(1) I progetti di modificazione dello Statuto di autonomia di iniziativa governativa o parlamentare previsti dall’articolo 103, comma 3, dello Statuto di autonomia sono assegnati alla commissione speciale istituita ai sensi dell’articolo 108/bis, comma 3, del regolamento interno, la quale riferisce al Consiglio entro venti giorni, proponendo al Consiglio di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.
(2) Scaduto il termine di cui al comma 1, il/la Presidente del Consiglio iscrive il progetto di modificazione dello Statuto di autonomia all’ordine del giorno del Consiglio per l’espressione del parere entro il termine previsto dall’articolo 103, comma 3, dello Statuto di autonomia.
(3) La discussione e la votazione in commissione e in aula si svolgono sull’intero testo. Nel corso della discussione ogni consigliere/consigliera può prendere la parola due volte per complessivamente non più di 10 minuti.