alla presenza del proprietario o dell'utilizzatore del serbatoio o di un loro rappresentante.

(2)  Il personale della ditta che effettua il riempimento accerta la capacità disponibile del serbatoio mediante asta metrica o altro strumento nonché la corretta funzionalità del tubo di sfiato e della valvola di troppo pieno, ove previsti. Nel caso di impossibilità ad accertare la capacità disponibile del serbatoio o in caso di disfunzioni del tubo di sfiato o della valvola di troppo pieno, il riempimento non può essere effettuato.

(3)  Il personale della ditta che effettua il riempimento tiene a portata di mano una riserva di materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti, dei quali dà immediata comunicazione ai vigili del fuoco.

Art. 35 (Depositi esistenti)   delibera sentenza

(1)  I serbatoi interrati a parete unica che sono stati risanati in base alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63con il solo rivestimento interno in vetroresina, privi della possibilità di effettuare il controllo in continuo della tenuta, sono disattivati entro dieci anni dall'esecuzione del rivestimento; se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il rivestimento ha più di dieci anni, il serbatoio va disattivato entro due anni.

(2)  I serbatoi che vengono disattivati sono puliti da un'impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti e le morchie smaltite in conformità alla legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4. Al comune è comunicata la disattivazione del serbatoio, allegando un'attestazione dell'impresa che ha eseguito la pulizia del serbatoio e copia del formulario di identificazione dei rifiuti.

(3)  Le aree di riempimento e di travaso di sostanze inquinanti sono adeguate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Prima dell'esecuzione degli interventi di adeguamento è verificata l'eventuale presenza di contaminazioni del sottosuolo; in caso di contaminazioni viene informato l'Ufficio provinciale Gestione rifiuti e vengono eseguiti i necessari interventi di bonifica. Per distributori e depositi commerciali di carburante l'Ufficio Gestione rifiuti viene informato prima dell'esecuzione dei lavori di adeguamento.

(4)  Le tubazioni esistenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento sono adeguate alle norme di cui all'articolo 33 entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5)  I depositi di materiali solidi e semisolidi inquinanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 31, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)  È fatta salva la facoltà del sindaco di fissare termini di adeguamento più brevi, qualora l'autorità competente al controllo accerti l'esistenza di guasti o situazioni di pericolo.

(7)  Se i soggetti responsabili non provvedono entro i termini fissati, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 56, comma 5, della legge provinciale.

massimeDelibera 6 marzo 2018, n. 186 - Criteri per la concessione di aiuti straordinari a favore di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione

36 (Verifiche periodiche)

(1)  Va sempre garantito lo stato d'efficienza e buona conservazione dei depositi, delle tubazioni interrate, dei dispositivi di protezione e controllo e delle aree di travaso di sostanze inquinanti. Ogni otto anni viene effettuata una verifica da parte di personale specializzato. L'esito delle verifiche va certificato con apposito modello predisposto dall'Agenzia, trasmettendo una copia al comune entro 30 giorni dalla verifica. Il responsabile conserva una copia della certificazione.

(2)  Ai serbatoi ed ai rilevatori di perdite è stabilmente apposta, in posizione ben visibile, una targhetta che indichi la denominazione e l'indirizzo di chi ha effettuato la verifica e l'anno in cui essa è stata eseguita. Nel caso siano presenti più serbatoi, su ogni rilevatore è indicato il serbatoio a cui fa riferimento.

(3)  Il personale specializzato che in occasione della verifica accerti delle irregolaritàà, ne dàà immediata comunicazione al comune. Il titolare del deposito provvede immediatamente ad eliminare immediatamente le irregolarità riscontrate, comunicando l'avvenuto adeguamento al comune stesso.

CAPO IV
ACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

Art. 37 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente capo disciplina, in attuazione dell'articolo 46 della legge provinciale, la corretta gestione delle acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne nonché i casi in cui, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le immissioni di acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne sono sottoposte a particolari prescrizioni.

(2)  Allo scopo di ridurre il consumo di acque pregiate per taluni usi e il deflusso superficiale dalle zone urbanizzate nonché per favorire l'alimentazione delle falde acquifere, sono previsti la raccolta ed il riutilizzo o in subordine la dispersione nel suolo delle acque meteoriche. Se ciò non è possibile o opportuno in rapporto alla situazione locale, tali acque possono essere immesse in acque superficiali.

Art. 38 (Definizioni)

(1)  Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. "acque meteoriche e di lavaggio/dilavamento di aree esterne, di seguito denominate acque meteoriche": le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici quali quelle di piazzali, tetti, strade, ecc. e che defluiscono in acque superficiali, reti fognarie o nel suolo;
  2. "acque di prima pioggia": i primi 5 mm dell'evento piovoso. Si stabilisce che tale valore si raggiunga in 15 minuti;
  3. "immissione di acque meteoriche": qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque meteoriche e di lavaggio/dilavamento di aree esterne, effettuata nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo.

Art. 39 (Classificazione delle acque meteor#iche)

(1)  Le acque meteoriche sono classificate nelle seguenti quattro categorie, in rapporto al grado di inquinamento che dipende principalmente dalla loro provenienza:

