Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto (ad eccezione dei campeggi), esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.
Per quanto non specificatamente normato dal presente allegato si rimanda alle vigenti normative di prevenzione incendi.
Le presenti disposizioni non si applicano alle aree di sosta per autocaravan. 52)