1. Gli eventuali locali per l’alloggio temporaneo di personale nelle zone produttive devono essere realizzati nel rispetto della quota prevista in base all’art. 27, comma 3, della L.P. n. 9/2018 sui singoli lotti nei piani di attuazione.
Con il piano di attuazione, il Comune decide se nella rispettiva zona produttiva possono essere realizzati alloggi temporanei per il personale e stabilisce le attività e i lotti, per le quali e sui quali possono essere realizzati tali alloggi in base ai seguenti criteri:
a) gli alloggi temporanei per il personale possono essere realizzati solo nelle zone produttive classificate in una classe acustica non superiore alla V, come stabilito dal Piano comunale di classificazione acustica di cui all’art. 5 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche;
b) gli alloggi temporanei non devono essere interessati da polveri, gas, vapori, odori, fumi o liquidi derivanti dalle attività produttive dell’impresa o delle imprese circostanti.
2. I locali possono essere realizzati solo in edifici con destinazione d’uso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera f), della legge provinciale n. 9/2018, e da parte di chi ivi svolga una delle citate attività.
3. I locali in oggetto mantengono la destinazione d’uso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera f), della legge provinciale n. 9/2018 e non sono rilevanti ai fini della classificazione acustica della zona produttiva ai sensi della L.P. n. 20/2012, né possono formare oggetto di alienazione separata rispetto agli insediamenti produttivi di riferimento.
4. Per ogni azienda è consentita la realizzazione di locali per un numero di persone pari al massimo alla metà del personale dell’impresa e comunque non oltre le 10 persone. Se in un singolo edificio oppure in edifici tra loro collegati sono inserite più aziende, il numero massimo di persone di cui sopra è stabilito complessivamente in 30. La superficie adibita a locali per l’alloggio temporaneo di personale deve essere accessoria a quella destinata all’attività produttiva, la quale deve quindi rimanere prevalente. È comunque sempre consentita la realizzazione di locali per l’alloggio di una persona.