  1. "acque meteoriche non inquinate", sono quelle derivanti dalle seguenti superfici:
    1. tetti in zone residenziali e miste;
    2. piste pedonali e ciclabili;
    3. impianti sportivi e di ricreazione;
    4. cortili in zone residenziali con traffico motorizzato molto limitato;
    5. strade in zone residenziali con traffico giornaliero medio (TGM), inferiore a 500 autoveicoli al giorno;
    6. parcheggi in zone residenziali a bassa densità abitativa, costituite prevalentemente da case singole, case a schiera, ecc.;
  2. "acque meteoriche moderatamente inquinate", sono quelle derivanti dalle seguenti superfici:
    1. tetti in zone industriali;
    2. superfici impermeabilizzate di cortili ed aree di transito in zone miste, zone produttive e zone industriali;
    3. strade con traffico giornaliero medio (TGM) fino a 5.000 autoveicoli al giorno, escluse quelle in zone residenziali con traffico inferiore a 500 autoveicoli al giorno;
    4. parcheggi a frequenza di utilizzo da bassa a moderata, come quelli di condomini, di edifici adibiti ad uffici, di stabilimenti dell'artigianato e dell'industria, di piccole attività commerciali, nonché piazzali di mercati, parcheggi ad uso stagionale, ecc.;
    5. cortili di aziende agricole e di aziende zootecniche;
  3. "acque meteoriche inquinate", sono quelle derivanti dalle seguenti superfici:
    1. strade con oltre 5.000 autoveicoli al giorno (TGM);
    2. parcheggi con elevata frequenza di utilizzo, come quelli di esercizi commerciali medi e grandi, quelli nelle zone centrali dei centri abitati, ecc.;
    3. gallerie stradali con lunghezza superiore a 300 m;
  4. "acque meteoriche sistematicamente inquinate", sono quelle derivanti dalle seguenti superfici con elevato pericolo d'inquinamento:
    1. aree di travaso di sostanze inquinanti;
    2. piazzali di lavaggio;
    3. aree per la manutenzione di veicoli;
    4. piazzali e zone di transito in caso di depuratori, discariche, impianti di cernita/trattamento/riciclaggio rifiuti, sui quali si svolgono attività inquinanti;
    5. zone di carico/scarico di attività produttive dei settori industria chimica, trattamento e rivestimento metalli;
    6. depositi di rottami;
    7. altre aree sulle quali si svolgono attività produttive inquinanti.

(2)  In caso di separazione di acque meteoriche moderatamente inquinate, le acque di prima pioggia sono classificate come acque meteoriche inquinate, mentre quelle di seconda pioggia come non inquinate. In caso di separazione di acque meteoriche inquinate, le acque di prima pioggia sono classificate come acque meteoriche sistematicamente inquinate, mentre quelle di seconda pioggia moderatamente inquinate. In caso di separazione di acque meteoriche sistematicamente inquinate, le acque di prima pioggia sono classificate come acque meteoriche sistematicamente inquinate, mentre, salvo casi particolari, quelle di seconda pioggia vengono classificate come moderatamente inquinate.

Art. 40 (Riutilizzo delle acque meteoriche)

(1)  I comuni definiscono, nel rispettivo regolamento di fognatura e depurazione, i casi in cui vanno effettuati la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche per nuove costruzioni e stabiliscono il volume minimo dei serbatoi di raccolta in rapporto alle superfici impermeabili allacciate ed al consumo d'acqua previsto.

Art. 41 (Impermeabilizzazione del suolo)

(1)  L'impermeabilizzazione del suolo è ridotta al minimo per limitare il deflusso superficiale e favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. Nei progetti di nuove costruzioni, l'impermeabilizzazione del suolo è prevista solamente se giustificata da valide motivazioni tecniche.

(2)  Il regolamento di fognatura e depurazione del comune prevede i casi in cui non è ammessa l'impermeabilizzazione del suolo.

(3)  Il verde pensile, grazie all'elevata capacità di trattenere e restituire in percentuale ridotta l'acqua piovana all'ambiente, può favorire la regimazione idrica e costituisce dunque una misura idonea a ridurre il deflusso superficiale. Le superfici a verde pensile sono considerate non o solo parzialmente impermeabilizzate, in rapporto allo spessore del substrato.

Art. 42 (Immissione di acque meteoriche sul suolo o nel sottosuolo)

(1)  L'immissione delle acque meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo tramite dispersione è realizzata sfruttando il più possibile lo strato di terreno non saturo. Sono da adottare, di regola, sistemi di infiltrazione superficiale ed in particolare quei sistemi in cui l'infiltrazione avviene attraverso uno strato di terreno organico rinverdito, se necessario anche combinati con sottostanti drenaggi di dispersione. Per i sistemi funzionanti tramite fosse o bacini di dispersione, lo strato superficiale di terreno organico rinverdito ha uno spessore di almeno 20 cm. Per le acque meteoriche inquinate, la dispersione avviene sempre mediante il passaggio attraverso uno strato di terreno organico rinverdito.

(2)  Sistemi di infiltrazione quali pozzi perdenti, tubi drenanti o trincee drenanti, in cui la dispersione avviene direttamente nel sottosuolo, possono essere adottati solamente, quando la realizzazione di sistemi di infiltrazione superficiale non sia possibile ed esclusivamente per la dispersione delle acque meteoriche classificate come non inquinate, moderatamente inquinate e per quelle inquinate. In particolare per le acque meteoriche moderatamente inquinate e per quelle inquinate tali sistemi possono essere ammessi soltanto, quando anche l'immissione in acque superficiali non sia possibile. Prima della loro dispersione direttamente nel sottosuolo, le acque meteoriche sono sottoposte almeno ai seguenti pretrattamenti:

  1. acque meteoriche moderatamente inquinate, derivanti da superfici inferiori a 500 m²: pozzetto fanghi, eccetto le acque di seconda pioggia;
  2. acque meteoriche moderatamente inquinate, derivanti da superfici superiori a 500 m²: separatore di classe II secondo la norma UNI EN 858-1 o trattamento equivalente;
  3. acque meteoriche inquinate, derivanti da superfici inferiori a 500 m²: separatore di classe II secondo la norma UNI EN 858-1 o trattamento equivalente;
  4. acque meteoriche inquinate, derivanti da superfici superiori a 500 m²: separatore di classe I secondo la norma UNI EN 858-1 o trattamento equivalente.

(3)  La realizzazione di pozzi perdenti nei piani interrati è ammessa esclusivamente per le acque meteoriche non inquinate provenienti dai tetti, dato che si riduce lo spessore di filtrazione attraverso il sottosuolo insaturo ed in caso di inquinamenti gli interventi di bonifica risulterebbero complessi ed onerosi.

(4)  Per la dispersione è garantito uno spessore minimo di infiltrazione pari a un metro prima che l'acqua raggiunga il livello massimo della falda freatica. L'immissione diretta delle acque meteoriche nelle acque sotterranee è vietata.

(5)  La dispersione è realizzata, di norma, in modo "decentrato", in corrispondenza o in prossimità delle aree scolanti.

