(1) Gli animali appena ricoverati devono essere tenuti in isolamento e sottoposti a visita medica del veterinario o della veterinaria responsabile della struttura, che praticherà loro le vaccinazioni di cui al comma 2, qualora non effettuate. Le misure di quarantena prescritte vanno seguite scrupolosamente.
(2) Cani e gatti possono lasciare il locale di isolamento ed essere accolti nella restante struttura solo in seguito all'accertamento dell'avvenuta vaccinazione contro le malattie infettive più diffuse. In tal caso è possibile prevedere la riduzione della quarantena. Ferme restando le vaccinazioni obbligatorie eventualmente prescritte dalle autorità veterinarie, di regola, i cani devono essere vaccinati contro il cimurro, l'epatite, la leptospirosi e la parvovirosi, i gatti invece contro la rinite virale del gatto e la parvovirosi.