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d) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 61)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

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1)
Pubblicato nel supp. 1 B.U. 11 marzo 2008, n. 11.

Art. 61 (Manovre di emergenza e prove di funzionamento degli organi di scarico)

(1)  Le previsioni del progetto di gestione non trovano applicazione per le manovre e gli interventi:

  1. necessari a garantire che i livelli d'invaso autorizzati in occasione di eventi di piena non vengano superati;
  2. di emergenza indispensabili alla sicurezza e alla salvaguardia della pubblica incolumità;
  3. effettuati per motivi specifici di pubblico interesse, su disposizione dell'autorità competente;
  4. effettuati per l'accertamento della funzionalità degli organi di scarico, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, su disposizione dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento.

(2)  L'esecuzione delle prove di funzionalità di cui al comma 1 è subordinata in ogni caso al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. la durata del deflusso è limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico;
  2. le manovre di apertura degli organi di scarico sono eseguite in modo graduale, al fine di evitare repentine modificazioni del regime di deflusso e della qualità delle acque;
  3. contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene assicurato al corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento, ove tecnicamente possibile, dei valori di concentrazione dei materiali solidi presenti;
  4. le prove di funzionamento sono eseguite avendo cura che lo scarico di fondo sia preferibilmente sotto pressione.
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