(6)  Nelle aree di tutela di acque potabili possono vigere prescrizioni particolari. Di norma, nelle zone di tutela II, è ammessa soltanto l'infiltrazione di acque meteoriche non inquinate o moderatamente inquinate tramite sistemi di infiltrazione attraverso strati di terreno organico rinverdito.

(7)  Le acque meteoriche provenienti da superfici in rame, zinco e piombo, non rivestite, con superficie superiore a 100 m² sono pretrattate con filtri idonei a trattenere i metalli pesanti, ad esempio filtri a zeolite, se è prevista la dispersione direttamente nel sottosuolo.

Art. 43 (Immissione di acque meteoriche in acque superficiali)

(1)  Le acque meteoriche non inquinate, per le quali non è prescritta la raccolta o la dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, possono essere immesse in acque superficiali senza alcun pretrattamento. Per le acque meteoriche moderatamente inquinate, per quelle inquinate e per quelle sistematicamente inquinate, l'immissione in acque superficiali è ammessa solo in casi tecnicamente motivati.

(2)  Le acque meteoriche sono sottoposte, prima dell'immissione in corsi d'acqua superficiale, almeno ai seguenti pretrattamenti:

  1. acque meteoriche moderatamente inquinate: pozzetto fanghi, eccetto le acque di seconda pioggia;
  2. acque meteoriche inquinate, derivanti da superfici inferiori a 500 m²: pozzetto fanghi;
  3. acque meteoriche inquinate, derivanti da superfici superiori a 500 m²: separatore di classe II secondo la norma UNI EN 858-1 o trattamento equivalente.

(3)  In rapporto al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici possono essere richiesti trattamenti più spinti, come quelli realizzati con sistemi di dispersione superficiale, combinati con sottostanti drenaggi di dispersione o bacini di ritenzione con infiltrazione. Sono esclusi dall'obbligo di pretrattamento le immissioni derivanti da ponti e viadotti di lunghezza inferiore a 25 m.

(4)  Se le caratteristiche ambientali e idrauliche del corso d'acqua ricettore lo rendono necessario o se la capacità idraulica della rete fognaria è insufficiente, sono previsti interventi per la ritenzione dell'acqua meteorica idonei a ottenere un abbassamento del picco di piena. Per superfici scolanti superiori a 2 ha sono previsti sistemi di ritenzione idonei a garantire un deflusso massimo di 50 l/s·ha. Vanno altresì osservate le prescrizioni della Ripartizione provinciale Opere idrauliche.

(5)  Le acque meteoriche provenienti da superfici in rame, zinco e piombo, non rivestite, con superficie superiore a 500 m² sono pretrattate con filtri idonei a trattenere i metalli pesanti, ad esempio filtri a zeolite, se è prevista l'immissione in acque superficiali.

Art. 44 (Acque meteoriche sistematicamente inquinate)

(1)  Le acque meteoriche sistematicamente inquinate sono raccolte e trattate con idonei sistemi che recapitano in rete fognaria nera o mista, con eventuale separazione delle acque di prima pioggia.

(2)  Se l'immissione in rete fognaria nera o mista non è possibile, le acque meteoriche sistematicamente inquinate possono essere immesse in rete fognaria per le acque meteoriche o in corsi d'acqua superficiale, previo idoneo trattamento atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato D della legge provinciale.

(3)  La dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo è ammessa solo in casi eccezionali e previo idoneo trattamento atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato G della legge provinciale.

(4)  Se necessario per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, possono essere richiesti trattamenti più spinti.

Art. 45 (Immissioni di acque meteoriche da reti fognarie separate)  

(1)  Per le immissioni di acque meteoriche, raccolte tramite reti fognarie con sistemi di convogliamento separati, sono rispettate le modalità di gestione previste dal presente capo. La classificazione della qualità delle acque meteoriche tiene conto delle caratteristiche delle superfici allacciate, dei tempi di corrivazione e degli eventuali pretrattamenti decentrati.

Art. 46 (Adempimenti e competenze)

(1)  La documentazione di progetto allegata alla domanda di concessione edilizia contiene le informazioni relative alle modalità di gestione e smaltimento delle acque meteoriche. Gli impianti sono dimensionati nel rispetto di norme tecniche riconosciute, indicando le fonti dalle quali sono stati ricavati i metodi ed i criteri di calcolo.

(2)  Il comune verifica la conformità della documentazione di progetto alle disposizioni del presente capo.

(3)  Il parere previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge provinciale è rilasciato nei seguenti casi:

  1. immissioni di acque meteoriche inquinate di cui all’articolo 39, comma 1, lettera c), numeri 1 e 3;
  2. immissioni di acque meteoriche sistematicamente inquinate. 14)

(4)  Per gli impianti di cui al comma 3, l'Agenzia esegue il collaudo e rilascia l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale.

14)
L'art. 46, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.

Art. 47 (Adeguamento delle immissioni esistenti)

(1)  I sistemi di smaltimento di acque meteoriche sistematicamente inquinate, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non conformi alle disposizioni dello stesso, sono adeguati entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il relativo progetto è presentato al comune entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(2)  Il piano di tutela delle acque definisce gli ulteriori casi in cui, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale o a causa della destinazione specifica dei corpi idrici, è richiesto l'adeguamento delle immissioni esistenti.

(3)  In riferimento allo stato qualitativo dei corpi idrici ed ai carichi inquinanti immessi, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere misure e interventi atti ad adeguare le immissioni esistenti alle disposizioni del presente capo.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DI ACQUE

Art. 48 (Restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica)

(1)  Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi con un volume utile fino a 5.000 m³ sono eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'impatto per i corpi idrici a valle della presa. Lo spurgo e lo svuotamento vengono effettuati lentamente e con gradualità, in modo tale che la concentrazione dei solidi sospesi nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l). La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff, che è anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al parametro “materiali sedimentabili”. 15)

(2)  Dopo l'asportazione del materiale sedimentato nel dissabbiatore dè previsto un adeguato lavaggio dell'alveo con deflusso naturale, lasciando aperte le paratoie per un lasso di tempo sufficiente a ripristinare le condizioni originarie dell'alveo ed a creare substrati favorevoli alla riproduzione ittica.

