(1) Gli emendamenti tendenti a inserire nel testo del disegno di legge degli articoli aggiuntivi - in seguito chiamati articoli aggiuntivi - sono presentati e trattati, salvo quanto previsto al comma 2, in seno alla competente commissione legislativa. A tal fine articoli aggiuntivi possono essere presentati, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 42, comma 5, non solo da componenti della commissione legislativa e della Giunta provinciale, ma anche da consiglieri/da consigliere provinciali appartenenti a gruppi consiliari non rappresentati nella commissione stessa. Gli articoli aggiuntivi presentati da questi ultimi/da queste ultime devono pervenire al/alla presidente della commissione comunque prima dell’inizio della discussione articolata del relativo disegno di legge. A garanzia della facoltà di presentazione in tempo utile di eventuali articoli aggiuntivi, le convocazioni delle commissioni legislative con relativo ordine del giorno sono inviate anche, per conoscenza, a tutti i consiglieri/a tutte le consigliere provinciali appartenenti ai gruppi consiliari non rappresentati nella relativa commissione.
(2) In sede di trattazione del disegno di legge in aula la presentazione - da parte della Giunta provinciale o di consiglieri/consigliere - e la trattazione di articoli aggiuntivi sono ammesse soltanto qualora questi siano consequenziali o comunque in stretta connessione con il testo del disegno di legge approvato dalla commissione legislativa ovvero con decisioni già adottate dal Consiglio nel corso della discussione in aula e qualora ai sensi dei criteri di cui all’articolo 86, commi 3 e 4, sia opportuno provvedere al necessario adeguamento del testo con un articolo aggiuntivo anziché con un emendamento aggiuntivo all’articolo in riferimento.
(3) Per quanto riguarda i termini per la presentazione di eventuali articoli aggiuntivi ed eventuali emendamenti a essi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 97/bis, commi 1, 2 e 3, a seconda che gli articoli aggiuntivi siano consequenziali o comunque in stretta connessione con il testo del disegno di legge approvato dalla commissione legislativa ovvero con decisioni adottate dal Consiglio nel corso della discussione in aula.
(4) Sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo decide, prima della sua traduzione, il/la Presidente, fornendo succinta ma adeguata motivazione. Nel caso che il/la Presidente decida per la non ammissibilità dell'articolo aggiuntivo, esso viene comunque distribuito ai consiglieri/alle consigliere nella sola lingua originale. Se il presentatore/la presentatrice dell'articolo aggiuntivo insiste e il/la Presidente ritenga opportuno consultare il Consiglio o la richiesta del/della proponente sia sostenuta da altri/altre sette consiglieri/consigliere, il/la Presidente si rimette al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano. 116)
(5) La discussione e votazione degli articoli aggiuntivi e degli eventuali emendamenti e subemendamenti presentati avviene secondo la procedura di cui all’articolo 97/quater. A tale fine l’articolo aggiuntivo è equiparato a un articolo del disegno di legge in trattazione.
L'art. 97/sexies è stato inserito dall'art. 10 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 11 dicembre 2001, n. 7, e poi così sostituito dall'art. 14 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.
L'art. 97/sexies, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 14 dell'allegato alla delibera del Consiglio provinciale 26 giugno 2012, n. 8.