(1) In attuazione dell’articolo 48, comma 4, della legge provinciale sono definite le prescrizioni e le limitazioni d’uso per i laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le rispettive sponde e le fasce di protezione immediatamente adiacenti alle sponde.
(2) I laghi naturali, i bacini fortemente modificati e le loro sponde, comprese le loro componenti biotiche e abiotiche, sono sottoposti a tutela e non possono essere modificati. Sono ammessi le attività e gli interventi necessari alla sicurezza idraulica degli stessi, alle opere di presa e di restituzione d’acqua, ai ripristini ambientali o alla rinaturalizzazione. Sono vietate le seguenti attività:
- modifiche della destinazione urbanistica;
- la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
- la realizzazione di qualsiasi struttura di accesso;
- il foraggiamento di tutti gli animali che vivono nell’acqua e vicino all’acqua, e l’allevamento e la detenzione di animali addomesticati.
(3) Nelle fasce di protezione viene mantenuta la vegetazione naturale esistente, favorendone lo sviluppo naturale, in quanto essenziale al mantenimento e al miglioramento della funzionalità ecologica dei laghi e per la sua funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso. Gli ontaneti, i boschi ripariali e i canneti esistenti, che si estendono anche oltre la fascia di protezione, non possono essere ridotti.
(4) Nelle fasce di protezione sono vietati:
- la modifica della destinazione urbanistica;
- la costruzione di edifici e di qualsiasi altra struttura mobile o fissa e infrastruttura, fatta eccezione per le opere di presa e di restituzione d’acqua;
- lo stoccaggio e il travaso di prodotti chimici pericolosi e sostanze radioattive;
- l’accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- l’apertura di cave e di torbiere;
- la realizzazione di nuovi cimiteri e l’interramento di cadaveri animali.
(5) In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare al divieto di cui alla lettera c) del comma 2 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse per singoli accessi pedonali, previo parere dell’Agenzia. 22)
(6) In casi eccezionali e motivati, è possibile derogare ai divieti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e permettere la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse, previo parere dell’Agenzia. 23)
(7) Per raggiungere gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 25 e 26 della legge provinciale, il piano di tutela definisce le fasce di protezione allargate e i relativi ulteriori vincoli di tutela.
(8) L’Agenzia esprime parere riguardo alla ristrutturazione di strutture esistenti. 24)
(9) L’Agenzia può rilasciare deroghe in riferimento ai commi 2, 3 e 4, ai soli fini di ricerca, monitoraggio e risanamento di laghi naturali, bacini fortemente modificati, sponde e fasce di protezione nonché per manifestazioni sportive e di pesca. Sono inoltre derogabili le attività relative alla gestione dei sedimenti previste nei progetti di gestione.
(10) L’esecuzione da parte di terzi di rilevamenti o campionamenti in laghi naturali o bacini fortemente modificati è comunicata all’Agenzia con un preavviso di almeno 15 giorni.25)