(3)  Il ripristino del regime di Deflusso Minimo Vitale avviene lentamente e gradualmente in un lasso di tempo di almeno un'ora, al fine di ridurre al minimo le morie di pesci nelle aree laterali destinate a prosciugarsi.

(4)  Nuove derivazioni d'acqua, in grado di produrre energia di punta e quindi di provocare un deflusso a pulsazione a valle della restituzione, possono essere autorizzate soltanto nel caso in cui a valle della restituzione siano previste misure di mitigazione del deflusso a pulsazione, volte a garantire gli obiettivi di qualità del corso d'acqua e le previsioni del piano di tutela delle acque. In ogni caso, il rapporto massimo tra le portate di magra e morbida artificiale non può essere superiore ad un valore di 1::3. Qualora, nel caso di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua esistenti, il rapporto sopraindicato venga già superato, non è ammesso un peggioramento della situazione esistente e, per quanto possibile, sono previste misure volte attea ridurre il deflusso a pulsazione.

(5)  L'utilizzo dell'acqua turbinata per il raffreddamento degli impianti e delle macchine della centrale idroelettrica è ammesso, a condizione che vengano adottate misure idonee a evitare inquinamenti della stessa e a mantenere la variazione della temperatura da monte a valle del punto di immissione inferiore a 1° C. In tal caso non è richiesta l'autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 39 della legge provinciale.

(6)  I progetti di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico e la documentazione per il rinnovo di concessioni esistenti contengono le informazioni necessarie in merito al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Eventuali prescrizioni volte a garantire il rispetto delle presenti disposizioni sono contenute nel parere di cui all'articolo 47 della legge provinciale ed inserite nella concessione di derivazione.

15)
L'art. 48, comma 1, capo IV,è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1,  del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.

Art. 49 (Restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui e per la produzione di neve artificiale)

(1)  Per la restituzione delle acque di controlavaggio degli impianti di filtrazione delle acque a scopo irriguo sono previsti idonei sistemi di infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del suolo. Per le aree aventi caratteristiche idrogeologiche che non consentono l'infiltrazione, è prevista un'adeguata vasca di sedimentazione prima dell'immissione in corpi idrici superficiali.

(2) Lo spurgo e lo svuotamento dei dissabbiatori e degli invasi con un volume utile fino a 5.000 m³ per derivazioni irrigue e per la produzione di neve artificiale sono eseguiti in modo da ridurre al minimo l'impatto per il corpo idrico. Lo spurgo e lo svuotamento vengono effettuati lentamente e con gradualità, in modo tale che la concentrazione dei solidi sospesi nel corpo idrico a valle della presa non superi 1 vol% (= 10 ml/l). La concentrazione dei solidi sospesi è misurata con cono Imhoff, che è anche lo strumento di calibrazione dei torbidimetri e corrisponde al parametro “materiali sedimentabili”.

(3)  Dopo l'asportazione dei sedimenti dal dissabbiatore e dagli invasi, è previsto un adeguato lavaggio dell'alveo con deflusso naturale, lasciando aperte le paratoie di spurgo per un lasso di tempo sufficiente a ripristinare le condizioni originarie dell'alveo e a creare i substrati favorevoli alla riproduzione ittica.

(4)  Il ripristino del regime di deflusso minimo vitale avviene gradualmente in un lasso di tempo di almeno un'ora, al fine di ridurre al minimo la moria di pesci nelle aree destinate a prosciugarsi. 16)

16)
L'art. 49 del capo V è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.

Art. 50 (Restituzione delle acque derivanti dagli impianti di potabilizzazione)

(1)  Per la restituzione delle acque derivanti da impianti di potabilizzazione costituiti da trattamento fisico semplice, vale a dire da filtrazione, sono adottati idonei sistemi di infiltrazione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Per le aree aventi caratteristiche idrogeologiche che non consentono l'infiltrazione è prevista la restituzione in acque superficiali, previo idoneo trattamento in vasche di sedimentazione. Nel caso di restituzioni derivanti da impianti di potabilizzazione di tipo fisico e chimico sono previsti idonei impianti di trattamento, al fine di rispettare, alla restituzione, i limiti di cui all'allegato D della legge provinciale; il relativo progetto è soggetto ad approvazione e autorizzazione ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge provinciale.

Art. 51 (Restituzione dei fluidi di spurgo in eccesso di sondaggi e perforazioni)   delibera sentenza

(1)  È vietata la restituzione in acque superficiali e in fognatura dei fluidi di spurgo in eccesso derivanti da sondaggi e perforazioni.

(2)  Qualora per sondaggi e perforazioni venga utilizzata come fluido di spurgo solo acqua priva di additivi, lo smaltimento delle acque in eccesso può essere effettuato mediante idonei bacini di infiltrazione situati nei pressi della perforazione.

(3)  L'esecuzione di sondaggi e perforazioni mediante l'aggiunta di additivi è consentita, previa verifica della loro compatibilità ambientale e con riciclo dei fluidi di spurgo. Lo scarico di tali fluidi in un corpo idrico e in fognatura è vietato. Essi vanno smaltiti in conformità alle disposizioni della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”, e successive modifiche.

(4)  Per lo spurgo di chiarificazione di sondaggi e perforazioni vigono le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di spurgo di chiarificazione in un corpo idrico è ammessa solamente se vengono rispettati i valori limite di emissione di cui agli allegati D e G della legge provinciale. 17)

massimeDelibera N. 2320 del 30.06.2008 - Linee guida tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di pozzi verticali ed orizzontali e la posta in opera di perforazioni
17)
L'art. 51 del capo V è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.

