(1) Gli emendamenti a un disegno di legge devono essere presentati entro e non oltre due giorni lavorativi prima della seduta o dell’inizio della sessione sul cui ordine del giorno figura iscritto il relativo disegno di legge. Qualora la discussione del disegno di legge non dovesse iniziare nella seduta o nella sessione in questione, il termine per la presentazione di emendamenti è riaperto fino a due giorni lavorativi prima della successiva seduta ovvero sessione al cui ordine del giorno risulterà iscritto nuovamente il disegno di legge. Copia fotostatica degli emendamenti è trasmessa immediatamente al presentatore/alla presentatrice del disegno di legge ovvero, nel caso della Giunta provinciale, all’assessore o all’assessora provinciale competente e proponente il disegno di legge. Copia degli emendamenti è distribuita infine, in versione bilingue, a tutti i consiglieri/a tutte le consigliere al più tardi all’inizio della trattazione del disegno di legge.
(2) Gli emendamenti a emendamenti proposti (i cosiddetti subemendamenti) possono essere presentati fino a quando non sia iniziata la trattazione dell’articolo al quale si riferiscono i relativi emendamenti.
(3) Oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentati degli emendamenti e dei subemendamenti soltanto qualora questi siano consequenziali a emendamenti o subemendamenti già approvati dal Consiglio ovvero siano comunque in stretta connessione con questi ultimi o altre decisioni adottate dal Consiglio nel corso della trattazione del disegno di legge.
(4) Nel caso in cui un disegno di legge venga aggiunto all’ordine del giorno ai sensi degli articoli 47 o 62, si prescinde dal termine di cui al comma 1 e i relativi emendamenti possono essere presentati fino al termine della discussione generale del disegno di legge. Se il disegno di legge aggiunto all’ordine del giorno non dovesse invece, per qualsiasi motivo, essere trattato nella seduta ovvero sessione prevista, il termine per la presentazione degli emendamenti è riaperto fino a due giorni lavorativi prima della seduta ovvero nuova sessione sul cui ordine del giorno risulterà iscritto nuovamente il disegno di legge in questione. 110)
L'art. 97/bis è stato inserito dall'art. 6 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7.
L'art. 97/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 33 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5.