(1) I fogli di condizione relativi ai nuovi impianti sono corredati dal progetto di gestione di cui all'articolo 49 della legge provinciale.
(2) Al fine di integrare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione di invasi con un volume utile maggiore a 1.000.000 m³ o con altezza degli sbarramenti superiori a 15 m, già redatti ed approvati o in corso di approvazione, i gestori presentano il relativo progetto di gestione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque un anno prima di un'operazione programmata.
(3) Al fine di integrare i fogli di condizione di invasi con un volume utile compreso fra 1.000.000 m³ e 5.000 m³ o con un'altezza degli sbarramenti inferiore a 15 m, già redatti ed approvati o in corso di approvazione, i gestori presentano sono tenuti a presentare il relativo progetto di gestione un anno prima di un'operazione programmata.
(4) Per i bacini artificiali posti fuori alveo e con un volume utile compreso fra 5.000 m³ e 1.000.000 m³ o con un'altezza degli sbarramenti inferiore a 15 m, il relativo progetto di gestione è presentato dal gestore un anno prima di un'operazione programmata. 27)