CAPO VI
TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Art. 52 (Definizioni)

(1)  Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. "sponde": le aree, generalmente pendenti e coperte da vegetazione, situate tra l'alveo del corso d'acqua e il limite superiore della scarpata d'argine. Qualora questo limite superiore manchi, il confine è costituito dalla linea del livello della piena media. Per i laghi le sponde sono ricoperte generalmente da vegetazione tipica degli ambienti umidi e il limite superiore della sponda è rappresentato dalla linea di massimo invaso, compresi i canneti;
  2. “fasce di protezione": aree che, al di fuori dei centri edificati, sono immediatamente adiacenti alle sponde delle acque superficiali per una larghezza di 10 m. Per i laghi naturali e i bacini fortemente modificati situati oltre i 1.800 m s.l.m. tale area si estende fino a 50 m;
  3. “lago naturale”: un corpo idrico superficiale fermo, formatosi naturalmente; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello;
  4. “bacino fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale fermo, la cui natura è stata sostanzialmente modificata a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana; sono considerati tali tutti quelli inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti con una superficie superiore a 0,15 ha nella situazione di massimo livello;
  5. “corso d’acqua”: un’acqua superficiale corrente, che può essere parzialmente sotterranea e può essere costituita da più corpi idrici superficiali; sono considerati tali tutti i corsi d’acqua inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti che, per motivi naturali, hanno una portata d’acqua per almeno 245 giorni all’anno o presentano una tipica vegetazione rivierasca. 18)
18)
L'art. 52 del capo VI è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.

Art. 53 (Corsi d'acqua)  

(1)  In attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d'uso per i corsi d’acqua, le sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde dei corsi d'acqua.

(2)  I corsi d’acqua e le sponde dei corsi d'acqua, comprensive della loro vegetazione, sono oggetto di tutela. In tali aree sono ammesse solo le attività e gli interventi necessari per la sicurezza idraulica del corso d'acqua, per le prese e le restituzioni d'acqua e i miglioramenti ambientali.

(3)  Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, a tutela della funzionalità ecologica dei corsi d’acqua. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti lungo i corsi d'acqua, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.

(4)  Nelle fasce di protezione lungo i corsi d'acqua sono vietati:

  1. la modifica della destinazione urbanistica;
  2. la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
  3. lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
  4. l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
  5. l'apertura di torbiere;
  6. l'apertura di cave;
  7. la realizzazione di nuovi cimiteri e l'interramento di cadaveri animali.

(5)  Nel caso di miglioramenti ambientali è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4, previo parere dell'Agenzia. 19)

(6)  In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere e dell'Agenzia. 20)

(7)  Per raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela delle acque individua corsi d'acqua o tratti di essi per i quali è necessaria l'istituzione di nuove fasce di protezione con vegetazione tipica di quel determinato ambiente acquatico. 21)

19)
L'art. 53, comma 5 è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.
20)
L'art. 53, comma 6 è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.
21)
L'art. 53 del capo VI è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.

Art. 54 (Laghi naturali e bacini fortemente modificati)  

(1)  In attuazione dell’articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d’uso per i laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le rispettive sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde.

(2)  I laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le loro sponde, comprese le loro componenti biotiche e abiotiche, sono sottoposti a tutela e non possono essere modificati. Sono ammessi le attività e gli interventi necessari alla sicurezza idraulica degli stessi, alle opere di presa e di restituzione d’acqua, ai ripristini ambientali o alla rinaturalizzazione. Sono vietate le seguenti attività:

  1. modifiche della destinazione urbanistica;
  2. la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
  3. la realizzazione di qualsiasi struttura di accesso;
  4. il foraggiamento di tutti gli animali che vivono nell’acqua e vicino all’acqua, e l’allevamento e la detenzione di animali addomesticati.

(3)  Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al mantenimento e al miglioramento della funzionalità ecologica dei laghi e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.

(4)  Nelle fasce di protezione sono vietati:

  1. la modifica della destinazione urbanistica;
  2. la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
  3. lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
  4. l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
  5. l’apertura di cave e di torbiere;
  6. la realizzazione di nuovi cimiteri e l’interramento di cadaveri animali.

(5)  In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare al divieto di cui alla lettera c) del comma 2 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse per singoli accessi pedonali, previo parere dell’Agenzia. 22)

(6)  In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere dell’Agenzia. 23)

(7)  Per raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela definisce le fasce di protezione allargate e i relativi ulteriori vincoli di tutela.

(8)  L’Agenzia esprime parere riguardo alla ristrutturazione di strutture esistenti. 24)

(9)  L’Agenzia può rilasciare deroghe in riferimento ai commi 2, 3 e 4, ai soli fini di ricerca, monitoraggio e risanamento di laghi naturali, bacini fortemente modificati, sponde e fasce di protezione nonché per manifestazioni sportive e di pesca. Sono inoltre derogabili le attività relative alla gestione dei sedimenti previste nei progetti di gestione.

(10)  L’esecuzione da parte di terzi di rilevamenti o campionamenti in laghi naturali o bacini fortemente modificati è comunicata all’Agenzia con un preavviso di almeno 15 giorni.25)

22)
L'art. 54, comma 5, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.
23)
L'art. 54, comma 6, è stato così modificato dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.
24)
L'art. 54, comma 8, è stato così modificato dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.
25)
L'art. 54 del capo VI è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.

CAPO VII
CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE DEGLI INVASI

Art. 55 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente capo detta i criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 5, della legge provinciale, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal piano di tutela delle acque e per la tutela degli animali acquatici protetti dalla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche.

Art. 56 (Definizioni)

(1)  Ai fini del presente capo si intende per:

  1. "svaso": l'abbassamento totale o parziale del pelo d'acqua mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa;
  2. "sfangamento o sghiaiamento": l'operazione volta a rimuovere il materiale sedimentato nell'invaso;
  3. "spurgo": l'operazione di sfangamento che fa transitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato;
  4. "asportazione di materiale a bacino vuoto": l'operazione di sfangamento mediante utilizzo di macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
  5. "asportazione di materiale a bacino pieno": operazione di sfangamento mediante utilizzo di sistemi di pompaggio o di dragaggio;
  6. "organo di presa": complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, la derivazione dell'acqua accumulata nell'invaso;
  7. "organo di scarico o di sicurezza": complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
  8. "prove di funzionamento degli organi di scarico": verifiche periodiche atte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
  9. "amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento": l'amministrazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e l'amministrazione di cui all'articolo 91, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle attribuzioni e funzioni previste da tali articoli;
  10. "gestore": il gestore dello sbarramento.

