(1) L’iniziativa delle leggi appartiene al popolo, ai consiglieri/alle consigliere, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni. Per l’iniziativa popolare e del Consiglio dei Comuni si applicano le leggi provinciali rispettivamente vigenti in materia. 94)
(2) I disegni di legge devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli.
(3) L’articolato deve essere redatto nel rispetto di un adeguato standard di tecnica legislativa e di una sempre migliore qualità della legislazione provinciale, in modo tale che sia garantita la massima leggibilità del testo legislativo da parte dei cittadini e delle cittadine. I singoli articoli devono essere pertanto possibilmente brevi ed è quindi da evitare l’inserimento in uno stesso articolo di disposizioni che non siano in rapporto diretto tra loro. Le disposizioni contenute in un articolo devono avere una propria autonomia concettuale, secondo i criteri di una progressione logica degli argomenti trattati.
(4) La verifica della corrispondenza del disegno di legge ai criteri di cui al comma 3 compete all'ufficio affari legislativi e legali del Consiglio, che sottopone eventuali proposte di modifica volte a migliorare i testi di legge al/alla presidente della commissione legislativa ovvero al/alla Presidente del Consiglio. 95)