(1) Le domande per la concessione di un contributo possono essere presentate:
- dalle persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti per interventi all'edificio nel quale hanno la propria residenza stabile e per gli interventi architettonici o di altro tipo tendenti ad eliminare gli ostacoli alla loro mobilità;
- dalle persone aventi a carico soggetti di cui alla lettera a);
- dall'amministratore del condominio nel quale risiedono persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, le quali devono firmare la domanda per conferma o per adesione;
- dal legale rappresentante di centri o istituti residenziali per l'assistenza a soggetti portatori di handicap nonché delle case di riposo;
- dalle persone alle quali l’amministrazione provinciale eroga l’assegno di cura ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, purché la persona portatrice di handicap sia convivente.66)
- dal coniuge del portatore di handicap o dalla persona con esso convivente more uxorio qualora il portatore di handicap non sia fisicamente in grado di presentare la domanda.67)
(2) Qualora più persone portatrici di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti risiedono nello stesso edificio, la domanda può essere presentata da una o più di esse, fermo restando che per ogni intervento può essere chiesto un solo contributo.
(3) Per le domande di contributo riguardanti le modifiche alle parti comuni di edifici residenziali con pluralità di proprietari si osserva quanto disposto dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62.
(4) La domanda di contributo può essere presentata anche dal portatore di handicap che detiene l'abitazione a titolo di locazione. In tal caso la domanda deve essere firmata dal proprietario dell'edificio per adesione e, fatta eccezione per gli alloggi di proprietà pubblica, il contratto di locazione deve avere una durata non inferiore ad otto anni.
(5) Qualora la domanda di concessione del contributo sia presentata dalle persone di cui al comma 1, lettera e), nella domanda stessa o in una apposita dichiarazione unilaterale il richiedente deve impegnarsi ad assumere la persona portatrice di handicap per almeno otto anni nella propria abitazione. L'agevolazione è revocata in caso di inadempimento degli obblighi assunti.68)