Art. 57 (Progetto di gestione)

(1)  Il progetto di gestione predisposto dal gestore e approvato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della legge provinciale, è finalizzato a:

  1. definire il programma delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, connesse alle attività di manutenzione dell'impianto, necessarie per assicurare il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile dell'invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
  2. definire i provvedimenti da porre in essere durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nel piano di tutela delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati.

(2)  Copia del progetto viene conservata presso l'ufficio locale del gestore, a disposizione dell'autorità preposta al controllo. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e dalle successive disposizioni d'attuazione.

(3)  Il progetto di gestione contiene, di norma, le seguenti informazioni:

  1. la motivazione della necessità di svaso, sfangamento o spurgo;
  2. il volume di materiale solido sedimentato nell'invaso al momento della redazione del progetto ed il volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nell'invaso;
  3. le caratteristiche chimiche e fisiche dei sedimenti e, ove necessario, il saggio biologico dei sedimenti per evidenziare eventuali effetti tossici. La raccolta dei dati è necessaria per ottenere informazioni sulla provenienza del materiale solido sedimentato nell'invaso, sulla erodibilità dei suoli del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento e sull'influenza delle attività antropiche che gravitano sul medesimo bacino idrografico;
  4. le caratteristiche qualitative delle acque invasate;
  5. la quantità e la qualità del materiale in sospensione nelle acque normalmente rilasciate nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
  6. i modi, i tempi e la data dell'esecuzione delle operazioni ed il paragone con le soluzioni alternative possibili .

(4)  Le indagini qualitative di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3 sono effettuate in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(5)  Il progetto di gestione, nel caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, indica:

  1. il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dall'invaso;
  2. le modalità di rimozione del materiale;
  3. la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere;
  4. le modalità di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale rimosso, da individuare in relazione alle caratteristiche dell'ambiente destinato a ricevere i materiali asportati, o ad altra sua riutilizzazione consentita, considerando, tra l'altro, in relazione alle sue caratteristiche di qualità, il suo utilizzo per colmate o per l'ammendamento di terreni agricoli;
  5. le aree di dislocazione del materiale rimosso, che sono poste in condizioni di sicurezza idraulica, sia per quanto riguarda la stabilità degli ammassi, sia per quanto riguarda l'esposizione a fenomeni erosivi.

(6)  Il progetto di gestione, nel caso di rilascio a valle dei sedimenti, indica i seguenti dati:

  1. i livelli e la persistenza delle concentrazioni, che non possono essere superati durante le attività di svaso, sfangamento e spurgo. Questi valori sono conformi alle prescrizioni contenute nel piano di tutela delle acque e agli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con specifico riferimento agli usi potabili ed alla vita acquatica;
  2. il programma operativo delle attività di svaso ovvero di spurgo dell'invaso è redatto tenendo conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche presenti, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e alle prime fasi di sviluppo, in modo da minimizzare gli effetti negativi sull'equilibrio del sistema acquatico a monte e a valle dello sbarramento. In caso di necessità possono essere previsti adeguati interventi di ripopolamento delle specie ittiche o altre misure di compensazione, da porre a carico del gestore, per ripristinare le condizioni ecologiche antecedenti le operazioni di spurgo o migliorare l'habitat acquatico;
  3. il volume di materiale che, tramite corrente idrica, si prevede di rimuovere dall'invaso per ciascuna operazione di spurgo;
  4. il volume d'acqua da rilasciare, la durata e la presunta portata media e massima, nel rispetto dei limiti di concentrazione prefissati dallo stesso progetto di gestione, tenendo conto delle caratteristiche dell'invaso e del corso d'acqua ricettore, per ciascuna operazione di svaso ovvero di spurgo;
  5. i sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di svaso ovvero di spurgo;
  6. la durata delle attività di svaso ovvero di spurgo e la presunta portata media e massima, da rilasciare a conclusione delle operazioni di svaso ovvero di spurgo, in modo che l'alveo del corpo ricettore sia ripulito al meglio del materiale sedimentatosi;
  7. l'elenco dei comuni rivieraschi interessati, posti a valle dello sbarramento e compresi in una distanza prefissata nel progetto di gestione, misurata lungo l'asta fluviale, nonché quelli confinanti con l'invaso;
  8. l'indicazione delle tipologie degli effetti potenziali dovuti alle operazioni di svaso ovvero di spurgo, a valle dello sbarramento, e delle misure adottate per mitigarli, nel rispetto degli obiettivi di qualità ed a garanzia della salvaguardia delle popolazioni ed infrastrutture presenti a valle dell'invaso e nelle sue immediate vicinanze, della vita acquatica e degli altri usi della risorsa idrica, del regime idrologico nonché della capacità di tollerare accumuli temporanei dei materiali di sedimentazione;
  9. le azioni di prevenzione atte a non pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso.

(7)  Nel progetto di gestione sono previste modalità di utilizzazione degli scarichi di fondo, in corrispondenza degli eventi di piena, volte a soddisfare le seguenti esigenze:

  1. garantire la funzionalità degli scarichi di fondo, a fronte dei fenomeni di interrimento;
  2. ricostituire il trasporto solido a valle degli sbarramenti;
  3. modulare le condizioni di deflusso a valle degli sbarramenti, ricorrendo alle possibilità di laminazione dell'invaso.

(8)  Il progetto di gestione viene periodicamente aggiornato dal gestore, anche su richiesta dell'Agenzia, sulla base della compatibilità delle operazioni di svaso, di sfangamento e di spurgo di ogni singolo impianto con il conseguimento degli obiettivi di qualità fissati dal piano di tutela delle acque nonché sulla base delle nuove conoscenze acquisite in materia e dei risultati ottenuti nel corso di precedenti operazioni di svaso.

Art. 58 (Coordinamento delle operazioni)

(1)  Nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o bacino idrografico, l'Agenzia coordina le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione degli impianti, al fine di ottimizzare la gestione dei sedimenti, iniziando le attività nell'invaso situato a maggior altitudine.

