(1) I comuni possono presentare le domande per la concessione dei finanziamenti e dei contributi per l'acquisizione di aree per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 87, comma 2, della legge sulla base della determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. 77)
(2) 78)
(3) I finanziamenti e i contributi di cui all'articolo 87 della legge sono concessi anche se dopo l'avvio della procedura di esproprio e dopo la determinazione dell'indennità di espropriazione la proprietà delle aree sia stata ceduta mediante contratto al comune o all'IPES. 79)
(4) I finanziamenti di cui all'articolo 87, commi 11, 12 e 13, della legge sono concessi sulla base di contratti preliminari di compravendita registrati, e a seguito del parere sulla congruità del prezzo di acquisto redatto dall'Ufficio estimo della Provincia. 80)
(5) Qualora il comune abbia acquisito le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata con mezzi diversi da quelli previsti dall'articolo 87 della legge, gli assegnatari hanno diritto alla cessione delle aree ad un prezzo corrispondente al 50 per cento dell'indennità di esproprio da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10. In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente 50 per cento dell'indennità di esproprio. L'Ufficio estimo della Provincia determina la congruità dell'indennità di esproprio.81)