(1) Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. La Provincia ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con l’eventuale concessione di crediti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.”
(2) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, la parola: “Gemeinschaftslizenz” è sostituita dalle parole: “Lizenz der Europäischen Union”.
(3) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 28 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “licenza comunitaria” sono sostituite dalle parole: “licenza dell’Unione europea”.
(4) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “mit öffentlicher Ausschreibung” sono sostituite dalle parole: “mit Verfahren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe”.
(5) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “ad evidenza pubblica” sono sostituite dalle parole: “ai sensi della normativa sugli appalti pubblici”.
(6) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “mit öffentlicher Ausschreibung” sono sostituite dalle parole: “mit Verfahren gemäß den Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe”.
(7) Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, le parole: “ad evidenza pubblica” sono sostituite dalle parole: “ai sensi della normativa sugli appalti pubblici”.
(8) Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, per le attività di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa.”
(9) Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Per le attività di car sharing, intese quale integrazione del servizio di trasporto pubblico a favore della mobilità sostenibile, possono essere concessi a soggetti pubblici e privati contributi per spese di investimento e di esercizio nella misura massima del 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.”
(10) Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico può essere concesso un contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.”