(1) Dopo la chiamata in trattazione del disegno di legge, il/la Presidente dichiara aperta la discussione generale. 100)
(1/bis) In sede di discussione generale ogni consigliere/consigliera può prendere la parola due volte, e la durata complessiva degli interventi non può superare i 15 minuti. 15 minuti sono altresì a disposizione del presentatore/della presentatrice per la replica. Per il disegno di legge elettorale sono a disposizione 30 minuti. Il collegio dei capigruppo può, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 3, aumentare il tempo dell’intervento nel dibattito generale per altri disegni di legge. 101)
(2) Dopo che sono intervenuti, nell'ordine, il/la proponente, i consiglieri/le consigliere, nonchè la Giunta ovvero, qualora si tratti di disegni di legge di iniziativa consiliare, nuovamente il/la proponente, il/la Presidente dichiara chiusa la discussione generale. 102)
(3) Prima della conclusione della discussione generale può essere richiesto, da un minimo di cinque consiglieri/consigliere e d’intesa con il presentatore/la presentatrice, il rinvio del disegno di legge alla commissione. La richiesta può essere motivata con un intervento che non superi i cinque minuti.
(4) Fatto salvo il diritto a parlare dei consiglieri già iscritti/delle consigliere già iscritte, la chiusura della discussione generale può tuttavia essere chiesta in qualunque momento da ciascun consigliere/da ciascuna consigliera che non sia ancora intervenuto/intervenuta sull’argomento in discussione. Qualora un consigliere/una consigliera si opponga, il/la Presidente pone in votazione la proposta. 103)
(5) Prima della chiusura della discussione generale ai sensi del comma 4 hanno comunque facoltà di intervenire la Giunta e, qualora si tratti di disegni di legge di iniziativa consiliare, anche il/la proponente. 104)
L'art. 91, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 10 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
L'art. 91/bis è stato inserito dall'art. 2 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7, e poi così sostituito dall'art. 4 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 10 luglio 2012, n. 10.
L'art. 91, comma 2 è stato così sostituito dall'art. 38, comma 1, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
L'art. 91, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 39 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.
L'art. 91, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 38, comma 2, dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 4 maggio 2011, n. 3.