(1) 72)
(2) Le domande non ammesse al contributo per insufficienza di disponibilità nell'anno in cui sono state presentate, conservano validità per l'anno successivo, con facoltà dell'interessato di comunicare eventuali variazioni della spesa preventiva. Queste domande sono ammesse al contributo con precedenza sulle domande presentate nell'anno successivo.
(3) Qualora alla data del provvedimento di ammissione al contributo la persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti sia già deceduta, il contributo può essere comunque concesso agli aventi diritto se gli stessi dimostrano, con idonea documentazione, che i lavori di cui all’articolo 31 sono già stati in parte o totalmente eseguiti prima del decesso. Tra gli aventi diritto sono inclusi anche gli eredi, individuati in base alle disposizioni del codice civile, della persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che ha presentato la domanda di contributo. 73)