Art. 59 (Esecuzione delle operazioni e comunicazioni)

(1)  Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo sono effettuate nel rispetto di quanto indicato nel progetto di gestione, approvato ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite con l'atto di approvazione del progetto.

(2)  Almeno quattro mesi prima dell'effettuazione di operazioni di svaso, sfangamento o spurgo, che possono provocare intorbidimento dell'acqua o repentini aumenti di portata, il gestore ne dà comunicazione all'Agenzia ed alle Ripartizioni provinciali Foreste nonché Opere idrauliche ed agli acquicoltori, fornendo un programma di sintesi delle attività previste e delle eventuali cautele da adottare. 26)

(3)  Le comunicazioni di cui al comma 2 sono affisse dai comuni rivieraschi agli albi pretori, nonché pubblicati per estratto a cura del gestore su almeno due quotidiani locali, uno di lingua italiana e uno di lingua tedesca.

26)
L’art. 59, comma 2, è stato così modificato dall’art. 5, comma 1, del D.P.P. 1 marzo 2024, n. 1.

Art. 60 (Realizzazione di nuovi invasi ed altre disposizioni di applicazione)

(1)  I fogli di condizione relativi ai nuovi impianti sono corredati dal progetto di gestione di cui all'articolo 49 della legge provinciale.

(2)  Al fine di integrare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione di invasi con un volume utile maggiore a 1.000.000 m³ o con altezza degli sbarramenti superiori a 15 m, già redatti ed approvati o in corso di approvazione, i gestori presentano il relativo progetto di gestione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque un anno prima di un'operazione programmata.

(3)  Al fine di integrare i fogli di condizione di invasi con un volume utile compreso fra 1.000.000 m³ e 5.000 m³ o con un'altezza degli sbarramenti inferiore a 15 m, già redatti ed approvati o in corso di approvazione, i gestori presentano sono tenuti a presentare il relativo progetto di gestione un anno prima di un'operazione programmata.

(4)  Per i bacini artificiali posti fuori alveo e con un volume utile compreso fra 5.000 m³ e 1.000.000 m³ o con un'altezza degli sbarramenti inferiore a 15 m, il relativo progetto di gestione è presentato dal gestore un anno prima di un'operazione programmata. 27)

27)
Il comma 4 dell'art. 60, capo VI, è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.

Art. 61 (Manovre di emergenza e prove di funzionamento degli organi di scarico)

(1)  Le previsioni del progetto di gestione non trovano applicazione per le manovre e gli interventi:

  1. necessari a garantire che i livelli d'invaso autorizzati in occasione di eventi di piena non vengano superati;
  2. di emergenza indispensabili alla sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità;
  3. effettuati per motivi specifici di pubblico interesse, su disposizione dell'autorità competente;
  4. effettuati per l'accertamento della funzionalità degli organi di scarico, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, su disposizione dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento.

(2)  L'esecuzione delle prove di funzionalità di cui al comma 1 è subordinata in ogni caso al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. la durata del deflusso è limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico;
  2. le manovre di apertura degli organi di scarico sono eseguite in modo graduale, al fine di evitare repentine modificazioni del regime di deflusso e della qualità delle acque;
  3. contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene assicurato al corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento, ove tecnicamente possibile, dei valori di concentrazione dei materiali solidi presenti;
  4. le prove di funzionamento sono eseguite avendo cura che lo scarico di fondo sia preferibilmente sotto pressione.

Art. 62 (Tutela della qualità delle acque invasate)

(1)  Nell'ambito del piano di tutela delle acque, per i corpi idrici significativi sono previste misure per la tutela delle acque invasate e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento. Nel piano di tutela delle acque è contenuta una descrizione qualitativa e quantitativa delle attività antropiche che influenzano la qualità delle acque e sono stabilite le modalità per il controllo prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo.

(2)  All'interno del piano di tutela delle acque, in funzione degli obiettivi di qualità definiti per gli specifici corpi idrici, sono fissati i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, in modo da consentire le operazioni medesime senza arrecare danni irreversibili al corpo recettore.

(3)  Il gestore ha l'obbligo di prevedere nel progetto di gestione e di attuare tutte le operazioni di sfangamento necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento ed il corretto uso dell'invaso, in relazione alle finalità per le quali è stata concessa l'utilizzazione dell'acqua pubblica.

(4)  Nel rispetto del comune interesse al mantenimento ed al ripristino della capacità utile propria dell'invaso, la Ripartizione provinciale Opere idrauliche, il concessionario e gli altri soggetti interessati possono stipulare apposite iconvenzioni, finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti ed a consentire la migliore attuazione del progetto di gestione, con particolare riguardo allo sfangamento dell'invaso.

Art. 63 (Responsabilità e danno ambientale)

(1)  Il gestore ed il concessionario sono responsabili per i danni causati dall'apertura degli organi di scarico. Essi sono tenuti ad eseguire, a proprie spese, gli interventi prescritti dall'Agenzia, per eliminare il danno ambientale causato e prevenire una sua eventuale ripetizione.

CAPO VIII
FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 64 (Compiti degli organi di vigilanza)

(1)  Il personale addetto alla vigilanza ed al controllo nel settore della tutela delle acque, titolo III della legge provinciale, esercita, secondo la rispettiva competenza, le sotto elencate seguenti funzioni di vigilanza e controllo:

  1. verifica dello stato generale delle acque in rapporto ai fattori di inquinamento e segnalazione dei casi di degrado e inquinamento dei corpi idrici e delle relative cause;
  2. prevenzione delle violazioni alla normativa in materia di tutela delle acque;
  3. vigilanza mediante l'accertamento delle violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque;
  4. verifica dell'osservanza delle autorizzazioni e delle prescrizioni in esse contenute nonché di eventuali segnalazioni e comunicazioni.

(2)  Nei casi di particolare urgenza le operazioni di controllo sono effettuate autonomamente, – nei rispettivi ambiti territoriali di competenza,– da tutti gli organi di vigilanza previsti dal presente regolamento.

