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x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 211)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2017)

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1)
Pubblicata nel supplemento 7 del B.U. 21 novembre 2017, n. 47.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e  prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)

(1) Dopo il capo V del titolo II della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente capo VI con l’Art. 30/bis:

“Capo VI (PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE E L’AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI A FUNE)

Art. 30/bis (Aiuti)

1. La Provincia incentiva lo sviluppo e l’efficiente funzionamento delle funivie in servizio pubblico e concede contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento qualitativo, l'ammodernamento tecnologico, anche parziale, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell’impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente, comprese le operazioni per lo spostamento delle funi portanti, nonché il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio per:

  1. gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;)
  2. gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo.

2. La concessione dei contributi è regolamentata, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, da appositi criteri che determinano:

  1. le spese ammissibili a contributo nel settore degli impianti a fune, tenuto conto delle differenti finalità di trasporto degli impianti di cui al comma 1;
  2. le aree di interesse prettamente locale per le quali la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è ammessa a contributo, senza che esso costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;
  3. la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
  4. la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da realizzarsi nelle aree di interesse prevalentemente locale;
  5. la misura massima del contributo per gli interventi di cui comma 1, lettera b), da realizzarsi al di fuori delle aree di interesse prevalentemente locale;
  6. l’eventuale possibilità di cumulo tra gli aiuti di cui alle lettere c), d) ed e), o tra questi ed altre tipologie di aiuti qui non indicati;
  7. l’ordine di priorità degli interventi finanziabili;
  8. gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari e le conseguenze della loro inosservanza in termini di revoca e/o restituzione, in tutto o in parte, del contributo erogato.

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che il tracciato dell’impianto funiviario si estenda prevalentemente nel territorio provinciale.

4. In caso di calamità naturali possono essere concessi, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle maggiori spese da essi derivanti, anche sotto forma di mutui agevolati dal fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dalla direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000” sono sostituite dalle parole: “dal regolamento (UE) n. 424/2016 del 9 marzo 2016”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 42 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dalla direttiva 2000/9/CE” sono sostituite dalle parole: “dal regolamento (UE) n. 424/2016”.

(4) Nella rubrica del capo II del titolo IV della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “recepimento della direttiva 2000/9/CE” sono sostituite dalle parole: “adeguamento al regolamento (UE) n. 424/2016”.

(5) Il comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. Il presente capo disciplina la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi nonché l’immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di sicurezza, ad integrazione del regolamento (UE) n. 424/2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE.”

(6) Il comma 2 dell’articolo 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“2. Il presente capo si applica agli impianti a fune di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 424/2016.”

(7) Nel comma 3 dell’articolo 43 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è soppresso il seguente periodo: “Qualora le stesse siano tali da richiedere una nuova concessione ai sensi dell’articolo 7, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell’impianto devono essere applicate le disposizioni di questo capo.”

(8) L’articolo 44 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“Art. 44 (Definizioni)

1. Si applicano le definizioni ai cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 424/2016.”

(9) Il comma 1 dell’articolo 46 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. Il progetto di impianto a fune è sottoposto su incarico del/della committente o del suo/della sua rappresentante ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016 all’analisi di sicurezza e alla redazione di una relazione di sicurezza.”

(10) Il comma 3 dell’articolo 46 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“3. L'analisi e la relazione di sicurezza di cui al comma 1 sono elaborate dal/dalla progettista dell'impianto a fune o da altro esperto abilitato/altra esperta abilitata alla progettazione stessa.”

(11) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, la parola: “EG-Konformitätserklärung” è sostituita dalla parola: “EU-Konformitätserklärung”.

(12) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dichiarazione «CE» di conformità“ sono sostituite dalle parole: “dichiarazione «UE» di conformità“.

(13) Nel comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “consultazioni comunitarie” sono sostituite dalle parole: “consultazioni a livello di Unione.”

(14) Il comma 4 dell’articolo 53 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“4. Se un componente di sicurezza o un sottosistema corredato della marcatura «CE» risulta non conforme, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”

(15) Nel comma 1 dell’articolo 56 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “all’articolo 55” sono sostituite dalle parole: “al regolamento (UE) n. 424/2016.”

(16) Nella rubrica dell’articolo 59 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “alla direttiva 2000/9/CE” sono sostituite dalle parole: “al regolamento (UE) n. 424/2016”.

(17) Dopo l’articolo 63 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 63/bis (Disposizione transitoria per la liquidazione dei contributi)

1. La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 aprile 1997, n. 9, e successive modiche, continuano ad applicarsi per la liquidazione delle domande di contributo già accolte ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento. Per le domande di contributo presentate nell’anno 2017 prima dell'entrata in vigore del presente articolo ed in conformità alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, si applica la disciplina prevista dalla presente legge.”

(18) Le disposizioni dal comma 2 al comma 12 e dal comma 15 al comma 16 del presente articolo entrano in vigore il 21 aprile 2018.

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