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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 33 (Misura del contributo)

(1)  Per i richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all’articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

  1. 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 euro;
  2. 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 euro a 54.000,00 euro;
  3. 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 euro a 81.000,00 euro.

(2)  Per i richiedenti il cui reddito non supera quello previsto per l’assegnazione di abitazioni in locazione dell’IPES, il contributo per i costi fino a 27.000,00 euro può essere aumentato al 70 per cento.

(3)  Per i richiedenti appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui all’articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

  1. 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 euro;
  2. 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 euro a 54.000,00 euro;
  3. 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 euro a 81.000,00 euro.

(4)  Per i richiedenti appartenenti alla terza fascia di reddito di cui all’articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

  1. 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 euro;
  2. 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 euro a 54.000,00 euro;
  3. 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 euro a 81.000,00 euro.

(5)  Per i richiedenti appartenenti alla quarta fascia di reddito di cui all’articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 81.000,00 euro. 74)

(6)  Per i condomini ove risiedono le persone di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), e per centri e istituti residenziali per l’assistenza ai soggetti portatori di handicap il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 81.000,00 euro.

(7)  Su richiesta di singoli condomini portatori di handicap e appartenenti rispettivamente alla prima, seconda o terza fascia di reddito, la quota parte di contributo loro spettante può essere determinata nella misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

(8)  Per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile si fa riferimento alla spesa che l’IPES sostiene per analoghi interventi.

(9)  Per le persone con accertato grado di gravità dell’handicap di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i limiti di reddito di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del 20 per cento.

(10)  Gli importi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale in considerazione dell’aumento del costo di costruzione.75)

74)
L'art. 33, comma 5, è stato così modificato dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
75)
L'art. 33 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 14 aprile 2009, n. 20.
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