(3)  I provvedimenti autorizzatori, ripristinatori e repressivi sono trasmessi, a cura delle autorità che li hanno emanati, agli organi di vigilanza, rispettando i criteri e gli ambiti di competenza previsti dal presente regolamento.

Art. 65 (Compiti di vigilanza dell'Agenzia provinciale per l'ambiente)

(1)  All'Agenzia spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori:

  1. scarichi di acque reflue urbane e relativi impianti di depurazione;
  2. scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali o sul suolo, di consistenza pari o superiore a 50 a.e.;
  3. scarichi di acque reflue industriali, ad eccezione degli scarichi in rete fognaria;
  4. scarichi di sostanze pericolose di cui all'articolo 35 della legge provinciale;
  5. conferimenti di rifiuti, costituiti da acque reflue, agli impianti di depurazione di acque reflue urbane di cui all'articolo 42 della legge provinciale;
  6. immissioni di acque meteoriche inquinate di cui all’articolo 39, comma 1, lettera c), numeri 1 e 3, e di acque meteoriche sistematicamente inquinate; 28)
  7. vincoli e divieti, imposti con il piano di tutela delle acque nei settori di cui alle lettere precedenti.

(2)  L'Agenzia esercita ogni altra azione di controllo che non sia attribuita ad altri organi o enti dalla legge provinciale e dal presente regolamento.

28)
La lettera f) dell'art. 65, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 13 giugno 2022, n. 13.

Art. 66 (Compiti di vigilanza della Ripartizione provinciale Foreste)

(1)  Alla Ripartizione provinciale Foreste spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori:

  1. stoccaggio e spargimento di fertilizzanti ai sensi dell'articolo 44 della legge provinciale;
  2. scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e sul suolo nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
  3. smaltimento delle acque reflue degli autocaravan, ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale, al di fuori dei centri abitati;
  4. disposizioni relative alla tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree di pertinenza ai sensi dell'articolo 48 della legge provinciale;
  5. disposizioni relative allo svaso dei bacini artificiali ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale;
  6. vincoli e divieti imposti con il piano di tutela delle acque nei settori di cui alle lettere precedenti;
  7. verifica dell'osservanza delle disposizioni concernenti le comunicazioni di cui sia destinataria.

Art. 67 (Compiti di vigilanza dei comuni)

(1)  Ai comuni spettano i compiti di vigilanza nei seguenti settori:

  1. scarichi di acque reflue, immissioni di acque meteoriche e opere di cui all'allegato M della legge provinciale;
  2. smaltimento delle acque reflue degli autocaravan, ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale, entro i centri abitati;
  3. deposito di sostanze inquinanti ai sensi dell'articolo 45 della legge provinciale;
  4. regolamento per il servizio di fognatura e depurazione;
  5. vincoli e divieti imposti con il piano di tutela delle acque nei settori di cui alle lettere precedenti.

(2)  I comuni provvedono all'emanazione degli atti ripristinatori e degli atti contingibili e urgenti.

Art. 68 (Compiti di vigilanza del gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione)

(1)  Il gestore del servizio integrato di fognatura e depurazione effettua, in attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge provinciale, il controllo degli scarichi di acque reflue e delle immissioni di acque meteoriche inquinate e sistematicamente inquinate nella rete fognaria.

(2)  Entro un anno dall'istituzione del Servizio integrato di fognatura e depurazione, il gestore si dota di un adeguato servizio di controllo e comunica tempestivamente all'Agenzia le informazioni relative all'organizzazione ed alle modalità operative del servizio, i nominativi e le qualifiche professionali sia del personale incaricato delle funzioni di controllo che del personale del laboratorio di analisi, in cui vengono svolte le analisi. Tali analisi sono sottoscritte da personale qualificato, iscritto ad un albo professionale. Il personale incaricato dal gestore di effettuare il controllo partecipa ai corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dall'Agenzia.

(3)  Nei casi di riscontro di irregolarità o superamenti dei valori limite di emissione, il gestore del servizio prescrive immediatamente al titolare dello scarico un termine congruo entro il quale devono essere eliminate le irregolarità.

(4)  Il gestore, scaduto il termine assegnato, verifica l'esecuzione delle prescrizioni impartite da parte del titolare dello scarico e, in caso di inadempimento, segnala immediatamente il fatto all'Agenzia, inviando una relazione dettagliata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A
Calcolo degli abitanti equivalenti biologici ed idraulici

(1)  Gli abitanti equivalenti (a.e.) biologici sono calcolati, tenendo conto dei seguenti fattori di equivalenza:

  1. abitanti: 1 persona = 1 a.e.
  2. alberghi, pensioni, garni, rifugi, agriturismo: 1 letto = 1-2 a.e.
  3. case di cura, ospedali: 1 letto = 2 a.e.
  4. case di riposo: 1 letto = 1,5 a.e.
  5. ristoranti: 2 posti a sedere = 1 a.e.
  6. ristorazione in rifugi, ristori di campagna, agriturismo e malghe: 4 posti a sedere = 1 a.e.
  7. camping: 2 persone = 1 a.e.
  8. bar: 3 posti = 1 a.e.
  9. uffici, centri commerciali, attività produttive: 3 addetti = 1 a. e.
  10. scuole, asili: 4 persone = 1 a.e.
  11. piscine, frequentatori di impianti sportivi: 5 persone = 1 a.e.
  12. visitatori di impianti sportivi, teatri, cinema e simili: 30 visitatori = 1 a.e.
  13. seconde abitazioni: ogni 20 m² di superficie lorda dell'alloggio = 1 a.e. 29)
  14. altri tipi di scarichi vanno calcolati caso per caso, considerando 1 a.e. = 60 g di BOD5. Per scarichi di acque reflue industriali si considera 1 a.e. = 120 g di COD.

(2)  Il calcolo degli a.e. idraulici è effettuato tenendo conto del seguente fattore di equivalenza: 1 a.e. = 200 l/giorno.

29)
La lettera m) dell'allegato A punto 1), è stata così modificata dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2020, n. 44.
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