(1) Il presente capo detta i criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 5, della legge provinciale, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal piano di tutela delle acque e per la tutela degli animali acquatici protetti dalla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche.