(1) Qualora un disegno di legge, salvo il disegno di legge finanziaria, abbia per oggetto la modifica della vigente legislazione provinciale in settori di competenza della Provincia che rientrano nelle sfere di competenza di più commissioni legislative, determinate ai sensi dell’articolo 22, comma 1, il/la Presidente del Consiglio non assegna il disegno di legge nel suo complesso a una sola commissione ma, per parti (articoli), a più commissioni a seconda delle materie di rispettiva competenza.
(2) In sede di esame nelle rispettive commissioni della parte del disegno di legge ad esse assegnata trovano applicazione tutte le disposizioni del regolamento interno relative all’esame di un disegno di legge, fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi.
(3) Ciascuna commissione deve concludere l’esame della parte del disegno di legge ad essa assegnata entro il termine fissato dal/dalla Presidente del Consiglio, sentiti/sentite i/le presidenti delle commissioni interessate, ai/alle quali è preclusa la facoltà di chiedere la proroga del termine ai sensi dell’articolo 43, comma 2. Le eventuali disposizioni di carattere tecnico-finanziario vengono predisposte e approvate, a conclusione dell’intero procedimento di esame del disegno di legge, dalla commissione legislativa competente in materia di finanze, che a tal fine tiene conto, sulla base dei relativi testi ad essa trasmessi, anche delle decisioni assunte nelle altre commissioni legislative.
(4) Scaduto il termine stabilito per la conclusione dell’esame, da parte delle rispettive commissioni, della parte del disegno di legge ad esse assegnata, il/la Presidente del Consiglio ricompone e coordina il testo del disegno di legge per l’esame in aula, tenendo conto, per quanto riguarda le commissioni che hanno concluso l’esame degli articoli a loro assegnati entro il termine stabilito, dei testi approvati dalle stesse, e riprendendo, per quelle commissioni che non hanno concluso l’esame entro il termine stabilito, il testo originario della parte del disegno di legge assegnata a ciascuna di esse.
(5) Per l’esame in aula, il testo del disegno di legge, ricomposto e coordinato ai sensi del comma 4, è corredato delle relazioni dei/delle presidenti delle commissioni che hanno completato l’esame della parte di propria competenza nonché delle eventuali relazioni di minoranza, per la cui presentazione valgono le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 4.