(1) Non sono ammissibili gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi in forma di emendamento che siano:
(2) Sull'ammissibilità dell'emendamento o subemendamento decide, prima della sua traduzione, il/la Presidente, fornendo succinta ma adeguata motivazione. Nel caso che il/la Presidente decida per la non ammissibilità dell'emendamento o subemendamento, esso viene comunque distribuito ai consiglieri/alle consigliere nella sola lingua originale. Se il presentatore/la presentatrice dell'emendamento o subemendamento insiste e il/la Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio o la richiesta del/della proponente sia sostenuta da altri/altre 7 consiglieri/consigliere, il/la Presidente si rimette al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.