(1) I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera L), e all’articolo 92 della legge sono concessi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici residenziali esistenti, nonché per l’adattamento di abitazioni esistenti alle esigenze del portatore di handicap. In caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali, i contributi possono essere concessi per le comprovate maggiori spese di adeguamento dell’abitazione alle esigenze del portatore di handicap.
(2) I contributi indicati al comma 1 sono concessi solo qualora i costi dei lavori previsti non siano inferiori a 2.000,00 euro.64)