(1) I contributi a fondo perduto per l'acquisto di aree edificabili, nonché quelli per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 88 della legge sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:
(2) In attesa degli adempimenti previsti dal comma 1, lettere b) e c), il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente qualora venga presentata una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del contributo a fondo perduto aumentato del 30 per cento.82)